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Ordinanza — n. 6882/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6882/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6882/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ASSOCIAZIONE SINDACALE AUTONOMA 2013, rappresentata e difesa dall’Avv. ROSARIO MUSOLINO e domiciliata presso l’indirizzo pec registri di giustizia del medesimo -ricorrente – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -intimato – avverso la sentenza n. 948/2017 del Tribunale di Varese, depositata il 9.11.2017, N.R.G. 4022/2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.2.2024 dal Consigliere dott. Roberto Bellé; RILEVATO CHE 1. il Tribunale di Varese ha riformato la sentenza del Giudice di Pace della stessa città, che aveva accolto la domanda dell’Associazione Sindacale Autonoma 2013 (di seguito, ASA 2013),finalizzata ad ottenere l’accredito diretto da parte dell’INPS dei contributi associativi di due propri iscritti che, quali pensionati,avevano ceduto la corrispondente quota del credito da essi vantato nei riguardi dell’ente; il Tribunale riteneva che l’accredito diretto delle quote del trattamento pensionistico potesse avvenire solo secondo quanto previsto dall’art. 23- octies, della L. n. 485 del 1972, in base al quale esso era ammesso solo rispetto alle federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL e previa convenzione tra esse e l’INPS;

Regesto Legislator

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art. 1260 c.c; Ordinanza — n. 6882/2024 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Parole chiave

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federazione delle casse prestazione di previdenza previdenza vincolata associazione di lavoratori adesione all'assicurazione sociale divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero

Disposizioni normative citate

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art. 1260 c.c
3 c.p.c.) dell’art. 1260 c.c., degli artt.
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Testo completo

ASSOCIAZIONE SINDACALE AUTONOMA 2013, rappresentata e difesa dall’Avv. ROSARIO MUSOLINO e domiciliata presso l’indirizzo pec registri di giustizia del medesimo -ricorrente – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -intimato – avverso la sentenza n. 948/2017 del Tribunale di Varese, depositata il 9.11.2017, N.R.G. 4022/2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.2.2024 dal Consigliere dott. Roberto Bellé; RILEVATO CHE 1. il Tribunale di Varese ha riformato la sentenza del Giudice di Pace della stessa città, che aveva accolto la domanda dell’Associazione Sindacale Autonoma 2013 (di seguito, ASA 2013),finalizzata ad ottenere l’accredito diretto da parte dell’INPS dei contributi associativi di due propri iscritti che, quali pensionati,avevano ceduto la corrispondente quota del credito da essi vantato nei riguardi dell’ente; il Tribunale riteneva che l’accredito diretto delle quote del trattamento pensionistico potesse avvenire solo secondo quanto previsto dall’art. 23- octies, della L. n. 485 del 1972, in base al quale esso era ammesso solo rispetto alle federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL e previa convenzione tra esse e l’INPS;

ASA 2013 ha proposto ricorso per cassazione con un motivo; l’INPS è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE 1. l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione a falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 1260 c.c., degli artt. 1, 5, 51 e 52 del d.p.r. n. 180 del 1950, come modificato dal d.l. n. 35 del 2005 conv. dalla L. n. 80 del 2005; la ricorrente contesta l’affermazione della Corte territoriale secondo cui non troverebbe applicazione la cessione del credito sulla scorta dello status di pensionati e non di lavoratori dei soggetti cedenti i rispettivi crediti, a nulla rilevando altresì la natura pubblicistica dell’ente debitore;

2. il motivo è infondato; è indubbio che, nell’ambito dei contributi sindacali dei lavoratori dipendenti, la S.C. abbia riconosciuto la possibilità di procedere senza particolari vincoli attraverso la cessione del credito (Cass., s.u., 21 dicembre 2005, n. 28269; Cass. 7 agosto 2008, n. 21368; Cass. 17 febbraio 2012, n. 2314; Cass. 2 ottobre 2019, n. 24612); tuttavia, la norma speciale cui ha fatto riferimento il giudice del merito esiste ed è vigente e, evidentemente per ragioni organizzative, non consente, se non alle condizioni da essa dettate , l’accredito diretto delle quote di contributi destinate a gravare sulla pensione e quindi anche la cessione dei corrispondenti crediti con i medesimi effetti; neanche possono porsi dubbi di illegittimità costituzionale, in quanto, evidentemente, la norma assicura gli accrediti rispetto a situazioni sindacali di maggiore rilevanza che giustificano l’indiretto impegno organizzativo che ne deriva per l’ente di previdenza e del resto, quanto più il sindacato è piccolo e rivolto ad una platea di associati limitata, quanto più è praticabile il pagamento diretto delle quote ad opera degli aderenti;

3. al rigetto del ricorso non segue statuizione sulle spese, essendo l’INPS rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.