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Ordinanza — n. 6166/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6166/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6166/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22356-2018 proposto da: AZIENDA AGRICOLA ILLUMINATI FRANCESCO, in persona del suo titolare, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI 54, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CONTESTABILE (STUDIO TINELLI ASSOCIATI), rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO MARRI, CARLO SALTO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 474/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/05/2018 R.G.N. 277/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Ordinanza — n. 6166/2024 — snciv · Corte di Cassazione: - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 474/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/05/2018 R.G.N. 277/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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decisione sulla contribuzione incasso dei contributi di mantenimento contributi di previdenza impagati nuova domanda di rendita d'invalidità rinuncia al reddito pensione alimentare d'indigenza

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22356-2018 proposto da: AZIENDA AGRICOLA ILLUMINATI FRANCESCO, in persona del suo titolare, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI 54, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CONTESTABILE (STUDIO TINELLI ASSOCIATI), rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO MARRI, CARLO SALTO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 474/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/05/2018 R.G.N. 277/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. Oggetto R.G.N.22356/2018 Cron. Rep. Ud.29/11/2023 CC RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO che, con sentenza depositata il 15.5.2018, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta dall’Azienda Agricola Illuminati Francesco avverso l’atto di accertamento con cui l’INPS le aveva richiesto la corresponsione di contributi non versati per sgravi illegittimamente fruiti ex l. n. 67/1988 e succ. mod.; che avverso tale pronuncia l’Azienda Agricola Illuminati Francesco ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, nelle more della decisione, parte ricorrente ha depositato memoria con allegato atto di rinuncia al ricorso per cassazione notificato a parte controricorrente; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 29.11.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°, c.p.c.); che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, giacché, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (cfr. tra le più recenti Cass.nn. 3971 del 2015 e 10140 del 2020); che, dato atto della rinuncia della parte ricorrente, va senz'altro dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; che, sebbene alla rinuncia al ricorso per cassazione cui non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte non si applichi (ferma restando l’estinzione del processo) l'art.391, comma 4°, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, potendo questa Corte negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna delrinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. n. 9474 del 2020), dirimente nella specie è rilevare che parte ricorrente si è determinata alla rinuncia in conseguenza di Cass. n. 36773 del 2022, mercé la quale questa Corte ha espresso per la prima volta il principio di diritto regolativo della fattispecie in una vicenda occorsa tra le stesse parti del presente procedimento, di talché non può negarsi, nella specie, la ricorrenza di giusti motivi per non pronunciare condanna alle spese del giudizio di legittimità; che, in considerazione dell'esito del giudizio, non sussistono nemmeno i presupposti per condannare parte ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (Cass. nn. 19560 del 2015 e 25485 del 2018);

P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizi