Italian Supreme Court allows appeal against INPS, ruling agricultural workers' hours must be based on actual work, not normal time.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court partially allowed the appeal against an INPS decision regarding civil penalties and contribution differences for agricultural workers. The court found that the lower court incorrectly applied collective bargaining rules by requiring contributions to be calculated on a standard weekly hour basis rather than actual hours worked. Consequently, the court ruled that the lower court's interpretation violated specific labor and social security provisions, leading to the dismissal of the INPS's position on this specific ground.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, co. 1 d.l. n. 338/89; Art. 40 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006: Contributions for fixed-term agricultural workers must be calculated exclusively on actual hours worked, not normal time, as the collective agreement explicitly permits reduced schedules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1973-2019 proposto da: MOCALI PAOLO, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, TENUTA DI CAPEZZANA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO DEL PUNTA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ILARIA PAGNI, LUCA GIRALDI; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.
S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati inROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e Oggetto Lavoro agricolo R.G.N.1973/2019 Cron. Rep. Ud.31/01/2024 CC difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CLAUDIA D'ALOISIO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 779/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/09/2018 R.G.N. 695/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. RITENUTO CHE: La Corte d’appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato le opposizioni svolte da Mocali Paolo e Tenuta di Capezzana s.r.l. avverso avvisi di addebito emessi dall’Inps e aventi ad oggetto differenze contributive e sanzioni civili in relazione a vari operai agricoli a tempo determinato fatti lavorare per orari inferiori all’orario pieno giornaliero sul quale andava calcolato il minimale contributivo. Dal mancato adempimento dell’obbligo contributivo seguiva altresì il disconoscimento da parte dell’Inps degli sgravi concessi.
Riteneva la Corte d’appello che sia le norme di legge, sia il contratto collettivo applicabile, non contemplassero per il rapporto subordinato di lavoro agricolo a tempo determinato la possibilità del datore di determinare unilateralmente le ore dovute in misura inferiore al minimale contributivo. Avverso la sentenza, i ricorrenti propongono sei motivi di impugnazione, illustrati da memoria.L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a.,resiste con controricorso. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.1, co.1 l. n.389/89 e dell’art.40 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, nonché dell’Avviso Comune del 14.1.2013 di interpretazione autentica del CCNL, per avere la Corte ritenuto che, ai fini del calcolo dell’imponibile contributivo, la retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato dovesse essere rapportata ad un orario normale di 6,30 ore settimanali e non alle ore effettivamente lavorate, sebbene di numero inferiore.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1362, co.1, 1363 e 1367 c.c., in relazione al contratto provinciale di lavoro Firenze e Prato del 1 8 . 11 .2004, con relativo verbale di interpretazione autentica del 20.11.2012, per non avere la Corte territoriale attribuito rilevanza, nell’interpretazione delle sue disposizioni, ai canoni ermeneutici previsti dalle citate disposizioni codicistiche. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 16, co.1, lett.
g) d.lgs. n.66/03, anche in relazione alla direttiva 2000/34/CE, per avere la Corte ritenuto che la necessità di rapportare all’orario normale di lavoro la retribuzione imponibile a fini contributivi per gli operai agricoli a tempo determinato discendesse dall’obbligo di interpretazione della norma interna in conformità a quella comunitaria. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE o del d.lgs. n.368/01, anche se interpretato alla luce della direttiva, per avere la Corte ritenuto che nello stesso senso militasse il divieto di non discriminazione dei lavoratori a termine di cui alla clausola 4 della citata direttiva.
Con il quinto motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt.2, co.1 d.lgs. n.146/97, 9, co.5 l. n.67/88 per non avere la Corte fatto applicazione dello sgravio contributivo previsto per le imprese agricoleoperanti in zone svantaggiate. Con il sesto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.116 l. n.388/00, per non avere la Corte disposto la riduzione delle sanzioni nonostante l’obiettiva difficoltà d’interpretazione della normativa di settore. Il primo, terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente,attesa la loro stretta connessione.
Essi sono fondati. Come già affermato da questa Corte con orientamento cui s’intende dare continuità (Cass.13185/22, Cass.14062/22), i contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato vanno calcolati, ai sensi del combinato disposto dell’art.1, co.1 d.l. n. 338 / 89 , conv. dalla l. n. 389/89, e dell’art. 40 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, esclusivamente sulla base delle ore effettivamente lavorate, salvo risulti in concreto che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto la permanenza dell'operaio in azienda a sua disposizione.
In tali pronunce è stato chiarito che l’art.40 del citato CCNL legittima per gli operai agricoli a tempo determinato un orario di lavoro svincolato, ed anche inferiore,al normale orario giornaliero e settimanale. La previsione contrattuale è conforme all’art.16, co.1, lett.
g) d.lgs. n.66/03, il quale esclude gli operai agricoli a tempo determinato dal normale orario di lavoro settimanale previsto al precedente art.3. Né in senso contrario vale il richiamo alla direttiva 99/70/CE –in particolare la clausola 4.3 – poiché essa disciplina il rapporto di lavoro, non già il regime del distinto rapporto contributivo. Stesso discorso vale per le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, le quali peraltro disciplinano l’orario massimo di lavoro, non l’orario minimo garantito al prestatore di lavoro. Dall’accoglimento del primo, terzo e quarto motivo discende l’assorbimento dei restanti motivi, e la cassazi