Italian Court allows agricultural employers to calculate fixed-term worker contributions based on actual hours worked.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the appeal by agricultural employers against INPS, ruling that fixed-term agricultural workers' contributions must be calculated on actual hours worked rather than a full minimum. The court found the lower court erred by applying a rule that would have forced employers to pay for full hours regardless of time actually worked. Consequently, the appeal was accepted for the specific claim regarding contribution calculation, while the appeal of one individual defendant was dismissed due to a lack of interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, co. 1 d.l. n. 338/89; Art. 40 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006: Contributions for fixed-term agricultural workers must be calculated exclusively on the basis of hours actually worked, permitting unilateral determination of reduced hours by the employer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10311-2018 proposto da: LOACKER TENUTE S.S. SOCIETA' AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, CALCAGNI SERENA CLAUDIA, in qualità di titolare dell'AZIENDA AGRICOLA IL GIRASOLE DI CALCAGNI SERENA, CIPOLLA VITTORIO ARNALDO, titolare dell'omonima impresa individuale, CASINI NICOLO, in qualità di titolare della FATTORIA DI MOCENNI DI CASINI NICOLO; FATTORIA IL SANTO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, SOCIETA' AGRICOLA AZIENDA AGRARIA BARTOLI GIUSTI S.S., TENUTE SILVIO NARDI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO DEL PUNTA, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA GIRALDI, ILARIA PAGNI; -ricorrenti - contro Oggetto Lavoro agricolo R.G.N.10311/2018 Cron.
Rep. Ud.31/01/2024 CC I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1227/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/11/2017 R.G.N. 14/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. RITENUTO CHE: In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Firenze rigettava le opposizioni svolte da Loacker Tenute s.s. società agricola, Serena Claudia Calcagni, titolare dell’impresa individuale Azienda Agricola Il Girasole di Calcagni Serena, Vittorio Arnaldo Cipolla, Nicolo Casini, titolare dell’impresa individuale Fattoria di Mocenni di Casini Nicolo, Fattoria Il Santo s.r.l. società agricola, Società Agricola Azienda Agraria Bartoli Giusti s.s., Tenute Silvio Nardi Società Semplice Agricola, avverso avvisi di addebito emessi dall’Inps e aventi ad oggetto differenze contributive e sanzioni civili in relazione avari operai agricoli a tempo determinatofatti lavorare per orari inferiori all’orario pieno giornaliero sul quale andava calcolato il minimale contributivo.
Dal mancato adempimento dell’obbligo contributivo seguiva altresì il disconoscimento da parte dell’Inps degli sgravi concessi. Riteneva la Corte d’appello che sia le norme di legge, sia il contratto collettivo applicabile, non contemplassero per il rapporto subordinato di lavoro agricolo a tempo determinato la possibilità del datore di determinare unilateralmente le ore dovute in misura inferiore al minimale contributivo. Avverso la sentenza, i ricorrenti propongono sei motivi di impugnazione, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Nicolo Casini ha in seguito depositato atto di rinuncia per aver presentato adesione alla definizione agevolata. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.1, co.1 l. n.389/89 e dell’art.40 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, nonché dell’Avviso Comune del 14.1.2013 di interpretazione autentica del CCNL, per avere la Corte ritenuto che, ai fini del calcolo dell’imponibile contributivo, la retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato dovesse essere rapportata ad un orario normale di 6,30 ore settimanali e non alle ore effettivamente lavorate, sebbene di numero inferiore.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1362, co.1, 1363 e 1367 c.c., in relazione al contratto provinciale di lavoro di Siena del 19.7.2004, con relativo verbale di interpretazione autentica del 20.11.2012, per non avere la Corte territoriale attribuito rilevanza, nell’interpretazione delle sue disposizioni, ai canoni ermeneutici previsti dalle citate disposizioni codicistiche. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 16, co.1, lett.
g) d.lgs. n.66/03, anche in relazione alla direttiva 2000/34/CE, per avere la Corte ritenuto che la necessità di rapportare all’orario normale di lavoro la retribuzione imponibile a fini contributivi per gli operai agricoli a tempo determinato discendesse dall’obbligo di interpretazione della norma interna in conformità a quella comunitaria. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE o del d.lgs. n.368/01, anche se interpretato alla luce della direttiva, per avere la Corte ritenuto che nello stesso senso militasse il divieto di non discriminazione dei lavoratori a termine di cui alla clausola 4 della citata direttiva.
Con il quinto motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt.2, co.1 d.lgs. n.146/97, 9, co.5 l. n.67/88 per non avere la Corte fatto applicazione dello sgravio contributivo previsto per le imprese agricoleoperanti in zone svantaggiate. Con il sesto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.116 l. n.388/00, per non avere la Corte disposto la riduzione delle sanzioni nonostante l’obiettiva difficoltà d’interpretazione della normativa di settore. Nei confronti di Nicolo Casini va dichiarata la inammissibilità del ricorso per sopravventa carenza di interesse, non potendosi dichiarare l’estinzione atteso che,allo stato, non risulta sia stato pagato il debito, ed in presenza della sola dichiarazione di adesione.
Questa però integra manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, cui segue l’inammissibilità della stessa, con compensazione delle spese di lite, attesa la modalità di definizione del giudizio (v. nello stesso senso Cass.34822/23). Segue alla inammissibilità sopravvenuta l’esclusione dell’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato (Cass.20697/21).Nei confronti degli altri ricorrenti, va detto che ilprimo, terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro stretta connessione.
Essi sono fondati. Come già affermato da questa Corte con orientamento cui s’intende dare continuità (Cass.13185/22, Cass.14062/22), i contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato vanno calcolati, ai sensi del combinato disposto dell’art.1, co.1 d.l. n.338/89, conv. dalla l. n. 389/89, e dell’art. 40 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, esclusivamente sulla base delle ore effettivamente lavorate, salvo risulti in concreto che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto la permanenza dell'operaio in azienda a sua disposizione.
In tali pronunce è stato chiarito che l’art.40 del citato CCNL legittima per gli operai agricoli a tempo determinato un orario di lavoro svincolato, ed anche inferiore, al normale orario giornaliero e settimanale. La previsione contrattuale è conforme all’art.16, co.1, lett.
g) d.lgs. n.66/03, il quale esclude gli operai agricoli a tempo determinato dal normale orario di lavoro settimanale previsto al precedente art.3. Né in senso contrario vale il richiamo alla direttiva 99/70/CE –in particolare la clausola 4.3 –poiché essa disciplina il rapporto di lavoro, non già il regime del distinto rapporto contributivo. Stesso discorso vale per le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, le quali peraltro disciplinano l’orario massimo di lavoro, non l’orario minimo garantito al prestatore di lavoro. Dall’accoglimento del primo, terzo e quarto motivo discende l’assorbimento dei restanti motivi, e