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Ordinanza — n. 6752/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6752/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6752/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12372-2019 proposto da: PAZZANESE LUIGIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIO FANI 109, presso L'ASSOCIAZIONE GRIPPO - CAPUANO, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE FRANCESCO CAPUANO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 573/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 25/10/2018 R.G.N. 668/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6752/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Il motivoè infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte” La notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell'INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma” (Cass. n. 37974/22).

Parole chiave

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estinzione della rendita d'invalidità istanza di ricusazione tardiva decadenza legale indennità per lavoro ridotto retroattiva revoca di prestazioni sociali sospensione del diritto all'indennità
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12372-2019 proposto da: PAZZANESE LUIGIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIO FANI 109, presso L'ASSOCIAZIONE GRIPPO - CAPUANO, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE FRANCESCO CAPUANO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 573/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 25/10/2018 R.G.N. 668/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. Oggetto R.G.N.12372/2019 Cron. Rep. Ud.16/01/2024 CC R.G. 12372/19 Rilevato che: Con sentenza del giorno 25.10.2018 n. 573, la Corte d’appello di Salerno rigettava l’appello di Pazzanese Luigia, avverso la sentenza del tribunale di Salerno che aveva dichiarato la decadenza di quest’ultima dalla domanda proposta,volta a chiedere la dichiarazione di sussistenza del suo rapporto di lavoro agricolo e la reiscrizione nei relativi elenchi bracciantili. Il tribunale rilevava che, essendo stata pubblicata sul sito dell’Inps la cancellazione della Pazzanase dagli elenchi bracciantili, in data 18.9.2015, il ricorso era inammissibile, perché tardivo, essendostato depositato solo il 5.12.2016.

La Corte d’appello, da parte sua, confermava sostanzialmente la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, Pazzanese Luigia ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, la ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 22 comma 1 del DL n. 7/70, convertito con legge n. 83/70, dell’art. 11 del DL n. 375/93, dell’art. 12 bis del RD n. 1949/1940, inserito dal DL n. 98/11, in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito aveva attribuito efficacia retroattiva alla norma che prevede la conoscenza legale della cancellazione della posizione lavorativa dagli elenchi dei braccianti agricoli a decorrere dal giorno della pubblicazione telematica effettuata dall’Inps nel proprio sito internet- data da cui inizia a decorrere il termine di 120 gg., ai sensi dell’art. 22 comma 1 cit., per l’interessato che intenda proporre azione giudiziaria avverso il provvedimento amministrativo di cancellazione, emesso dall’istituto previdenziale - quando invece, trattandosi di un rapporto lavorativo intercorso prima dell’entrata in vigore della legge, l’Istituto avrebbe dovuto provvedere alla comunicazione personale.

Il motivoè infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte” La notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell'INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma” (Cass. n. 37974/22).

A questo indirizzo va data necessaria continuità, non ponendosi un problema di retroattività della norma, né di necessità di disciplina transitoria, atteso che le nuove modalità telematiche di notifica si applicano a disconoscimenti intervenuti dopo l’entrata in vigore del DL n. 98/11. La mancata predisposizione di difese scritte da partedell’Ente previdenziale esonera il collegio dal provvedere sulle spese. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONERigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis de