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Ordinanza — n. 6396/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding horizontal economic progression rights for transferred public employees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6396/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by heirs of public employees against the Province of Cosenza concerning their exclusion from the 2007 horizontal economic progression. The plaintiffs argued that the provincial contract integrative was null because it violated regional law and national collective agreements regarding transferred staff. The court held that the lower court correctly applied the national collective agreement, which delegated horizontal progression rules to decentralized negotiation, and confirmed the province's valid exclusion of the plaintiffs from the 2007 cycle.

Regesto Legislator

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Art. 16, comma 1 CCNL Enti Locali 1999; Art. 9 CCNL 2006/2009: The national collective agreement for local authorities delegates the regulation of horizontal economic progression to decentralized negotiation, allowing local entities to exclude transferred personnel from specific cycles if the national framework permits such differentiation without violating the principle of equal treatment.

Parole chiave

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horizontal economic progression public employees rights decentralized negotiation contract integrative validity transferred personnel status Cassation dismissal local authority contracts regime transitorio

Disposizioni normative citate

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Art. 16, comma 1 CCNL per il comparto Enti Locali del 31.3.1999
Art. 9 CCNL 2006/2009
5 CCNL del 31.3.1999 e dall’art. 9 CCNL dell’11.4.2008 e la nullità degli artt.
Art. 22, comma 4 del contratto integrativo della Provincia di Cosenza
L.R. Calabria n. 34/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19938/2010
Cass. n. 19938/2010) secondo cui in base all’art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 5403-2018 proposto da: LA RATTA FRANCESCO; ANSELMO ADELE, ANSELMO ETTORE, ANSELMO PIER LUIGI, nella qualità di eredi di ANSELMO SILVIO; ATTANASIO ROBERTO, BARABAROSSA FRANCESCO; BOSCO MARIANO FRANCESCO, BOSCO VINCENZO, nella qualità di eredi di CANONACO CONCETTA; DE MARCO MARIELLA, GARRO ANTONIO, GRECO FORTUNATO VINCENZO, MONACO EMILIO, NAPOLITANO FRANCO STELIO, PRESTA ANTONIETTA, SANTELLI ROSINA, SICILIANO VINCENZO, STELLA MARIATERESA, VELTRI GIUSEPPE, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 26, presso lo studio dell'avvocato CESARE SANZI, (Studio Anastasio Pugliese), rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO CALABRO'; -ricorrenti - contro AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa Oggetto Retribuzione pubblico impiego R.G.N.5403/2018 Cron.

Rep. Ud.24/01/2024 CC dall’avvocato CARLO GUARNIERI con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1355/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/08/2017 R.G.N. 695/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 7 agosto 2017, la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Cosenza rigettava la domanda proposta da Francesco La Ratta e altri 20 nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza; -che gli istanti, transitati ai sensi della legge Regione Calabria n. 34/2002 con decorrenza dall’1.7.2006 dai ruoli della Regione medesima a quella della Provincia di Cosenzacui la Regione aveva trasferito i fondi per provvedere alla progressione economica orizzontale per l’anno 2007 in loro favore, avevano agito per ottenere il riconoscimento del diritto all’attivazione con ripartizione dei fondi trasferiti ed alla partecipazione alla progressione economica orizzontale per l’anno 2007, dalla quale eranostati illegittimamente esclusi; - che, in particolare, avevano chiesto che fosse accertato e dichiarato l’inadempimento della Provincia di Cosenza relativamente alla disciplina collettiva posta in materia di progressione economica orizzontale dall’art. 5 CCNL del 31.3.1999 e dall’art. 9 CCNL dell’11.4.2008 e la nullità degli artt. 4, 5 e 22 del contratto integrativo della Provincia di Cosenza che, da un lato, autorizzavano la destinazione dei fondi trasferiti dalla Regione Calabria per le progressione economica orizzontale relativa all’anno 2007 del personale già alle dipendenze della Provincia di Cosenza e dall’altro imponevano il requisito della maturazione dell’anzianità di servizio di almeno un anno nella posizione economica in godimento, a tale stregua disponendo l’esclusione degli istanti, che della progressione economica avevano beneficiato nel 2006; - che avevano altresì chiesto la condanna della Provincia di Cosenza all’esatto adempimento del suo obbligo contrattuale con riconoscimento dell’aumento della retribuzione mensile di ciascun istante ed al risarcimento dei danni da commisurarsi alla media degli aumenti retributivi a titolo di progressione economica percepiti dai colleghi ex dipendenti regionali transitati nelle altre province calabresi ed aventi pari qualifiche e livelli; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto legittima l’esclusione degli istanti atteso che al momento della formale indizione delle progressioni economiche orizzontali per l’anno 2007, 21.5.2008, era ormai in vigore la disciplina di cui all’art. 9, comma 1, CCNL per il quadriennio 2006/2009, sottoscritto l’’11.4.2008, sicché la disciplina introdotta dall’a rt. 22, comma 4, del contratto integrativo per la Provincia di Cosenza del 2007, che limitava il diritto a parteciparealle progressioni economiche orizzontali il personale che non avesse usufruito delle stesse negli ultimi due anni, era perfettamente rispettosa del requisito minimo biennale introdotto dalla contrattazione nazionale; -che detta conclusione, del resto, non si poneva in contrasto neppure se si fosse considerata la precedente formulazione, da cui poteva desumersi, ai sensi dell’art. 16, comma 1, CCNL per il comparto Enti locali del 31.3.1999, la rimessione alla contrattazione decentrata della disciplina delle progressioni economiche; - che, del pari, n on era ravvisabile il contrasto con la legge 34/2002, art. 17, sulla cui base gli istanti erano transitati dalla Regione alla Provincia che nulla disponeva in ordine alle progressioni economiche salvo il riconoscimento dell’anzianità di servizio, osservato dalla Provincia che su quella base aveva attribuito agli istanti la progressione economica dall’1.1.2006 e, successivamente, dall’1.1.2008; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono i Sig.ri indicati in epigrafe in persona o in qualità di eredi, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’Amministrazione Provinciale di Cosenza; - che i ricorrenti hanno poi presentato memoria CONSIDERATO - che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputano alla Corte territoriale di non aver tenuto in considerazione ai fini del decidere l’atto transattivo concluso tra le parti, recante la rinuncia al ricorso in appello da parte dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza, allegato al fascicolo di parte resistente nel giudizio di gravame ed oggetto di specifica narrazione nella comparsa di risposta in appello, che avrebbe comportato una pronunzia di cessata materia del contendere; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 132 c.p.c., 21 noniesl. n. 241/1990, 1965 e 1967 c.c., i ricorrenti censurano l’omissione denunciata a carico della Corte territoriale nel motivo che precede sotto il profilo dell’error in procedendoin cui la Corte sarebbe incorsa non rilevando, in relazione al tenore dell’accordo, all’avvenuta esecuzione dello stesso ed all’invalidità della disposta revoca del medesimo, l’intervenuta carenza di interesse; - con , il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 17 l.

R. Calabria n. 34/2002, 40, d.lgs. n. 165/2001, 5 CCNL 31.3.1999, 45 d.lgs. n. 165/2001, 2077 c.c. e 9 CCNL 2006/2009 nonché dei principi di salvaguardia deidiritti quesiti, di proporzionalità e di parità di trattamento, i ricorrenti lamentano la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale affermando l’irrilevanza nella specie della disciplina di cui all’art. 9 del CCNL 2006/2009 per essere il diritto dei ricorrenti alla progressione economica maturato in precedenza e non limitato sulla base di quanto disposto dalla contrattazione integrativa della Provincia di Cosenza di cui si ribadisce la nullità per contrasto con la l.

R. Calabria n. 34/2002 e con la contrattazione collettiva nazionale che non consentiva trattamenti differenti tra dipendenti regionali trasferiti e dipendenti già in forza alla Provincia - che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili, non dando conto i ricorrenti di quanto dedotto e sottoposto alla Corte territoriale ai fini di una rivendicata cessazione della materia del contendere e risultando, anzi, dalla sentenza impugnata (pag. 4, cpv. 5), nella ricostruzione della Corte territoriale che l’intervenuta transazione con impegno della Provincia al ritiro dell’atto, impegno poi annullato in sede di autotutela, era stato invocato dagli odierni ricorrenti ai fini della richiesta condanna exart. 96 c.p.c. e non ai fini di una declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai cui effetti, peraltro, lo schema di transazione annullato in sede di autotutela risultava irrilevante ai fini del decidere, posto che non si ravvisano ragioni, né queste risultano mai prospettate da parte dei ricorrenti, per porre in dubbio il legittimo esercizio del potere di autotutela; - che, di contro, il terzo motivo deve ritenersi infondato, atteso che il pronunciamento della Corte territoriale in ordine alla validità ed alla piena operatività dell’art. 22, comma 4, del contratto integrativo per la Provincia di Cosenza risulta conforme all’orientamento di questa Corte (cfr.

Cass. n. 19938/2010) secondo cui in base all’art. 16, comma 1, CCNL per il comparto Enti Locali del 31.3.1999, si doveva considerare rimessa alla contrattazione decentrata la disciplina delle progressioni economiche orizzontali che non trovava alcun limite nelle disposizioni del contratto nazionale, operatività che trova legittimazione anche con riguardo alla l. R. Calabria n. 34/2002 che, limitandosi a riconoscere al personale transitato dalla Regione alla Provincia i benefici derivanti dallo stato giuridico ed economico maturato o da maturare nonché il mantenimento dell’anzianità di servizio maturata preso la Regione, risulta pienamente adempiuta tant’è che la provincia riconosceva agli istanti la progressione economica orizzontale per l’anno 2006 e per l’anno 2008, escludendo soltanto il 2007 a motivo della cadenza biennale prevista dall’art 22, comma 4, citato e confermata dall’art. 9 CCNL 2006/2009 alla cui disciplina risulta soggetta la procedura in questione in quanto indetta il 21.5.2008 successivamente alla stipula del predetto CCNL sottoscritto l’11.4.2008; - che il ricorso va, dunque, rigettato;- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore import