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Ordinanza — n. 6773/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses claim for back pay differences citing five-year prescription limits under Italian Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6773/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed Trenitalia's appeal and the employee's counterclaim regarding unpaid salary differences. The court held that the five-year prescription period for such claims began in March 2011, interrupting the statute of limitations, and did not restart until the employee's employment ended in 2019. Consequently, the employee's claim for differences accrued between 2006 and 2011 was time-barred, and the lower court's judgment was confirmed.

Regesto Legislator

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Art. 2948 n. 4 c.c.; Art. 2943 c.c.: The five-year prescription period for wage differences begins upon the interruption of the statute of limitations, which occurred in March 2011, rendering claims for periods prior to that date expired.

Parole chiave

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prescription period wage differences statute of limitations labor relations civil code provisions diritti di previdenza professionale nuova formazione nella stessa professione diritto alla rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 2948 n. 4 c.c.
92/2012, il termine di prescrizione decorre, come detto, dalla cessazione del rapporto di lavoro (nella specie, avvenuta nel 2019); 6.il controricorrente e ricorrente in via incidentale censura a sua volta la sentenza impugnata con il primo motivo perviolazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n.
Art. 2943 c.c.
art. 2943 c.c
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3548-2022 proposto da: TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende; -ricorrente principale - contro LIPEROTI GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EZIO 24, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PITARO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAETANO LIPEROTI; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - Oggetto Differenze retributive – Rapporto privato - Prescrizione R.G.N.3548/2022 Cron.

Rep. Ud.23/01/2024 CC avverso la sentenza n. 905/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/08/2021 R.G.N. 978/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. RILEVATO CHE 1.la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma di sentenza di rigetto del Tribunale di Crotone, accoglieva per quanto di ragione l’appello di Gaetano Liperoti nei confronti di Trenitalia, ne riconosceva il diritto all'inquadramento nel profilo professionale di capo treno/capo servizi treno con parametro D1 dall'11.3.2003, condannava la società appellata a corrispondergli le differenze retributive maturate dal 2.3.2006, oltre accessori; 2.per la cassazione della predetta sentenza ricorre la società con unico motivo, illustrato da memoria; resiste il lavoratore (ora pensionato) con controricorso e propone ricorso incidentale con due motivi, cui resiste la società con controricorso al ricorsoincidentale; la società ha depositato, inoltre, memoria conclusiva; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;

CONSIDERATO CHE 1.la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2948, n. 4, e 2943 c.c.; afferma che la condizione soggettiva del lavoratore evidenziata dalla Corte di merito quale criterio per valutare il cd. metus impeditivo della decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi in costanza di rapporto doveva in concreto portare ad escludere detta sospensione, e che l’interruzione stragiudiziale della prescrizione nel 2011 avrebbe dovuto essere seguita da ulteriore interruzione nel quinquennio precedente alla notifica del ricorso introduttivo avvenuta nel giugno 2017; 2.il motivo non è fondato; 3.questa Corte ha affermato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022, nonché, tra le molte conformi, Cass. n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022, n. 36932/2022, n. 4186/23, n. 4321/23); 4.pertanto, l'assunto della Corte distrettuale, secondo cui, nella fattispecie, il termine di prescrizione dei crediti per differenze retributive dei lavoratori non decorre in costanza di rapporto di lavoro, rimanendo prescritti solo quelli anteriori di un quinquennio all’entrata in vigore della legge n. 92/2012 (entrata in vigore avvenuta in data 18/7/2012), ovvero, in questo caso, quelli anteriori di un quinquennio all’atto interruttivo di marzo 2011, è pienamente condivisibile per le ragioni svolte nel precedente giurisprudenziale di legittimità sopra indicato e che qui devono ritenersi integralmente richiamate e trascritte; 5.né era necessario un atto interruttivo dopo l’entrata in vigore della legge n. 92/2012, che ha eliminato la stabilità reale come regola con eccezioni, ricorrendo i requisiti dimensionali del datore di lavoro, rovesciando la prospettiva nell’ottica della tutela indennitaria; in tale modificato contesto normativo, la notifica del ricorso introduttivo risulta tempestiva, in quanto, per tutti quei diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, come detto, dalla cessazione del rapporto di lavoro (nella specie, avvenuta nel 2019); 6.il controricorrente e ricorrente in via incidentale censura a sua volta la sentenza impugnata con il primo motivo perviolazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, c.c., e, con il secondo motivo in via subordinata, anche dell’art. 2943 c.c.; 7.i motivi di ricorso incidentale possono essere trattati congiuntamente, in quanto diretti alla rivendicazione delle differenze retributive spettanti a seguito del dichiarato diritto al superiore inquadramento anche per il periodo 11/3/2003 – 2/3/2006, e non sono fondati per motivi speculari a quelli alla base del rigetto del ricorso principale; 8.data la natura retributiva delle differenze rivendicate, che ne comporta l’assoggettamento a prescrizione quinquennale, va rilevato che, prima delle modifiche intervenute con legge n. 92/2012, il rapporto di lavoro in esame era assistito da stabilità reale, con conseguente decorrenza della prescrizione in corso di rapporto; ciò che rileva, secondo i precedenti di legittimità sopra ricordati, ai fini del superamento della decorrenza della prescrizione in corso di rapporto è, appunto, la ricordata entrata in vigore della modifica legislativa, ovvero, nel caso in esame, l’atto interruttivo della prescrizione quinquennale di marzo 2011, non constando, invece, validi atti interruttivi precedenti; 9.la sentenza gravata deve, pertanto, essere confermata nelle sue statuizioni; 10.il rigetto dei contrapposti ricorsi, principale e incidentale, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio; 11.al rigetto delle impugnazioni principale e incidentale consegue per entrambe le parti il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor