Court dismisses teacher's claim for public school service credit in private schools due to legal status differences.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed Emanuela Gionni's appeal against the Ministry of Education regarding the recognition of pre-role service in private schools. The Ministry argued that the lower court erred by equating the legal status of private school staff with that of public school employees. The court upheld this distinction, ruling that without specific legislative authorization, service in private schools cannot be recognized for career reconstruction or mobility purposes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 485 d.lgs. n. 297/1994; Art. 2, comma 2, d.l. n. 255/2001; Art. 62/2000: Service performed by teachers in private schools is not recognized for career reconstruction or mobility purposes due to the non-homogeneity of the legal status of private school personnel compared to public school staff, absent specific legislative provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19192/2019proposto da: MIUR, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentat o e difes o dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso di essa in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro Emanuela Gionni, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Lori ed elettivamente domiciliata Roma, via Fontanella Borghese 72, presso l’Avv. Antonio Voltaggio;-controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di L’Aquila, n. 208/2019, pubblicata e notificata il 4 aprile 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Emanuela Gionni ha adito il Tribunale di Teramo, esponendo di essere dipendente del MIUR con contratto a tempo indeterminato,di avere svolto servizi pre-ruolo in forza di contratti a tempo determinato e di avere presentato domanda di ricostruzione della carriera. Essa ha chiesto che si tenesse conto integralmente del servizio svolto pre- ruolo, essendo ingiustificata la disciplina interna che riconosceva per intero solo i primi quattro anni di precariato, mentre i restanti erano valutati per 1/3 ai fini economici e per 2/3 a quelli giuridici.
Ha domandato pure il riconoscimento giudiziale, ai fini della mobilità, dell’intero servizio di insegnamento non di ruolo prestato alle dipendenze della scuola paritaria. Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 356/2018, ha accolto il ricorso. Il MIUR ha proposto appello, limitatamente alla parte della decisione impugnata che ha riconosciuto valore al servizio pre-ruolo presso scuola paritaria. La Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 208/2019, ha rigettato il gravame. Il MIUR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.Emanuela Gionni si è difesa con controricorsoe ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Si precisa che oggetto del contendere è solo la questione concernente il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie dalla controricorrente, mentre è ormai passata in giudicato la decisione del giudice di primo grado relativa all’assegnazione, n ell’ambito territoriale della Regione Marche, didocenti privi di ragioni di precedenza e in possesso di un punteggio inferiorea quello attribuito fin dall’inizio a Emanuela Gionni .
2) Con il primo ed il s econdo motivo che, stante la stretta connessione, possono essere trattati insieme, il MIUR lamenta la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70CE, degli artt. 485, 489, 490e 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 255 del 2001, della nota 4 della tabella allegata al CCNI 8 aprile 2016e della legge n. 62 del 2000. Parte ricorrente deduce che la corte territoriale avrebbe confuso la fattispecie relativa alla ricostruzione di carriera operata dopo l’immissione in ruolo con la diversa questione della progressione stipendiale rivendicata dal lavoratore a tempo determinato.
Inoltre, avrebbe errato nel riconoscere in favore della dipendente il periodo d’insegnamento pre-ruolo presso le scuole paritarie. Ilricorso merita accoglimento nei termini che seguono. Si premette che la Corte d’appello di L’Aquila si è occupata della sola “questione relativa alla validità del servizio pre ruolo prestato nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera e della mobilità”, essendo questo il profilo oggetto del gravame del MIUR. Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale,non è riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994 il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del detto servizio pre-ruolo(Cass., Sez.
L, n. 32576 del 23 novembre 2023 e Cass., Sez. L, n. 7583 dell’8 marzo 2022, alla cui motivazione sirinvia, come anche ai precedenti ivi citati, ex art. 118 disp. att.c.p.c.). In particolare, deve ritenersi che il legislatore, con la legge n. 62 del 2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha volutogarantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studiosia con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra ildocente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata. 3)Il ricorso è accolto nei sensi di cui in motivazione .
La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto della domanda proposta da Emanuela Gionni concernente il riconoscimento del servizio pre-ruolo da lei prestato nelle scuole paritarie. Si ribadisce che è, invece,ormai passata in giudicato la decisione del giudice di primo grado relativa all’assegnazione, n ell’ambito territoriale della Regione Marche, didocenti privi di ragioni di precedenza e in possesso di un punteggio inferiorea quello attribuito fin dall’inizio a Emanuela Gionni .
Le spese dei gradi merito sono compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c., in ragione della recente formazione dell’indirizzo giurisprudenziale della S.C. in materia, mentre seguono la soccombenza con riferimento al giudizio di legittimitàe sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, -accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;- cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda proposta da Emanuela Gionni relativa al riconoscimento del servizio pre-ruolo da lei prestato nelle scuole paritarie; - compensa le spese dei gradi di merito e condanna Emanuela Gionni a rifondere le spese di lite del giudizio di legittimità a parte ricorrente, che liquida in complessivi € 3.000,00 per com