Court dismisses public employee promotion claim due to lack of evidence for superior duties after transfer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Antonio Casamassima's appeal against the Second Instance Court's dismissal of his request for a higher job classification at ARIF Puglia. Casamassima argued that a prior judicial decision recognizing his superior status with the Region of Puglia should apply to his transfer, but the lower court found he failed to prove he actually performed the higher duties during his tenure with ARIF. The court upheld the dismissal because the prior judgment did not cover the specific period of his employment with the Agency, and the evidence required to establish the factual basis for the promotion was absent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2103 c.c.; Art. 2909 c.c.: A prior judicial decision establishing a higher job classification in a previous employer does not automatically apply to a subsequent transfer unless the employee proves they performed the corresponding superior duties in the new role during the relevant period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3372-2022 proposto da: CASAMASSIMA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI D'AMICO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA ANTONIETTA PAPADIA; -ricorrente - contro A.R.I.F. PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITÀ IRRIGUE E FORESTALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato MARIA RITA GENTILE, che la rappresenta e difende; Oggetto MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.3372/2022 Cron.
Rep. Ud.22/11/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 1320/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 09/08/2021 R.G.N. 2183/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 9 . 8 .2021, la Corte d’Appello di Bari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bari, rigettava la domanda proposta da Antonio Casamassima nei confronti dell’Agenzia Regionale per l’Attività Irrigua e Forestale – ARIF Puglia avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del Casamassima, operaio specializzato originariamente assunto a tempo determinato presso la Regione Puglia poi transitato alle dipendenze dell’ARIF Puglia a tempo indeterminato con inquadramento nel IV livello della classificazione del personale di cui al CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agraria del 7.12.2010 e del Contratto Integrativo Regionale Puglia del 5.10.2009, al superiore inquadramento nel V livello ai sensi del CCNL predetto, per essere stato questo riconosciuto in sede giudiziaria, con sentenza passata in giudicato, relativamente al periodo di lavoro svolto presso la Regione e così in epoca antecedente al passaggio in ARIF Puglia;- che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non assolti dal Casamassima gli oneri di allegazione e prova in ordine all’esercizio di fatto di mansioni superiori legittimanti il richiesto superiore inquadramento nel V livello nel corso del rapporto instaurato con l’ARIF Puglia, non valendo a supportare la richiesta il preteso giudicato formatosi in relazione all’intervenuto riconoscimento del superiore inquadramento per la medesima causa petendi allorché il rapporto intercorreva con la Regione Puglia; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Casamassima affidando l’impugnazione a due motivi cui resiste, con controricorso, l’ARIF Puglia;
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento della Corte territoriale circa l’irrilevanza dell’inquadramento superiore riconosciuto iussu iudicis presso la Regione Puglia nel rapporto con l’ARIF Puglia quando, viceversa, il transito presso l’Agenzia era avvenuto in posizione di distacco; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. nonché degli artt. da 1362 a 1369 c.c., il ricorrente ribadisce la censura di cui al motivo che precede sotto il profilo della violazione del giudicato e dell’immutabilità, in relazione alla modalità del passaggio dalla Regione all’ARIF, della posizione inquadramentale acquisita; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, avendo la Corte territoriale puntualmente accertato come non trovasse riscontro nella specie la situazione di fatto in base alla quale il ricorrente invocava l’autorità del giudicato esterno, quella per cui il ricorrente stesso, all’atto del passaggio dalla Regione Puglia all’ARIF Puglia, versasse nella condizione di cui all’art. 12 l.
R. n. 3/2010, ovvero fosse già dipendente di ruolo della Regione transitato in ARIF per distacco e, pertanto, conservando l’identico trattamento economico e normativo riconosciuto nell’ambito del rapporto con la Regione; - che, infatti, la Corte territoriale rileva in motivazione come la sentenza invocata quale fonte dell’intervenuto giudicato dia conto di un compiuto accertamento istruttorio per il quale il ricorrente operava presso la Regione con contratto a tempo determinato, rinnovato di anno in anno dal 15 giugno fino al 15 settembre per gli anni dal 2005 al 2007 e fino al 30 settembre per gli anni 2008 e 2009, escludendo, così, il fondamento della pretesa continuità dell’originario rapporto, evidenziando, di contro, l’assoluta novità del rapporto costituitosi con l’ARIF e correttamente concludendo nel senso che la domanda volta al conseguimento presso l’ARIF dell’inquadramento nel livello superiore a quello riconosciuto presupponeva l’assolvimento da parte del ricorrente degli oneri di allegazione e prova delle mansioni di fatto ivi svolte, viceversa del tutto pretermesso, in coerenza con la prospettazione prescelta, fondata appunto sull’asserita continuità dell’originario rapporto; - che, peraltro, pur ammesso che sia vero che si è trattato di transito (melius distacco) e non di rapporto ex novo, non sono stati offerti dal dipendente elementi per chiarire quale fosse la situazione al momento di tale transito che è avvenuto nel maggio del 2010 e quindi in un periodo diverso e successivo rispetto all’ultimo coperto da giudicato; - che i rilievi del ricorrente non scalfiscono il ragionamento della Corte territoriale secondo cui il solo richiamo alla sentenza passata in giudicato non era sufficiente per ritenere fondata la domanda, in mancanza di elementi per valutare quali fossero le mansioni svolte in concreto al momento del passaggio in ARIF; - che l’affermazione del ricorrente secondo la quale si era trattato di un distacco, oltre a non sciogliere i dubbi su quale fosse situazione fattuale al momento dello stesso, pare smentita dalla stessa procedura adottata dalla neo istituita Agenzia che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12, comma 2, lett.
b) della LR. N. 3/2010 si è limitata ad attingere, per dotarsi di risorse umane interne, dagli elenchi di operai assunti dalla Regione Puglia a tempo determinato; - che, del resto, il ricorrente neppure invoca l’applicazione dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 sul diverso presupposto (non dedotto) di un transito da ruolo a ruolo (art. 12, lett.
a) della citata L.R.). - che pertanto il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ