Cassation court dismisses appeal against appellate court's procedural order regarding party notification and standing. The court ruled the order was not a final decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court's order regarding party notification was not a final decision. The appellant argued violations of procedural articles concerning the curing of defects in party identification, but the court held the order was merely preparatory. Consequently, the appeal was absorbed by the non-definitive nature of the contested act, and the appellant was ordered to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 c.p.c.; Artt. 157, 164, 291 c.p.c.: An interlocutory order directing the notification of an appeal to a specific party does not constitute a final decision and is therefore inadmissible for cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16755-2022 proposto da: U.P.P.I. - UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato ANTONIA GIOVANNA NEGRI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro PERETTI MARCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO ANDREA GALLI, GIANLUCA CAPUTO; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. cronologico 1909/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 209/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA Oggetto R.G.N.16755/2022 Cron. Rep. Ud.19/12/2023 CC La Corte di appello di Milano all’udienza del 16 maggio 2022 pronunciava ordinanza con la quale disponeva la rinotifica, alla Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (UPPI) con sede legale in Milano, del ricorso d’appello proposto da Peretti Marco avverso la sentenza con cui il tribunale locale aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva di UPPI sede di Ancona; il tribunale, infatti, non aveva ritenuto sanante la notifica dell’originario ricorso all’UPPI sede di Milano, pur autorizzata dal medesimogiudicante.
La corte territoriale aveva valutato opportuno disporre la notifica dell’appello e del decreto di fissazione di udienza ad UPPI Milano “da intendersi, (quest’ultima), ad ogni effetto sanante, legittimata passiva nel presente giudizio”. Avverso tale decisione Unione Piccoli Proprietari Immobiliari Milano proponeva ricorso affidato a due motivi, anche coltivati con successiva memoria, cui resisteva con controricorso Marco Peretti. Nelle more del giudizio Unione Piccoli Proprietari Immobiliari proponeva istanza di riunione del presente procedimento a quello iscritto con RG n. 7982/2023 pendente tra le stesse parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione di legge rispetto all’art. 101 c.p.c. , non avendo, il Peretti, mai identificato, quale titolare passivo del ricorso in oggetto, altri rispetto a UPPI Ancona . 2)-La seconda censura ha ad oggetto la violazione di legge rispetto agli artt. 157,164 e 291 c.p.c., per aver, la corte territoriale, ritenuto “sanata” l’individuazione di Uppi Milano come legittimata passiva del giudizio pur in assenza dei presupposti processuali. Sostiene la ricorrente che nessuna sanatoria era mai intervenuta poiché il vizio della vocatio in ius puo’ essere sanato o tramite costituzione del convenuto o tramite rinnovazione dell’atto nullo.
Nessuna delle due ipotesi era intervenuta nel giudizio in appello. Occorre preliminarmente valutare l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente Peretti. Egli rileva che l’ordinanza emessa dalla corte non sia impugnabile in cassazione in quanto atto istruttorio, non avente natura di atto decisorio definitivo, e, quindi, revocabile dallo stesso collegio che l’ha pronunciata. Questa Corte ha avuto occasione di chiarire che in tema diimpugnazioni, l'ordinanza istruttoria ha natura tipicamente ordinatoria, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, priva come tale di qualunque efficacia decisoria ed insuscettibile, pertanto, di ricorso straordinario percassazione ex art. 111 Cost. (Cass.n. 11870/2014).
Nel caso in esame la corte di merito, nel disporre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza a soggetto che ha ritenuto, allo stato degli atti, titolare del rapporto in questione, ha emesso un provvedimento di natura non definitoria della questione ed ancor meno del giudizio, ben potendo, all’esito dell’andamento del processo, assumere una differente decisione. L’attuale ricorso risulta pertanto inammissibile ritenendosi con tale decisione assorbita ogni ulteriore valutazione sui motivi di censura proposti. Anche assorbita deve ritenersi l’istanza di riunione, stante la valutata inammissibilità dell’attuale ricorso.
Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.4.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i