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Ordinanza — n. 6344/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against labor status ruling, upholding subordinate relationship finding despite procedural gaps.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6344/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by Falci Service and Silvio Cifrodelli against the Second Instance Court's confirmation of their subordinate employment status. The lower courts found that the social cooperative exercised hetero-direction over its collaborators, establishing a labor relationship rather than project-based collaboration. The Court dismissed the claim that the appellate judges failed to examine all evidence, ruling that omitting specific details does not constitute a violation of the duty to examine decisive facts if the facts were considered. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; The omission of a specific examination of evidence does not constitute a violation of the duty to examine decisive facts if the relevant historical facts were nonetheless considered by the judge, even if the judgment fails to account for all probative results.

Parole chiave

Generato dall'IA
subordinate employment status social cooperative labor duty to examine facts double conformity rule labor law appeal hetero-direction requirement procedural omission aiuto a domicilio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
81/2015, in relazione all’art. 360 co.
Art. 175 c.p.c.
Art. 127 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n.
art. 2094 c.c
solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 28887/2019
5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 28887/2019; Cass.
Cass. n. 2498/2015
28887/2019; Cass. n. 2498/2015; Cass.
Cass. S.S. U.U. n. 8053/2014
2498/2015; Cass. S.S. U.U. n. 8053/2014).
Cass.n. 15106/13
Cass. n. 6826/2010
altresì, Cass. n. 6826/2010; Cass.
Cass. n. 2723/2010
6826/2010; Cass. n. 2723/2010; Cass.
Cass. n. 18410/2009
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30080-2022 proposto da: FALCI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e CIFRODELLI SILVIO in proprio, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ALBERTO PIZZOFERRATO; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO; -controricorrente - nonchè contro Oggetto Qualificazione rapporto privato R.G.N.30080/2022 Cron.

Rep. Ud.18/01/2024 CC I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - nonchè contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA - I.T.L.; -intimato - avverso la sentenza n. 469/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/06/2022 R.G.N. 584/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza n. 469/2022, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede con la quale era stata respinta la domanda proposta dalla Falci Service Società Cooperativa Sociale e dal legale rappresentante in proprio Silvio Cifrodelli, diretta ad ottenere la declaratoria di accertamento negativo del verbale unico del 31.7.2008, in cui era stato verificato che tra la società e i suoi 161 collaboratori, ivi indicati, erano intervenuti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non di collaborazione a progetto prima e, poi, di collaborazione coordinata e continuativa.

2. I giudici di seconde cure, attraverso un esame delle risultanze processuali, premesso che la Falci Service è una Cooperativa Sociale a mutualità prevalente che si propone di perseguire l’interesse generale alla integrazione sociale delle categoria più svantaggiate attraverso l’offerta di servizi di assistenza socio-sanitaria e socio- educativa, in particolare anche quello di assistenza domiciliare a persone anziane non autosufficienti, hanno ritenuto che era ravvisabile l’eterodirezione della società con riguardo alle prestazioni lavorative dei collaboratori, confermando, pertanto, le statuizioni del primo giudice circa la sussistenza del requisito della subordinazione.

3. Avverso la sentenza di secondo grado la Falci Service Società Cooperativa Sociale e il dott. Silvio Cifrodelli hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

4. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -INPS- e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro -INAIL- hanno resistito con controricorso.

5. L’Ispettorato Territoriale di Bologna non ha svolto attività difensiva.

6. Parte ricorrente ha depositato memoria.

7. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 2094 cc, 409 n. 3 cpc, 61 D.lgs. n. 276/2003 e 2 co. 1 D.lgs. n. 81/2015, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale errato nello statuire la presenza del vincolo di subordinazione ex art.2094 cc tra la società e i collaboratori individuati nel verbale di accertamento del 31.7.2018, non interpretando e non applicando correttamente le norme di riferimento.

3. Con il secondo motivo si eccepisce l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti e/o la motivazione assente e/o apparente, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per avere la Corte territoriale erroneamente sostenuto sussistente un vincolo di subordinazione ex art. 2094 cc senza dare rilievo alle circostanze, attestanti l’inesistenza di tale vincolo nei rapporti oggetto del predetto verbale, emerse all’esito dell’istruttoria svolta nel corso del giudizio di prime cure, oggetto di discussione tra le parti e per avere, pertanto, soltanto apparentemente motivato sul punto.4. Il primo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

5. Deve premettersi che l a valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito; pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici ocriteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass. n. 22846/2022).

6. L 'esistenza del vincolo di subordinazione, quindi, va valutata dal giudice di merito - il cui accertamento è censurabile in sede di legittimità quanto all'individuazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre si sottrae al sindacato, se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici, la valutazione delle risultanze processuali - avuto riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione. (Cass. n. 9256/2009; Cass. n. 14160/2014; Cass. n. 23816/2021).

7. Orbene, in punto di diritto va ribadito che la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare (Cass. 3418/2012) e ciò che conta, ai fini appunto di qualificare un rapporto di lavoro come rapporto di natura subordinata, è la eterodirezionedell’attività lavorativa nonché l'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale (Cass. n. 25204/2013).

8. Nella fattispecie, la Corte territoriale si è attenuta, nell’esame delle risultanze processuali, ai suddetti principi rilevando, con un accertamento di merito adeguatamente motivato e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, che le deposizioni dei testi contenevano chiare indicazioni sulla natura effettiva dei rapporti e dell’organizzazione del lavoro, in particolare sulla regolarità della retribuzione corrisposta e dell’orario, sulla necessità di fornire informazioni in caso di assenze per ferie o malattia e sul concreto esercizio del potere disciplinare, il tutto in un contesto in cui era ravvisabile una semplicità e ripetitività delle prestazioni offerte dai lavoratori (addetti a servizi di assistenza socio-sanitaria e socio- educativa offerti dalla Cooperativa Sociale Falci Service) ed una mancanza di una vera discrezionalità di esecuzione, per tempi e modi della prestazione. 9.La Corte territoriale ha anche specificato che, alla base di ciascun progetto personalizzato di assistenza dell’anziano, redatto da un familiare del beneficiario, vi erano le diverse specifiche esigenze del beneficiario mentre ciò che emergeva, dal punto di vista del dipendente, era solo una generica funzione di accudimento, per lo svolgimento di tutto ciò che consentiva all’anziano di svolgere le proprie attività, e di disponibilità alla società: ciò escludeva, quindi, ogni ipotesi di discrezionalità di organizzazione del lavoro da parte del prestatore.

10. Il secondo motivo è, invece, inammissibile sia perché, veicolato ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, incontra il limite della cd. “doppia conforme”, essendosi pronunciate le due sentenza di merito, di primo e secondo grado, in modo identico sulla esclusione della natura subordinata dei rapporti di lavoro oggetto di giudizio, sia perché l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 28887/2019; Cass. n. 2498/2015; Cass. S.S. U.U. n. 8053/2014).

11. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.12. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore dei soli intimati costituiti.

13. Quanto all’Ispettorato Territoriale di Bologna, che non ha svolto attività difensiva, l'infondatezza del ricorso rende superflua la rinnovazione della notifica del ricorso al suddetto intimato nei cui confronti essa non si era regolarmente perfezionata, essendo stata effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato e non presso quella Generale.

14. Come già statuito a riguardo da questa S.C. (cfr. Cass.n. 15106/13; cfr. altresì, Cass. n. 6826/2010; Cass. n. 2723/2010; Cass. n. 18410/2009), il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt.175 e 127 cpc) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa e dal diritto a partecipare al processo in condizioni di parità.

15. Ne consegue che, acclarata l'infondatezza del ricorso in oggetto alla stregua delle considerazioni sopra svolte, sarebbe comunque vano disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio in termini di garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.

16. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti (INAIL e INPS), delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; nulla va disposto per l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a tit