Court dismisses appeal declaring debt extinguished after full payment via 'rottamazione ter' under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and the underlying debt extinguished following the appellant's full payment of the tax liability. The cooperative argued for debt relief, while INPS resisted as the holder of the debt through its special agency. The court ruled that the payment documentation satisfied the statutory requirements for extinguishing the judgment under the specific tax law provision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, comma 1 and comma 6 of D.L. n. 119/2018: The judicial proceeding is extinguished when documentation proving the full payment of the debt is produced in court, thereby terminating the legal dispute regardless of the initial debt amount.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 4111-2019 proposto da: COOP. AGRICOLA MADONNA DEL ROSARIO SOC. COOP. a R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO MATARRESE; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO; -controricorrenti - Oggetto Lavoro agricolo R.G.N.4111/2019 Cron.
Rep. Ud.31/01/2024 CC avverso la sentenza n. 2712/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 22/01/2018 R.G.N. 724/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RITENUTO CHE: In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Bari respingeva l’opposizione proposta da Cooperativa Agricola Madonna del Rosario soc. coop. a r.l. avverso una cartella di pagamento emessa dall’Inps e avente ad oggetto il pagamento di contributi in relazione a vari operai agricoli assunti a tempo determinato.
Avverso la sentenza, la cooperativa ricorre per cinque motivi, mentre l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a.,resiste con controricorso. In vista dell’odierna adunanza, parte ricorrente ha depositato istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo la stessa pagato l’intero debito avvalendosi della “rottamazione ter”. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. CONSIDERATO CHE:
Ai sensi dell’art.3, co.1 d.l. n.119/18 possono beneficiare della definizione agevolata i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti di riscossione entro il 31.12.2007. Nel caso di specie, la cartella esattoriale opposta è del 2007, e quindi rientra nell’ambito temporale della norma.Il comma 6 dello stesso art.3 prevede che il giudizio è estinto ove sia prodotta in giudizio la documentazione attestante i pagamenti effettuati. La ricorrente ha prodotto tale documentazione, che indica i pagamenti effettuati e attesta che a fronte di un debito iniziale di €14.586,46 oggetto della cartella, all’esito dei pagamenti il dovuto è pari a zero.
Va dunque dichiarato estinto il giudizio, con compensazione delle spese di lite, secondo orientamento consolidato di questa Corte sulla rispondenza della compensa