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Ordinanza — n. 6903/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on apprenticeship period calculation, awarding costs and fines to the railway company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6903/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed Trenitalia's partial appeal against a lower court ruling confirming the nullity of clauses excluding apprenticeship periods from seniority calculations. The workers argued for full recognition of their service time, while the company contended the exclusion was valid. The court rejected the appeal, upholding the lower court's decision and ordering the company to pay litigation costs, damages for procedural abuse, and fines.

Regesto Legislator

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Art. 18.11 CCNL Ferrovie 2003; Art. 7 Accordo Sindacale 2006: The court confirms the nullity of clauses excluding apprenticeship periods from seniority calculations, mandating full recognition of service time accrued during such periods for periodic seniority increases.

Parole chiave

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apprenticeship period calculation seniority recognition collective agreement nullity labor law dispute procedural abuse penalty lavoratori anziani attività lucrativa all'età pensionabile indennità di anzianità

Disposizioni normative citate

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Art. 18.11 CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003
invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n.
Art. 7 Accordo sindacale 1.3.2006
Art. 380-bis c.p.c.
la decisione da parte del Collegio è integralmente conforme alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; avendo la Corte definito il giudizio in conformità alla proposta, trova applicazione la previsione di cui all’art.
Art. 96 c.p.c.
380-bis c.p.c.; avendo la Corte definito il giudizio in conformità alla proposta, trova applicazione la previsione di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.;
d.lgs. n. 149 del 2022
(come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art.
art. 380- bis c.p
la decisione da parte del Collegio è integralmente conforme alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; avendo la Corte definito il giudizio in conformità alla proposta, trova applicazione la previsione di cui all’art.
art. 18 legge n. 300/1970
invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n.
art. 96 c.p
149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26246/2022
Cass. n. 4321/2023
26246/2022 (v., tra le altre, Cass. n. 4321/2023, n.
Cass. n. 4186/2023
Cass. n. 29831/2022
Cass. n. 30957/2022
Cass. n. 30958/2022
Cass. S.U. n. 28450/2023
- codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nelladecisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata per i casi di conformità tra proposta e decisione (Cass. S.U. n. 28450/2023, n.
Cass. S.U. n. 27433/2023
Cass. S.U. n. 27195/2023
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10302-2022 proposto da: TRENITALIA S.P.A. -Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; -ricorrente - contro RAIMONDO SALVATORE, PARRELLO CRISTIAN, FARINA VILBERT, GIELLA CESARE, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ALBA CIVITELLI, VALENTINA CIVITELLI, FRANCESCA QUADRIO; -controricorrenti - Oggetto FORMAZIONE APPRENDISTATO RAPPORTO PRIVATO R.G.N.10302/2022 Cron.

Rep. Ud.09/01/2024 CC avverso la sentenza n. 1174/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/10/2021 R.G.N. 432/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Milano , respingendo il gravame di Trenitalia avverso la sentenza di primo grado, ha confermato la declaratoria di nullità degli artt. 18.11 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell'accordo sindacale 1.3.2006 nella parte di esclusione del computo dell'intero periodo di apprendistato svolto dai lavoratori indicati in epigrafe ai fini degli aumenti periodici di anzianità; ha accertato il diritto degli stessi all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale; ha condannato la società al pagamento dei consequenziali importi maturati dall'assunzione, respingendo l’eccezione di prescrizione dei crediti retributivi maturati in costanza di rapporto;

2. avverso la decisione di secondo grado la società ha proposto ricorso per la cassazione parziale con unico motivo, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori;

3. successivamente il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., con declaratoria di manifesta infondatezza dell’unico motivo concernente il tema della decorrenza del termine di prescrizione nel corso del rapporto di lavoro, alla luce della giurisprudenza di questa Corte consolidatasi a partire della sentenza n. 26246/2022 (v., tra le altre, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022);

4. la società ricorrente ha depositato nel termine di cui all’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., istanza per la decisione della causa, e, in prossimità dell’odierna udienza, memoria con cui chiede di rimeditare l’orientamento espresso dalla giurisprudenza richiamata nella proposta di definizione accelerata; controparte ha altresì depositato memoria;

5. al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; CONSIDERATO CHE 1. il ricorso non è fondato;

2. il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi, tra i quali quelli indicati nella proposta di definizione accelerata del presente giudizio; 3. è stato chiarito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro;

4. il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l’entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l’individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all’esito di un accertamento in giudizio, ex post;

5. invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso;

6. alla stregua di tali ragioni, qui confermate, il ricorso deve essere rigettato;

7. la decisione da parte del Collegio è integralmente conforme alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; avendo la Corte definito il giudizio in conformità alla proposta, trova applicazione la previsione di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.;

8. i n tema di procedimento per la decisione acceleratadei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nelladecisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata per i casi di conformità tra proposta e decisione (Cass. S.U. n. 28450/2023, n. 27433/2023, n. 27195/2023);

9. per l’effetto, la società ricorrente, in ragione della soccombenza, deve essere condannata alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, in ragione del valore della controversia; 10.in applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., richiamato dall’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., tenuto conto delle difese svolte e della valutazione legale tipica compiuta dal legislatore circa la configurazione presuntiva di ipotesi di abuso del processo per i casi di conformità tra proposta di decisione accelerata e decisione finale del processo, la società ricorrente e soccombente deve essere altresì condannata al pagamento in favore della controparte di ulteriore somma equitativamente determinata come da dispositivo; 11.inoltre, la presunzione di responsabilità aggravata di cui alla novità normativa (introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022) comporta la condanna di parte ricorrente anche al pagamento di somma in favore della cassa delle ammende, che si stima congruo determinare, in assenza di parametri normativi predeterminati tra il minimo e il massimo, nella misura indicata in dispositivo, in relazione al valore e alla natura seriale della controversia; 12.il rigetto del ricorso determina, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Condanna la ricorrente al pagamento in favore di controparte della somma di € 2.500 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.500 ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut