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Decreto — n. 5960/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 5960/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 5960/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DECRETO sul ricorso iscritto al n.11737/2023 R.G. proposto da: TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Morpurgo, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro BERGOMI Angelo + altri, domiciliati come in atti, rappresentat i e difes i dall’Avv.Lorenzo Franceschinis, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- COMINI Linda, MANETTI Lorenzo - intimati - avverso la SENTENZA n.990/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di Milano e depositata in data 5/12/2022.

Regesto Legislator

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art. 380- bis c.p, art. 391 cod. proc. civ, art. 93 c.p; Decreto — n. 5960/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c..

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato accollo delle spese obbligo di restituzione spese di gratuito patrocinio anticipo delle spese onorari legali

Disposizioni normative citate

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art. 380- bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
art. 93 c.p
391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
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Testo completo

DECRETO sul ricorso iscritto al n.11737/2023 R.G. proposto da: TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Morpurgo, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro BERGOMI Angelo + altri, domiciliati come in atti, rappresentat i e difes i dall’Avv.Lorenzo Franceschinis, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- COMINI Linda, MANETTI Lorenzo - intimati - avverso la SENTENZA n.990/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di Milano e depositata in data 5/12/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna parte ricorrent e al pagamento, in favore dell a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del pro