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Ordinanza — n. 6397/2024 — snciv Generato dall'IA

Court quashes appeal judgment allowing employer to recover gross amounts paid to employee under new tax law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6397/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court quashed the Court of Appeal's judgment regarding the recovery of sums from an employee. The employer argued for the return of gross amounts paid, while the employee contended that only net amounts actually received should be returned. The court held that the employer can only recover what the employee effectively received, as tax obligations arising from the original judgment were extinguished by subsequent legislative reforms.

Regesto Legislator

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Art. 38 comma 1 d.P.R. 602/1973; Art. 32 L. 183/2010: In cases where a judgment ordering payment to an employee is modified by subsequent legislation, the employer is entitled to recover only the amounts actually received by the employee, not the gross amounts before tax deductions.

Parole chiave

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recovery of sums tax law reform ex tunc effect employee benefits gross vs net amounts restituzione dell'indennità per lavoro ridotto retribuzione non pagata scioglimento del contratto a termine

Disposizioni normative citate

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Art. 38 comma 1 d.P.R. 602/1973
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Art. 32 L. 183/2010
5702/2017, ha cassato la suddetta pronuncia unicamente per la parte riguardante il risarcimento del danno disponendo che si dovesse tenere conto dello ius superveniens rappresentato dall’art. 32 legge n.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13530/2019
Cass. n. 8614/2019
Cass. n. 19735/2018
Cass. n. 14642/2012
Cass. n. 16379/2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6743-2019 proposto da: SACCO CRISTIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RIZZO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1295/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/05/2018 R.G.N. 1760/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE Oggetto Contratto a tempo determinato - altro R.G.N.6743/2019 Cron. Rep. Ud.18/01/2024 CC 1. Con sentenza del 15 settembre 2010 la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso per il periodo 1.12.2001 - 31.1.2002 tra Cristiano Sac co e Poste Italiane Spa "per esigenze tecniche, produttive ed organizzative della struttura operativa ove viene assegnata, connesse anche al maggior traffico postale del prossimo periodo delle festività natalizie", con costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato , avente decorrenza dalla stipulazione del contratto,e condanna della società alla riammissione in servizio ed al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni maturate dal 11.2.2003 sino alla data della sentenza, detratto l'aliunde perceptum.

2. La Suprema Corte di cassazione, adita su ricorso della società, con ordinanza n. 5702/2017, ha cassato la suddetta pronuncia unicamente per la parte riguardante il risarcimento del danno disponendo che si dovesse tenere conto dello ius superveniens rappresentato dall’art. 32 legge n. 183 del 2010.

3. La Corte di appello di Roma, quale giudice di rinvio, con la sentenza oggi gravata, ha condannato Poste Italiane spa al pagamento della somma di euro 5.570,60, pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in favore di Sacco Cristiano, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale sugli importi annualmente rivalutati, dalla data della sentenza di primo grado al saldo; ha condannato, poi, Sacco Cristiano a restituire a Poste Italiane la somma di euro 30.802,07, oltre interessi dalladata del pagamento al saldo, a titolo di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.

4. Per quello che ancora rileva in questa sede, la Corte distrettuale ha precisato che l’importo da restituire, che pacificamente aveva individuato nella somma di euro 30.802,07, andasse corrisposto con riguardo all’importo lordo percepito e non al netto di quanto effettivamente versato al lavoratore, perché non si era in presenza di un pagamento indebito, privo di causa e derivato da errore, ma di un pagamento dovuto in quanto le somme richieste in restituzione erano state versate in esecuzione di sentenza di condanna esecutiva.

5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Cristiano Sacco affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso Poste Italiane spa.

6. Il giudizio, fissato originariamente per l’udienza camerale dell’8.1.2022, è stato rinviato per impedimento del precedente relatore.

7. Parte ricorrente ha depositato memoria.

8. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. CONSIDERATO CHE 9. I motivi dedotti dal ricorrente possono essere così sintetizzati.

10. Con il primo motivo si eccepisce la nullità, in parte qua, della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 cpc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per non essersi la Corte distrettuale pronunciata sull’eccezione sollevata da esso ricorrente riguardante la circostanza della mancata allegazione e prova, da parte della società, di avere corrisposto al lavoratore la somma netta e all’Erario la ritenuta d’acconto fiscale.

11. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale erroneamente disposto che il recupero delle somme, versate in esecuzione di sentenza di condanna esecutiva, poi riformata, andasse effettuato al lordo delle ritenute fiscali e non avendo riguardo unicamente al netto versato al lavoratore.

12. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 co. 1 lett.

d) bis TUIR d.p.r. 917/86, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per l’improprio richiamo effettuato dalla Corte di appello a tale disposizione la cui applicazione non consentiva di rendere possibile e legittima la richiesta di somme mai direttamente corrisposte al lavoratore.

13. Il primo motivo non è meritevole di accoglimento.14. I l vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiestopronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusionespecifica, sulla quale deve essere emessapronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 28308/2017; Cass. n. 7653/2012).

15. Nella fattispecie, invece, la Corte territoriale si è pronunciata (pag.

6) sul punto oggetto della doglianza affermando che era pacifico tra le parti che Poste Italiane spa, in esecuzione della sentenza n. 20163/2005 emessa dal Tribunale di Roma, aveva corrisposto al Sacco la somma lorda di euro 30.802,07.

16. Da un lato, pertanto, c’è stata valutazione della problematica asseritamente omessa e, dall’altro, vi è stato un esame degli atti e del comportamento delle parti, che costituisce accertamento di merito, da cui la Corte di appello ha desunto la dazione della somma da parte della società.

17. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono, di contro, fondati alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore ha effettivamente percepito e non può, pertanto, pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente; il caso del venir meno, con effetto "ex tunc”, dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui esso è sorto ricade, infatti, nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo (Cass. n. 13530/ 2019, n. 8614/2019, n. 19735/ 2018, n. 1464/2012;

Cass. n. 16379/2021).

18. Alla stregua di quanto esposto la gravata sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo, rigettato il primo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione,