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Ordinanza — n. 6193/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite original documents and improper request for retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6193/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ciro Macellaro against the INPS inadmissible. Macellaro argued procedural violations regarding prescription, appeal timeliness, and the omission of quarterly worker reports, while INPS contested the agricultural compliance findings. The court rejected these claims because Macellaro failed to cite the original documents supporting his arguments and attempted to request a retrial of factual findings, which is prohibited in a court of appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.; Art. 329, comma 2°, c.p.c.; The appeal is inadmissible if the appellant fails to cite the original documents referenced in the grievances or if the grievances essentially request a retrial of factual findings.

Parole chiave

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inadmissibility appeal citation original documents request retrial facts court of cassation procedural requirements credito di contributi mantenimento della previdenza riscossione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.
Art. 329, comma 2°, c.p.c.
per avere la Corte territoriale errato nel valutare le dichiarazioni da lui rese agli ispettori dell’Istituto e nel corso del giudizio di primo grado; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione dell’art. 329, comma 2°, c.p.c., con conseguente violazione dell’art.
Art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 375/1993
329, comma 2°, c.p.c., con conseguente violazione dell’art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 375/1993, per avere la Corte di merito ritenuto che egli avesse omesso di inviare all’INPS le denunce trimestrali riguardanti i lavoratori occupati; che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art.329 c.p.c.
Art. 435 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contri
art. 435 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21358 del 2010
Cass. S.U. n. 20604 del 2008
Cass. nn. 15358 del 2017
Cass. n. 24034 del 2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12211-2019 proposto da: MACELLARO CIRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILLA 7, presso lo studio dell'avvocato MANUELA OLIVIERI, rappresentato e difeso dall'avvocato CORRADO SPINA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE; -resistenti con mandato - Oggetto Riscossione contributi R.G.N.12211/2019 Cron.

Rep. Ud.21/12/2023 CC avverso la sentenza n. 525/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 11/10/2018 R.G.N. 622/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata l’11.10.2018, la Corte d'appello di Salerno, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da Ciro Macellaro avverso il verbale di accertamento con cui l’INPS gli aveva contestato infrazioni connesse alla conduzione dell’azienda agricola e all’occupazione della manodopera; che avverso tale pronuncia Ciro Macellaro ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 21.12.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 276 e 277 c.p.c. per non avere la Corte di merito pronunciato né sull’eccezione di prescrizione quinquennale, né sulla tardività dell’appello dell’Istituto, siccome notificato oltre i dieci giorni dall’emissione del decreto di comparizione, né infine sull’inammissibilità del gravame, siccome proposto oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado presso la sede provinciale INPS di Salerno ove sono ubicati gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dell’Istituto; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omessa, illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione nonché violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. per avere la Corte territoriale errato nel valutare le dichiarazioni da lui rese agli ispettori dell’Istituto e nel corso del giudizio di primo grado; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione dell’art. 329, comma 2°, c.p.c., con conseguente violazione dell’art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 375/1993, per avere la Corte di merito ritenuto che egli avesse omesso di inviare all’INPS le denunce trimestrali riguardanti i lavoratori occupati; che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art.329 c.p.c. e, conseguentemente, dell’art. 39, commi 1, 2 e 7, l. n. 133/2008, per avere la Corte territoriale ritenuto che egli avesse omesso di effettuare le prescritte registrazioni nel Libro unico del lavoro; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la deduzione in questa sede di legittimità di un error in procedendo, che legittima l'esercizio da parte di questa Corte del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, da valutarsi in relazione ai principi di specificità e autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1°, nn. 4 e 6, c.p.c., che impongono non soltanto la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse ai fini della censura (così da ult.

Cass.n. 3612 del 2022), ma altresì l’indicazione del luogo del fascicolo processuale e/o di parte in cui essi sono attualmente reperibili (così Cass. n. 28184 del 2020 cui hanno dato continuità, tra le più recenti, Cass. nn. 42047 del 2021, 3760, 24434 e 30378 del 2022); che, sebbene le Sezioni Unite di questa Corte abbiano recentemente rimarcato che il principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU 28.10.2021, Succi et al. c/ Italia, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (così Cass.

S.U. n. 8950 del 2022), non pare al Collegio che tanto possa implicare la necessità di sottoporre a revisione gli anzidetti principi di diritto, ove si osservi che la stessa sentenza della Corte europea dianzi cit., nell’accertare la violazione dell’art. 6, § 1, CEDU, non ha in alcun modo stigmatizzato la necessità che il ricorrente debba brevemente trascrivere i “passaggi pertinenti” del documento su cui si fonda il ricorso e operare il necessario “riferimento al documento originale, rendendo così possibile la sua identificazione tra idocumenti depositati con il ricorso”, ma ha semplicemente ritenuto che nel caso sottoposto al suo scrutinio, ad onta della declaratoria d’inammissibilità pronunciata da questa Corte, tali obblighi fossero stati rispettati (cfr.

§§ 86-95 della motivazione); che, nel caso di specie, il ricorrente, pur lamentando che la Corte territoriale non avrebbe reso alcuna pronuncia in tema di prescrizione e, prima ancora, di inammissibilità dell’appello, sia sotto il profilo della tardività del deposito che della notifica, non ha trascritto né il ricorso introduttivo del giudizio, né la memoria di costituzione in appello, né la relata di notifica della sentenza di primo grado né, infine, il decreto di fissazione dell’udienza in sede di gravame e la relata della notifica di esso, nemmeno limitatamente alle parti sufficienti a dare alle censure un non opinabile fondamento fattuale, né ha indicato in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte essi sarebbero in atto reperibili; che, ad abundantiam, deve solo aggiungersi, con riguardo alla censura di tardività dell’appello per avere l’INPS notificato il gravame oltre i dieci giorni dall’emissione del decreto di comparizione delle parti, che il termine di dieci giorni assegnato dall’art. 435 c.p.c. all'appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non è perentorio, di talché la sua inosservanza non comporta alcuna decadenza dall’impugnazione (così già Cass. n. 21358 del 2010, che si è fatta carico di distinguere la fattispecie della notificazione tardiva rispetto a quella dell’omessa notificazione, su cui Cass.

S.U. n. 20604 del 2008 aveva fondato il dictum richiamato nel ricorso per cassazione; nello stesso senso, da ult., v. Cass. nn. 15358 del 2017 e 24034 del 2020); che del pari inammissibili sono il secondo, il terzo e il quarto motivo, atteso che, ad onta del riferimento a presunte violazioni di legge sostanziale e processuale, si propongono di veicolare una richiesta di riesame delle risultanze istruttorie, sia documentali che testimoniali, sulla scorta delle quali i giudici territoriali hanno ritenuto provati gli addebiti mossi all’odierno ricorrente con il verbale di accertamento oggetto del giudizio, che è cosa non possibile in questa sede di legittimità; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’INPS svolto alcuna apprezzabile difesa oltre il deposito della procura in calce al ricorso notificatogli; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contri