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Ordinanza — n. 6905/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against dismissal due to lack of explicit confirmation declaration under Law 92/2012.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6905/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeal filed by a female employee against a lower court ruling that invalidated her resignation. The employee argued that her signature on the receipt served as the required confirmation of her resignation under Law 92/2012. The Court rejected this, holding that the law strictly requires a separate, explicit declaration of confirmation distinct from the signature on the receipt.

Regesto Legislator

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Art. 4, commi 17-22, legge n. 92/2012; The signature on the receipt of resignation does not constitute the separate, explicit declaration of confirmation required by law, as the two concepts must remain distinct.

Parole chiave

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Law 92/2012 resignation confirmation explicit declaration signature on receipt labor law formalities termination of contract separate declaration requirement revoca dell'atto amministrativo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4, commi 17-22, legge n. 92/2012
Art. 360, n. 3, c.p.c.
92/2012, in relazione all'art. 360, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 13182/2017
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32289-2020 proposto da: LETO ESTAJL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 252, presso lo studio dell'avvocato ANDREA SALVIATI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro FARMACIA GHELFI MAURO; -intimata - avverso la sentenza n. 1981/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/10/2020 R.G.N. 184/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. Oggetto DIMISSIONI - INEFFICACIA– LEGGE 92/2012 R.G.N.32289/2020 Cron.

Rep. Ud.23/01/2024 CC RILEVATO CHE 1.Il Tribunale di Velletri accoglieva per quanto di ragione la domanda di Estajl Leto- dipendente dal 1995, con qualifica di commessa, di Mauro Ghelfi, titolare di farmacia in Grottaferrata - di declaratoria di inefficacia delle dimissioni comunicate tramite mod. Unilav il 18/9/2015 per effetto del mancato rispetto delle disposizioni di legge in ordine alla necessità di una loro convalida espressa e comunque per effetto della comunicazione di revoca pervenuta al datore il 25/9/2015, e ordinava al datore di lavoro la riammissione in servizio della lavoratrice, con diritto della stessa al pagamento delle retribuzioni a decorrere dalla data di ricezione della revoca; 2.la Corte d’Appello di Roma riformava detta sentenza e rigettava le domande avanzate dall’appellata con l’originario ricorso introduttivo; 3.in particolare, la Corte territoriale, esaminata la normativa di cui all’art. 4, commi 17-22, legge n. 92/2012, attribuiva alla sottoscrizione della lavoratrice apposta in calce alle tre pagine della ricevuta della comunicazione del mod.

Unilav, con cui era stata comunicata la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, il significato di conferma della volontà di risolvere il rapporto (conferma della volontà di dimettersi), anche a prescindere dall’assenza di specifiche dichiarazioni di volontà in tal senso; riteneva altresì inefficace la revoca delle dimissioni successiva, perché esercitata al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge; 4.per la cassazione della predetta sentenza ricorre la lavoratrice con due motivi, illustrati da memoria; controparte è rimasta intimata; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;CONSIDERATO CHE 1.con il primo motivo di ricorso per cassazione, la lavoratrice ricorrente deduce errata applicazione dell'art. 4, commi 17 ss., legge n. 92/2012, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; censura il capo della sentenza concernente l'applicazione di tali norme, per aver ritenuto che le formalità richieste dalla legge -quanto alla necessità che la dichiarazione telematica confermativa delle dimissioni debba consistere sia in un'apposita dichiarazione che nella correlativa sottoscrizione, a tutela dell'integrità ed effettività del consenso –siano state osservate nella specie mediante la sola sottoscrizione; 2.con il secondo motivo, deduce errata applicazione dell'art. 4, comma 21, legge n. 92/2012, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; censura il capo della sentenza che ha dichiarato l'inefficacia della comunicazione inviata dalla lavoratrice al datore di lavoro a mezzo di raccomandata a. r., con la quale sono state revocate le dimissioni; 3.il primo motivo è fondato; 4.la norma pertinente (art. 4, comma 18, legge cit.) stabilisce che:

“ ; 5.il riferimento ad apposita dichiarazione da sottoscrivere da parte della lavoratrice o del lavoratore dimissionari è concettualmente distinto da quello di quale luogo topografico ove tale dichiarazione espressa di convalida o conferma può essere apposta; l’identificazione della firma per ricevuta con l’apposita dichiarazione di conferma o convalida delle dimissioni costituisce una sovrapposizione, una crasi di due concetti che la norma mantiene chiaramente distinti, e rappresenta pertanto non un’interpretazione sostanziale della norma, ma una sua inammissibile interpretazione abrogatrice; 6.del resto, da un punto di vista sistematico, il meccanismo congegnato dai commi 17 ss. dell'art. 4 legge cit. disegna una fattispecie a formazione progressiva, in cui le dimissioni sono sottoposte a condizione sospensiva e l'effetto risolutivo proprio delle dimissioni stesse si integra e perfeziona in una fase successiva al verificarsi delle condizioni prescritte, ossia la convalida presso la DTL o il Centro per l’impiego territorialmente competenti (comma 17), oppure la sottoscrizione di “apposita dichiarazione“ di cui si è detto (comma 18), o ancora la mancata presentazione in seguito a invito inviato dal datore di lavoro (comma 19),o comunque la mancata revoca entro 7 giorni (comma 21); 7.la disciplina in esame, applicabile alla fattispecie ratione temporis (successivamente rivista con l’art. 26 d. lgs. n. 151/2015, peraltro entrato in vigore il 24/9/2015, alcuni giorni dopo le dimissioni di cui si discute), al fine di prevenire abusi e comunque di evitare incertezze, richiede formalità scritte per il suo perfezionamento e consente, all’interno di tali formalità, anche un ripensamento della volontà dimissionaria in precedenza espressa, purché tempestivo ed espresso, entro termini brevi e prefissati, con una procedura (in parte anche tacita) coinvolgente l’autorità amministrativa; 8.per effetto della 9.il secondo motivo rimane assorbito dall’accoglimento del primo, osservando il Collegio che il precedente richiamato dalla Corte territoriale (Cass. n. 13182/2017) sulla tassatività delle ipotesi di revoca presuppone comunque l’avvenuta convalida delle dimissioni ai sensi del comma 17 o la sottoscrizione di appositae valida dichiarazione ai sensi del comma 18, nella specie mancanti; 10.la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, per procedere a nuovo esame della fattispecie concreta, tenendo conto dei principi sopra enunciati in materia di necessità di dichiarazione qualificata ed espressa di convalida o conferma delle dimissioni, e per provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche