Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. Antonio Lai, represented by Luigi Marcialis, did not act to preserve the case against Tecnocasic S.P.A., whose appeal was originally rejected by the Court of Appeal of Cagliari. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5358/2023 R.G. proposto da: ANTONIO LAI, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dell’avvocato Luigi Marcialis (c.f. MRCLGU56S17I765X) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente principale- contro TECNOCASIC S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Enzo Pinna (c.f. PNNNZE71H11B354E) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrentericorrente incidentale- avverso la SENTENZA n. 9/2022 emessa da CORTE D'APPELLO di CAGLIARI.
‘ * * * ‘ Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così