Court dismisses union's appeal regarding bulletin board size, ruling employer's proportional allocation lawful under good faith principles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the union's appeal challenging the employer's allocation of bulletin board space based on organizational size. The employer argued that while ownership of the right to affix notices is distinct from its execution, the arrangement must follow principles of good faith and proportionality under civil law. The court held that employers may reasonably differentiate space based on the quantitative communication needs of larger versus smaller unions, thus validating the specific allocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1175 c.c.; The employer's allocation of bulletin board space based on union size is lawful if it adheres to principles of good faith and proportionality, reflecting the differing quantitative communication needs of organizations of varying dimensions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
eca ad OO.SS. molto grandi ed analoga bacheca anche ad OO.SS. molto piccole; in realtà, l’osservazione trascura il fatto che sono cose diverse la titolarità del diritto all’affissione e le modalità della sua attuazione; infatti, trattandosi in sostanza di un’obbligazione –consistente nel rendere disponibile uno spazio per le affissioni –essa resta comunque regolata dai principi di cui all’art. 1175 c.c., ovverosia secondo correttezza e buona fede e secondo le regole di proporzionalità che ne sono conseguenza; nella situazione che descrive il Ministero ricorrente, nulla allora esclude che, in presenza di condizioni spazi ali limitat e , il datore di lavoro si organizzi in modo da differenziare le bacheche e gli spazi in ragione delle dimensioni del sindacato, potendosi presumere che una O.S. maggiore possa avere esigenze comunicative quantitativamente più elevate e viceversa per le OO.SS. minori, il tutto sulla base di ragionevoli apprezzamenti del caso di specie;
4. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità;
5. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. S.U. n. 4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass.n. 24286/2022).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 2.500,00 per c