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Ordinanza — n. 6167/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against agricultural contract ruling due to lack of personal signature on fee exemption declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6167/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Stabile Stefano and Stabile Anna against the Second Instance Court's rejection of their claim for a small colony contract. The appellants argued that the contract was valid despite the Institute's lack of defense and that the fee exemption declaration was effective even without their personal signature. The court ruled that the exemption declaration was invalid because it was not personally signed by the parties, and the other appeal grounds were inadmissible due to lack of interest.

Regesto Legislator

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Art. 112, 416 c.p.c.; Art. 152 c.p.c.: A declaration of fee exemption under Article 152 of the Code of Civil Procedure is ineffective if not personally signed by the party, and failure to contest the opposing party's defense does not render the contract generic or indeterminate.

Parole chiave

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small colony contract fee exemption declaration personal signature requirement generic contract qualification inadmissible appeal grounds agricultural tenancy Cassation procedure contratto di investimento collettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 416, co. 3 c.p.c.
Art. 31 l. n. 590/65
Art. 31 l. n. 203/82
Art. 115 c.p.c.
Art. 152 c.p.c.
Art. 421, co. 1 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12372/06
Cass. 14652/16
Cass. 12064/23
Cass. 22952/16
Cass. 27443/22
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28136-2020 proposto da: STABILE STEFANO, STABILE ANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ANELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato ALFONSO IULIANO; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; -resistente con mandato - Oggetto Lavoro agricolo R.G.N.28136/2020 Cron.

Rep. Ud.31/01/2024 CC avverso la sentenza n. 29/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/02/2020 R.G.N. 525/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RITENUTO CHE: La Corte d’appello di Salerno confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di Stabile Stefano e Stabile Anna proposta nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto l’accertamento di un contratto di piccola colonia. Riteneva la Corte che, come affermato dal giudice di primo grado senza che sul punto fosse stata avanzata alcuna specifica censura, il contratto di colonia era generico e indeterminato; inoltre, la fittizietà del contratto in questione emergeva dalla mancanza del requisito di insufficiente redditività del fondo.

Essi erano costituiti da 6 terreni, richiedevano oltre 120 giornate lavorative, e Stabile Stefano vi allevava 64 bovini. La Corte escludeva la condanna alle spese del grado d’appello ex art.152 d.a.c.p.c., ma non anche a quelle di primo grado: la dichiarazione di esenzione relativa al primo grado non era stata sottoscritta personalmente dalla parte. Avverso la sentenza Stabile Stefano e Stabile Anna ricorronoper cinque motivi. L’Inps ha conferito procura in calce al ricorso senza svolgere attività difensiva.All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.

CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo di ricorso, Stabile Stefano e Stabile Anna deducononullità della sentenza ex artt.112 e 416, co.3 c.p.c. per non avere pronunciato su vari motivi oggetto di appello; tali motivi vengono poi riproposti nei successivi motivi di ricorso. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell’art.31 l. n.590/65. Come già argomentato in appello, il motivo ribadisce che il coltivatore diretto può associarsi con altri nella coltivazione dei terreni, e quindi concludere validi contratti di piccola colonia.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione o falsa applicazione dell’art.31 l. n.203/82. Come già argomentato in appello, il motivo ribadisce che ai fini dell’assenza di insufficiente redditività dei terreni si sarebbero dovuti computare tutti i fondi detenuti dal concessionario, e non gli ulteriori fondi nella disponibilità del concedente. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. Come già argomentato in grado d’appello, il motivo ribadisce che l’Inps non aveva mai contestato gli elementi costitutivi del contratto di colonia e quindi il giudice di primo e secondo grado non avrebbero potuto dichiarare generico e indeterminato il contenuto del contratto.Né la Corte avrebbe potuto affermare che sul punto mancava specifica censura d’appello.Con il quinto motivo di ricorso, si deduce violazione o falsa applicazione dell’art.152 d.a. c.p.c. e dell’art.112 c.p.c. anche in relazione all’art.421 c.p.c.

Come già argomentato in grado d’appello, il motivo ribadisce che era consuetudine del tribunale e della Corte d’appello di Salerno ritenere valida la dichiarazione di esenzione non firmata personalmente dalla parte ma contenuta nel corpo dell’atto firmato dal difensore. Ai sensi dell’art.421 c.p.c. la Corte avrebbe dovuto invitare la parte a regolarizzare la dichiarazione. Il primo motivo èinfondato. Non sussiste infatti alcuna omessa pronuncia sugli argomenti dedotti coi motivi d’appello e ripresi con il ricorso in cassazione; al contrario, la Corte ha rigettato tali argomenti.

In particolare, la Corte ha rigettato:

a) in modo espresso l’argomento per cui il coltivatore diretto può associarsi con altri stipulando contratti di piccola colonia; la sentenza motiva sul punto affermando che il venir meno del requisito di insufficiente redditività del fondo non è “scalfito dalle considerazioni rassegnate in sede di gravame della parte appellante, che ha quantificato il lavoro svolto dal concedente Stabile Stefano in misura prevalente ed asseritamente compatibile con la stipula dei contratti de quibus”;

b) in modo implicito l’argomento per cui ai fini dell’assenza di insufficiente redditività dei terreni si sarebbero dovuti computare tutti i fondi detenuti dal concessionario, e non gli ulteriori fondi nella disponibilità del concedente. La Corte ha rigettato l’argomento riferendo la sufficiente redditività ai sei fondi del concedente;

c) in modo implicito l’argomento per cui l’Inps non aveva contestato gli elementi costitutivi del contratto di piccola colonia. La Corte, nel ritenere che sulla qualificazione di genericità e indeterminatezza del contratto di piccola colonia fosse sceso il giudicato interno per mancata specifica censura in appello, ha implicitamente affermato che la mancata contestazione dell’Inps fosse irrilevante ai fini della qualificazione di un contratto come generico o meno;

d) in modo espresso l’argomento per cui era consuetudine ammettere la dichiarazione di esenzione sebbene non firmata dalla parte ove contenuta nel corpo dell’atto sottoscritto dal difensore. La Corte ha invece richiesto la necessaria sottoscrizione ad opera della parte. Il secondo, terzo e quarto motivo, che deducono violazione di legge - compreso il quarto, rubricato come nullità della sentenza ma il cui contenuto di duole di un’errata decisione di affermazione di giudicato interno – possono essere esaminati congiuntamen te stante la loro intima connessione.

Essi sono infondati e inammissibili. Va premesso che la Corte ha adottato una doppia ratio decidendi al fine di concludere per la fittizietà del contratto di colonia; da un lato, ha affermato che esso era generico e interminato, come da sentenza di primo grado su cui era caduto il giudicato interno per mancata specifica censura; dall’altro, ha affermato che mancava il requisito di insufficiente redditività dei terreni. In caso di pronuncia fondata su una duplica ratio decidendi, il rigetto o l’inammissibilità del motivo di ricorso in cassazione che impugni una delle due ragioni, rende inammissibile, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass.12372/06).

Ora, essendo infondato il quarto motivo di ricorso, il secondo e terzo motivo divengono inammissibili, per carenza di interesse a censurare l’ulteriore ratio decidendi. Circa l’infondatezza del quarto motivo di ricorso, va detto che la mancata contestazione dell’Inps non ha alcun rilievo posto che la regola dell’art.115 c.p.c. opera solo rispetto ai fatti conosciuti dalla parte (Cass.14652/16, Cass.12064/23) e non, come nel caso di specie, rispetto a fatti, quali la sussistenza in concreto dei presupposti del contratto di piccola colonia, riferibili alle sole parti del contratto associativo, giammai all ’Inps estraneo al contratto.

Il quinto motivo è infondato. La Corte ha applicato il costante orientamento di questa Corte (Cass.22952/16, Cass.27443/22) secondo cui la dichiarazione di esenzione ex art.152 c.p.c. è inefficace se non sottoscritta personalmente dalla parte, essendo evidentemente irrilevanti eventuali – peraltro non circostanziate – prassi contrarie cui abbia dato corso il giudice di merito. Né può invocarsi l’art.421, co.1 c.p.c., il quale presuppone un atto o documento irregolare e che possa essere sanato. Nel caso di specie, non vi era una dichiarazione fatta dalla parte e priva di sottoscrizione, ma una diversa dichiarazione, in sé perfetta e compiuta –sebbene non rispondente alla fattispecie legale e quindi irrilevante – ovvero quella del difensore firmatario del ricorso, che attestava la sussistenza dei requisiti reddituali.

Trattandosi di dichiarazi