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Ordinanza — n. 6365/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses teacher's appeal regarding territorial assignment preferences under Law 107/2015 mobility rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6365/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Ilaria Callea's appeal against the Florence Court of Appeal's decision denying her preferred territorial assignment in the 2015/2016 school year. Callea argued for priority over other teachers based on her higher score, but the court upheld the lower court's finding that the Ministry correctly differentiated treatment between public competition hires and GAE hires. The decision relied on the principle that the mobility system's phased structure and collective bargaining agreements justify specific assignment rules over individual score comparisons.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 98, l. n. 107/2015; Art. 1, comma 100, l. n. 107/2015; The court established that the differentiated treatment in public school teacher mobility assignments between different hiring categories is constitutionally valid and does not constitute unjustified discrimination.

Parole chiave

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public employment mobility territorial assignment preferences Law 107/2015 teacher recruitment rules unjustified discrimination collective bargaining phases administrative appeal dismissal diritto all'istruzione primaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 98, l. n. 107/2015
26997; Cass. 11 marzo 2020, n.
Art. 1, comma 100, l. n. 107/2015
26997; Cass. 11 marzo 2020, n.
CCNI 8.4.2016
107/2015 la preferenza accordata, nelle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2016/2017, dalla disciplina posta dal CCNI 8.4.2016, art.
OM n. 241/2016
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1055 del 10 gennaio 2024
Cass. 13 gennaio 2021, n.394
Cass. 26 novembre 2020, n. 26997
Cass. 26 novembre 2020, n. 26997; Cass.
Cass. 11 marzo 2020, n. 6924
26997; Cass. 11 marzo 2020, n. 6924);- che nulla va disposto per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo le Amministrazioni intimate svolto attività difensiva.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 30970-2019 proposto da: CALLEA ILARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' SCHITTONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CALOGERO DIMINO; -ricorrente - contro MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA; -intimati - avverso la sentenza n. 379/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/05/2019 R.G.N. 376/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 7 maggio 2019, la Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione resa dal Oggetto Altre ipotesi pubblico impiego R.G.N.30970/2019 Cron. Rep. Ud.24/01/2024 CC Tribunale di Firenze e rigettava la domanda proposta da Ilaria Callea nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché dell’Ufficio Scolastico Regionale Toscana, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, docente di scuola primaria immessa in ruolo nell’anno scolastico 2015/2016 in base alla l. n. 107/2015, art. 1, comma 98, a vedersi assegnare, all’esito della fase C della mobilità cui aveva partecipato, non presso l’ambito Toscana 0006 ma ad uno degli ambiti territoriali della provincia di Agrigento, da lei indicati nella domanda in via prioritaria, viceversa attribuita a docenti, idonei non vincitori del concorso espletato nel 2012, collocati nella graduatoria nazionale con punteggio minore o uguale o a docenti con punteggio sempre inferiore al suo che avevano partecipato alla fase D della mobilità che in base al CCNI 8.4.2016 e all’OM n. 241/2016 si sarebbe dovuta svolgere successivamente alla fase C e solo sui posti rimasti vacanti e disponibili all’esito di quella; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover condividere l’orientamento del primo giudice tanto con riguardo alla corretta differenziazione di trattamento tra docenti assunti dalla GAE e docenti assunti da concorso pubblico del 2012 quale strumento normale e primario di accesso ai ruoli sancita dall’art. 1, comma 100, l. n. 107/2015, quanto con riferimento alla questione relativa alla preferenza da riconoscere all’istante nell’assegnazione degli ambiti territoriali della provincia di Agrigento rispetto ai docenti tributari di quell’assegnazione nell’ambito della fase C e della fase D della procedura di mobilità, per essere generiche ed indeterminate le contestazioni con riguardo ai primi e, quanto ai secondi, per non aver fornito la prova della disponibilità di quegli ambiti territoriali nella fase D ed anzi essendo risultato provato dal Ministero l’essersi determinata quella disponibilità successivamente all’esaurimento della fase C; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Callea, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale le Amministrazioni intimate non hanno svolto difesa alcuna; -che la ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 100 e 108, l. n. 107/2015, 2, 3 e 97 Cost., 1175 e 1375 c.c. e 28 d.P.R. n. 487/1994, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia dellaCorte territoriale non trovando riscontro nella l. n. 107/2015 la preferenza accordata, nelle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2016/2017, dalla disciplina posta dal CCNI 8.4.2016, art. 6, comma 1, FASE C, e dall’ordinanza ministeriale n. 241/2016, art. 9, commi 10 e 17, agli idonei non vincitori del concorso del 2012 rispetto ai docenti assunti nel precedente anno scolastico 2015/2016 da GAE, attenendo la differenziazione esclusivamente al momento della costituzione del rapporto e comunque non essendo la stessa basata sul principio del c.d.

“doppio canale” (per cui il piano straordinario di assunzioni di cui alla l. n. 107/2005 doveva coinvolgere per il 50% gli assunti da concorso e per il restante 50% gli assunti da GAE) e risultandone così violato il principio meritocratico del punteggio con compromissione di principi costituzionali legittimanti, in ultima analisi, la proposizione della questione di costituzionalità della legge n. 107/2015 per contrasto con le invocate norme costituzionali; - che il motivo si rivela infondato dovendo riconoscersi alla contrattazione collettiva, in base al combinato disposto degli artt. 40, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, 462, comma 7 e 470, commi 1 e 2, d.lgs. n. 297/1994, la competenza a regolare le operazioni di mobilità del personale docente, in coerenza con le norme di legge ma con autonomia rispetto ai molti profili di dettaglio che la legge non definisce e che inevitabilmente comportano il contemperamento di interessi confliggenti, secondo scelte che non sono sindacabili nel merito, una volta che risultino rispettate le norme di legge e che non si evidenzino ingiustificabili disparità di trattamento o manifeste irragionevolezze; - che tanto può desumersi dall’orientamento accolto da questa Corte sempre in ambito di trasferimenti scolastici ma con riguardo alla definizione delle priorità ai fini dell’avvicinamento al disabile (cfr.

Cass. n. 35105/2022 e Cass. n. 4677/2021) secondo cui “Non sipone in contrasto con l’art. 33 l. n. 104/1992 la contrattazione collettiva che, nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale, definitiva o provvisoria, operi una graduazione in ragione del legame esistente con la persona affetta da disabilità, sulla base di valutazioni, espresse secondo un criterio di normalità, che tengano conto non della sola gravità delle condizioni di salute dell’assistito, ma anche del ruolo che l’aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare” ma anche con riguardo ad altre questioni insorte nel pubblico impiego privatizzato (cfr.

Cass. n. 10105/2013, sulla distinzione in termini stipendiali prevista dalla contrattazione collettiva per il personale appartenente a ruoli ad esaurimento); - che, in effetti, nella specie si registrano da parte della contrattazione collettiva e dell’ordinanza ministeriale ad essa collegata scelte necessarie a comporre nell’ambito di un complesso sistema di mobilità interessi diversi, favorendo ora uno (mobilità interprovinciale su ambito dei provenienti da GAE assunti in fase B e C, prevalente sulla mobilità interprovinciale degli IGM 2012) ora un altro (mobilità endoprovinciale su ambito degli IGM 2012 prevalente su mobilità dei provenienti da GAE assunti in fase B e C) ora altri ancora realizzando in concreto mediazioni tra diversi interessi coinvolti (il possibile liberarsi di posti su ambito conseguenti alla mobilità endoprovinciale degli IGM 2012), di modo che è da escludere che il complessivo sistema comporti una violazione di norme o ingiustificate disparità di trattamento, derivando l’assetto differenziale dai distinguo operato tra varie categorie di docenti in ragione delle diverse regole e preferenze loro applicate in sede di reclutamento, o tratti di manifesta irragionevolezza nella disciplina del complesso fenomeno da regolare e che, di contro, possano assumere rilievo situazioni di occasionale sfavore per l’uno o l’altro docente ammesso alla mobilità; -che, in particolare, nella recente pronuncia di questa Corte n. 1055 del 10 gennaio 2024 (alla cui motivazione il Collegio si riporta exart. 118 disp. att. c.p.c.) è stato evidenziato che il sistema come delineato non contravviene ai principi costituzionali che, nel subordinare l’accesso all’impiego pubblico alla procedura del concorso pubblico, pongono a fondamento quel criterio selettivo, non essendo la procedura in questione finalizzata al reclutamento del personale, per essere attinente all’attribuzione di una sede provvisoria in vista della successiva procedura di mobilità prevista dalla l. n. 107/2015, ben potendo dunque quella disciplina così interpretata, non inficiata dal contrasto con norme imperative, essere considerata legittima e presiedere all’espletamento della procedura secondo le stabilite modalità; - che per completezza, è da aggiungersi come rientri nelle scelte di merito quella, con forte connotato tecnico, di procedere per fasi e con l’inserimento in ciascuna di tali fasi solo di talune tipologie di candidati alla mobilità, da ciò derivando inevitabilmente che i punteggi attribuiti a ciascun candidato nelle procedure di mobilità non assumono rilievo a fronte di preferenze tra tipologie di candidati conseguente all’organizzazione per fasi, di modo che se anche al candidato della fase postergata sia attribuito, nelle graduatorie che lo riguardano, un punteggio superiore al candidato ammesso alla fase antergata, prevale comunque la scelta della contrattazione collettiva di assicurare priorità all’una o all’altra fase, restando così priva di giuridico fondamento l’affermazione di una priorità che tenga conto dei soli punteggi senza considerare l’assetto attribuito dalla contrattazione alle varie fasi; -che il ricorso va, pertanto, rigettato; -che tale esito esime, per il principio della durata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione presso l’Avvocatura generale della notifica del ricorso alle Amministrazioni intimate, che parte ricorrente ha erroneamente eseguito presso l’Avvocatura distrettuale (su tale principio v., ex aliis, Cass. 13 gennaio 2021, n.394;

Cass. 26 novembre 2020, n. 26997; Cass. 11 marzo 2020, n. 6924);- che nulla va disposto per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo le Amministrazioni intimate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d