Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 5872/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to respond within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 5872/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the respondent failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings were initiated by Trenord S.r.l. against Conti Franco, but the respondent remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the silence constituted a waiver, leading to the termination of the case and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the respondent within the 40-day period following the court's proposal to terminate proceedings constitutes a waiver, resulting in the extinction of the appeal and the allocation of costs to the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver by silence extinction of proceedings 40-day period procedural waiver costs allocation Cassazione estinzione rinuncia tacita condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 93 c.p.c.
391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo , con distrazione giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
art. 380- bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
art. 93 c.p
391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo , con distrazione giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

DECRETO sul ricorso iscritto al n.6868 /2023 R.G. proposto da: TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Morpurgo (C.f.: MRPCDD69P01L378R), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro CONTI Franco, domiciliato come in atti, rappresentat o e difes o da ll’ Avv. Roberto Carapelle (CRPRRT61M05L219Y), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n.768/2022emessa dalla CORTE D'APPELLO di Milano e depositata in data 29/9/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo , con distrazione giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna parte ricorrent e al pagamento, in favore dell a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00,per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazion