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Ordinanza — n. 6541/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to parties' settlement ending the dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6541/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the subject of the dispute terminated following a settlement agreement reached by the parties. Although the appellant sought cassation against a labor court decision regarding termination, the parties had already conciliated the matter in a trade union setting. Consequently, the court ruled that the original judgment became void and no further proceedings were necessary.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: When parties settle a dispute during a cassation proceeding, the subject of the dispute is terminated, rendering the appealed judgment ineffective and exempting the court from ruling on the merits or costs.

Parole chiave

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cessazione materia contendere accordo sindacale caducazione sentenza contributo unificato impugnazione cassazione convenzione tra parti spese legali protezione dalla disdetta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 376 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
8980/2018);2.le parti hanno congiuntamente richiesto la compensazione delle spese, per cui anche per tale aspetto può ritenersi cessata ogni contesa; 3.ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. SS.UU. n. 8980/2018
Cass. SS.UU. n. 8980/2018);2.le parti hanno congiuntamente richiesto la compensazione delle spese, per cui anche per tale aspetto può ritenersi cessata ogni contesa; 3.ai sensi dell'art.
Cass. n. 24632/2019
8980/2018 cit.; Cass. n. 24632/2019);
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3827-2021 proposto da: CLP SVILUPPO INDUSTRIALE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLELIA 18, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE RIVETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNA TUSSINO, SEVERINO NAPPI; -ricorrente - contro COLELLA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SOTTILE, rappresentato e difeso dall'avvocato DARIO ABBATE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3937/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/11/2020 R.G.N. 362/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Licenziamento R.G.N.3827/2021 Cron. Rep. Ud.23/01/2024 CC RILEVATO CHE 1.la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha respinto il reclamo di CLPSviluppo Industriale s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede cheaveva accolto il ricorso di Francesco Colella di impugnativa del licenziamento intimatogli il 14.9.2018 per raggiungimento dei requisitipensionistici; 2.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con sei motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore; 3.in prossimità dell'adunanza i difensori delle parti ha nno depositato istanza congiunta per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, a seguito di verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in sede sindacale il 31.8.2021;

CONSIDERATO CHE 1.dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che le parti hanno conciliato la litein sede sindacale; la definizione della lite in sede sindacale intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere; infatti, nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata(cfr.

Cass. SS.UU. n. 8980/2018);2.le parti hanno congiuntamente richiesto la compensazione delle spese, per cui anche per tale aspetto può ritenersi cessata ogni contesa; 3.ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr.

Cass. SS.UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632/2019);

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere, anche per le spese. Co