Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Milan Court of Appeal's judgment extinguished. The appellant, Trenord S.R.L., failed to request a decision on the proposed settlement within the mandatory forty-day period following its communication. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a formal waiver of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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DECRETO sul ricorso iscritto al n.17793 /2023 R.G. proposto da: TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Morpurgo (C.f.: MRPCDD69P01L378R), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro FRAIOLI Tommaso + ALTRI, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dagli avv. ti Lorenzo Franceschinis (C.f.:FRNLNZ64L28L682H) e Francesco Franceschinis (C.f. FRNFNC61S09F205T), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso la SENTENZA n.304/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO di MILANOe depositata in data 14/3/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna parte ricorrent e al pagamento, in favore dell a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrars