Cassation court allows appeal for violation of Art. 112 CPC due to appellate court's failure to rule on second plaintiff's claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Giuseppina Morrone's appeal against a second-instance judgment that only addressed the claims of her co-plaintiff, Luigia Viggiano. Morrone argued that the appellate court violated Article 112 of the Civil Procedure Code by failing to rule on her separate appeal regarding a different monetary sum. The court found this omission constituted a procedural violation requiring a new examination of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: The failure of a court of appeal to rule on a specific claim or request introduced by a party in the appeal constitutes a violation of Article 112 of the Civil Procedure Code, rendering the judgment subject to cassation under Article 360, paragraph 1, number 4.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23079-2022 proposto da: MORRONE GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE BIONDI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (già CENTOSTAZIONI S.P.A.) Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA CARINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNA BARRECA; -controricorrente - nonchè contro CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI, VIGGIANO LUIGIA, FALLIMENTO I.C.S.S. S.R.L. - INTERNATIONAL CLEAN SERVICE SANITARY;
Oggetto Retribuzione rapporto privato R.G.N.23079/2022 Cron. Rep. Ud.17/01/2024 CC -intimati - avverso la sentenza n. 809/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/03/2022 R.G.N. 1826/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 809 del 2022, che recava nella intestazione Viggiano Luigia quale appellante e il Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati, la Centostazioni spa ed il Fallimento I.C.S.S. (International Clean Service Sanitary) srl quali appellati, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha condannato il Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati, la Centostazioni spa ed il Fallimento I.C.S.S. srl al pagamento, in solido, della somma di euro 5.796,95 (così corretto l’importo errato indicato in dispositivo di euro 6.178,40), oltre accessori e spese di lite, a titolo di differenze retributive a seguito del rapporto di lavoro con la società I.C.S.S. srl.
2. I giudici di seconde cure, in particolare, hanno ravvisato, per il pagamento delle mensilità di dicembre 2015 e gennaio 2016, la regola della solidarietà (ammessa dal primo giudice ma non estesa anche alle dette mensilità) tra i soggetti giuridici appellati essendovi la prova della attività lavorativa e dei giorni svolti.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Morrone Giuseppina, affidato ad un unico articolato motivo, cui ha resistito con controricorso Rete Ferroviaria Italiana spa (che ha incorporato Centostazioni spa).
4. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico articolato motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.4 cpc, Morrone Giuseppina denuncia l’error in procedendo della Corte distrettuale per violazione dell’art. 112 cpc nonché l’omessa pronuncia sulla domanda da essa proposta. La ricorrente deduce che l’atto di appello era stato presentato, congiuntamente, da Viggiano Luigia e da essa ricorrente, avverso la sentenza n.9441/2016 del Tribunale di Napoli che aveva disposto la riunione dei procedimenti relativi alle singole azioni delle due lavoratrici, con specificazione, nel gravame, delle rispettive richieste sia nell’atto introduttivo che nelle note di trattazione scritta all’esito delle quali era stato emesso il dispositivo, mentre la statuizione dei giudici di seconde cure si riferiva solo alla Viggiano.
2. Il ricorso è fondato.
3. La ricorrente, in ossequio ai principi di autosufficienza e di specificità, ha allegato e dimostrato di avere anche essa proposto, oltre a Viggiano Luigia, appello avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli n. 9441 del 20.12.2016 che avevasolo in parte accolto le originarie domande delle due lavoratrici: in particolare, Morrone Giuseppina aveva chiesto il pagamento della ulteriore somma di euro 6.178,40 a fronte di quella diversa chiesta da Viggiano Luigia di euro 5.796,95.
4. La Corte territoriale, invece, non ha valutato il gravame della Morrone limitandosi a statuire solo sulle richieste della Viggiano.
5. Sotto il profilo processuale la censura è stata correttamente articolata perché, in sede di legittimità, è stato affermato che l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l' esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (Cass. n. 22759/2014; Cass. n. 29952/2022).
6. Né avrebbe potuto ipotizzarsi la percorribilità del rimedio costituito dal procedimento di correzione di errore materiale innanzi allo stesso giudice che aveva emesso il provvedimento.
7. Invero, il procedimento per la correzione degli errori materialidi cui all’art. 287 cpc è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la suamateriale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass. n. 572/2019; Cass. n. 16877/2020).
8. Nella fattispecie, invece, stante la equivocità del testo del provvedimento (dove non è chiaro se le appellanti fossero effettivamente due e dove vi era stata, con la motivazione, una correzione anche sulla somma spettante alla Viggiano rispetto a quella statuita nel pubblico dispositivo), certamente non ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui all’art. 287 cpc, come sopra indicate.
9. Dell'impugnata sentenza s'impone, pertanto, la cassazione ed essendo necessari accertamenti in fatto sulla pretesa della Morrone, la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Napoli che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, scrutinando il gravame omesso e valutando la sua eventuale fondatezza.
10. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al