Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5815/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal, ordering cost sharing between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5815/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal process extinguished after the plaintiff formally withdrew the lawsuit. Although the withdrawal was only notified to the defendant, the court found the conditions for extinction met due to the plaintiff's timeliness and the defendant's lack of subsequent actions to contest the withdrawal. Consequently, the court ordered the parties to share the litigation costs without imposing an additional unified contribution on the plaintiff.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 380 bis 1, comma 2, c.p.c.: The withdrawal of an appeal extinguishes the process if timely and unopposed, resulting in shared costs rather than a full award against the withdrawing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of process litigation costs sharing unified contribution waiver Cassazione ordinanza subappaltatore disdetta in tempo inopportuno revoca del mandato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 380 bis 1, comma 2, c.p.c.
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3688/2016
13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;
Cass. n. 23175/2015
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9529-2019 proposto da: DI GIANDOMENICO ENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 123, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO SPINOSA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro UNICREDIT SERVICE S.C.P.A. (già UBIS - UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVENZA 3, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta edifende unitamente agli avvocati FABRIZIO DAVERIO, SALVATORE FLORIO, STEFANO PIROSO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2227/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/09/2018 R.G.N. 263/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Oggetto Qualificazione rapporto privato R.G.N.9529/2019 Cron. Rep. Ud.17/01/2024 CC RILEVATO che, con la sentenza n. 2227/2018, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva respinto le domande di Enzo Di Giandomenico volta ad ottenere la declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la Unicredit Business Integrated Solutions scpa (ora Unicredit Service scpa) a far tempo dall’1.1.2003 e previo accertamento dell’illiceità dell’appalto stipulato contestualmente alla cessione del ramo di azienda corrispondente, disposto in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 20-29 del D.lgs. n. 276/2003 nonché dirette ad ottenere la declaratoria di illegittimità della risoluzione del rapporto con diritto del lavoratore a essere reintegrato nelle mansioni svolte sino al 31.3.2009; cheavverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Enzo Di Giandomenico affidato a due articolati motivi; chela Unicredit Services scpa ha resistito con controricorso; cheil collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

CONSIDERATO che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte del ricorrente; chetale atto risulta solo notificato alla controricorrente; chesussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, con compensazione delle spese in considerazione, da un lato, della tempestività della rinuncia e, dall’altro, della mancanza di atti successivi alla notifica della rinuncia, da parte della società, finalizzati ad insistere sulla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;

Cass. n. 23175/15). PQM La Corte dichiara estinto il processo. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Co