Cassation appeal dismissed for non-response; judgment extinguished under Art. 380-bis and 391 c.p.c. after 40-day silence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposal for judgment within the statutory 40-day period. TRENORD S.R.L. filed a cassation appeal against a Milan Court of Appeal decision, but remained silent after the court's proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11478/2023 R.G. proposto da: TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Morpurgo (c.f.: MRPCDD69P01L378R), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro Giorgio Giannuzzi, rappresentato e difeso dall’Avv. Ausilioabramo Patanè (c.f. PTN SBR 56E24 G763W) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 913/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di Milano Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi. Così de