Cassation court dismisses appeal regarding five-day deadline for reformulating witness testimony requests in social security contribution cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Antonio Lonardo's appeal against the Campobasso Court of Appeal's decision to dismiss his opposition to INPS's contribution collection. Lonardo argued the lower court erred in applying a strict five-day deadline for reformulating witness testimony requests and failed to examine the genericity of the inspection report. The court held that the five-day deadline for correcting procedural irregularities preventing evidence admission is valid and that the second ground was inadmissible due to lack of specific factual support in the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 420, 421 c.p.c.; The five-day deadline for reformulating witness testimony requests to correct procedural irregularities is valid, and appeals challenging such deadlines must be specific regarding the factual basis of the alleged genericity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10526-2019 proposto da: LONARDO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 123, presso lo studio dell’avvocato DANILO LEVA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMINE GONNELLA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; -controricorrente - nonchè contro PULI SERVICE S.C.A.R.L.;
Oggetto Riscossione contributi R.G.N.10526/2019 Cron. Rep. Ud.21/12/2023 CC -intimata - avverso la sentenza n. 257/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 23/01/2019 R.G.N. 286/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 23.1.2019, la Corte d’appello di Campobasso, in riforma della pronuncia di primo grado e previa ammissione delle prove orali rigettate dal primo giudice, ha rigettato l’opposizione proposta da Antonio Lonardo, in proprio e n.q. di legale rapp.te di Puli Service s.c. a r.l. avverso l’atto di diffida e il verbale di accertamento con cui l’INPS gli aveva richiesto il pagamento di contributi omessi in danno di taluni lavoratori; che avverso tale pronuncia Antonio Lonardo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che Puli Service s.c.a r.l.
è rimasta intimata; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 21.12.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 420 e 421 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che avesse errato il primo giudice nel dichiarare l’INPS decaduto dalla prova per testi sul presupposto che non potesse assegnarsi, per la riformulazione dei capitoli di prova, un termine perentorio superiore a quello di cinque giorni di cui all’art. 421 comma 2° c.p.c.;che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame della censura di genericità del verbale di accertamento, già sollevata in prime cure e riproposta in appello, per essersi l’ispettore limitato ad un elenco generico delle diverse fonti tipiche su cui può basarsi l’ispezione senza precisare quale fosse l’elemento cruciale da cui aveva ritratto il suo convincimento in ordine alla sussistenza degli addebiti; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte di merito fatto acriticamente proprie le risultanze del verbale ispettivo, “stante l’intervenuta decadenza dell’INPS dalla prova articolata nel corso del giudizio di primo grado e considerata la conseguente inutilizzabilità delle testimonianze erroneamente riammesse” in sede di appello, “pure in assenza di uno specifico potere di reviviscenza in grado di appello di un diritto ormai definitivamente estinto” (così espressamente il ricorso per cassazione, pag. 16); che, con riguardo al primo motivo, va premesso che, con ordinanza del 17.4.2014, il primo giudice ordinò all’INPS “ai sensi dell’art. 421 c.p.c. di riformulare e depositare entro 10 giorni prima dell’[…]udienza capitoli di prova articolati in circostanze precise, tali da consentire il regolare svolgimento dell’istruttoria” (così il verbale d’udienza, debitamente trascritto a pag. 6 del ricorso per cassazione) e che, con successiva ordinanza del 12.6.2014, dichiarò l’INPS decaduto dalla prova per aver depositato “le note istruttorie contenenti i capitoli di prova orale in ritardo (ovvero, il 3.6.2014) rispetto al termine concesso (di 10 giorni prima dell’udienza del 12.6.2014)” (così la sentenza di primo grado, debitamente trascritta ibid., pag. 8);che, nel riformare in parte qua la decisione di prime cure, i giudici territoriali hanno rilevato come avesse errato il primo giudice a fissare per la riformulazione dei capitoli di prova un termine perentorio pari a dieci giorni, dovendo in specie applicarsi la previsione dell’art. 421 comma 2° c.p.c. e segnatamente il rinvio che tale disposizione opera nei confronti dell’art. 420, comma 6°, c.p.c., che indica un termine perentorio “non superiore a cinque giorni prima dell’udienza di rinvio”, che l’INPS, in concreto, aveva pienamente rispettato (così l’ordinanza della Corte d’appello del 16.2.2018, debitamente trascritta a pag. 9 del ricorso per cassazione); che, alla stregua delle anzidette premesse in fatto, dev’essere finalmente vagliata la censura di parte ricorrente secondo cui i giudici territoriali avrebbero erroneamente applicato il termine previsto dall’art. 421 comma 2° c.p.c. per l’ammissione di nuove prove ad un caso che, invece, era qualificarsi in termini di “integrazione e sanatoria delle richieste istruttorie già articolate”, ex art. 421 comma 1° c.p.c. (così il ricorso per cassazione, pag. 10); che questa Corte, al riguardo, ha già chiarito che, nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l ’ atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l’enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all’esercizio del potere-dovere di cui all’art. 421, comma 1°, c.p.c., con la conseguenza che, in sede di pronuncia dei provvedimenti istruttori di cui all’art. 420, il giudice, ove ritenga l’esperimento del detto mezzo pertinente e rilevante ai fini del decidere, deve indicare alla parte istante la riscontrata irregolarità, che allo stato non consente l’ammissione della prova, assegnandole un termine per porvi rimedio ed applicando, a tal fine la particolare disciplina dettata dal sesto comma della norma ult. cit., col corollario della decadenza nella sola ipotesi di mancata ottemperanza allo spirare di questo termine, espressamente dichiarato perentorio dal medesimo comma (così Cass.
S.U. n. 262 del 1997, seguita da innumerevoli successive conformi); che, coerentemente con tale principio, si è ritenuto che, poiché nel rito del lavoro i fatti da allegare devono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi, il giudice, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 421 comma 1° c.p.c., può assegnare alle parti un termine anche per rimediare alle irregolarità eventualmente rilevate nella capitolazione della prova testimoniale (così Cass. n. 19915 del 2016 e, più recentemente, Cass. n. 48 del 2024); che la contraria opinione espressa al riguardo da Cass. n. 5950 del 2014, secondo la quale la possibilità di emendare ad una difettosa deduzione della prova testimoniale non sussisterebbe più in ragione dell’avvenuta abrogazione del terzo comma dell’art. 244 c.p.c. ad opera dell’art. 89, l. n. 353/1990, non merita di essere condivisa, avendo le Sezioni Unite di questa Corte illo tempore precisato che la peculiare combinazione propria del rito del lavoro tra principio dispositivo, che obbedisce alla regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova, e principio inquisitorio, che tende alla ricerca della verità reale mediante una rilevante partecipazione ed un’efficace azione del giudice nel processo, suggerisce “un criterio ermeneutico generale per l’identificazione dell’esatta portata del sistema delle preclusioni, nel senso di riconoscere l’attenuazione rispetto ad adempimenti di ordine formale che presuppongano già assolti tempestivamente gli oneri di allegazione immediatamente funzionali all’esigenza, tutelata dal sistema stesso, di una precisa delimitazione, prima dell’udienza di discussione, dei termini oggettivi della controversia e delle relative necessità istruttorie”, con la conseguenza che la possibilità di porre rimedio a lacune formali nella deduzione della prova per testi deve reputarsi “tutt[a] intern[a] al sistema del rito speciale e perciò senza che sia necessario ipotizzare l’operatività del terzo comma dell ’ art. 244 c.p.c., che, […] abrogato dall’art. 89, l. n. 353/1990, prevedeva la possibilità che il giudice istruttore concedesse alla parte istante un termine perentorio per l’integrazione dell’istanza di ammissione della prova testimoniale” (così, in motivazione, Cass.
S.U. n. 262 del 1997, cit.); che deve pertanto ritenersi che anche la riformulazione dei capitoli di prova, in quanto attività funzionale ad emendare una irregolarità che non consente allo stato l’ammissione della prova, possa essere consentita previa assegnazione del termine di cinque giorni prima dell’udienza di discussione previsto al comma 6° dell’art. 420 c.p.c., col corollario della decadenza della parte dalla prova nella sola ipotesi di mancata ottemperanza allo spirare di quel termine, ivi espressamente dichiarato perentorio; che, conseguentemente, il giudice d’appello, al quale venga denunciata l’illegittima sanzione di decadenza dall’istanza di prova testimoniale pronunciata in violazione dell’anzidetto principio, ove riscontri l’effettiva sussistenza del vizio, deve, coerentemente con l’effetto devolutivo del gravame e con la regola della conversione dell’invalidazione nell’impugnazione, trattenere la causa e provvedere sull’istanza di prova testimoniale, ammettendo, ove ricorra ogni altro necessario requisito, la prova stessa e disponendone l’assunzione conformemente al disposto dell’art. 437, 1° e 2° comma, c.p.c. (così, in termini, Cass.
S.U. n. 262 del 1997, più volte cit.); che, corretta negli anzidetti termini la motivazione della sentenza impugnata, il primo motivo deve ritenersi infondato; che l’infondatezza del primo motivo reca con sé l’assorbimento del terzo, siccome fondato sull’erroneo presupposto dell’intervenuta decadenza dell’INPS dalla prova articolata nel corso del giudizio di primo grado e della conseguente inutilizzabilità delle testimonianze ammesse in sede di appello; che il secondo motivo è invece inammissibile per difetto di specificità, atteso che il verbale di accertamento di cui parte ricorrente lamenta la genericità (rectius: di cui parte ricorrente lamenta che i giudici territoriali non abbiano rilevato la genericità) non è stato trascritto nel ricorso per cassazione, nemmeno nella parte idonea a offrire alla censura un non opinabile fondamento fattuale, né si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte esso sarebbe in atto rinvenibile, in spregio dell’art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.; che il ricorso, pertanto, va conclusivamente rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimitàin favore della parte controricorrente, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che si liquidano in € 4.700,00, di cui € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento