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Ordinanza — n. 5752/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence and merit review attempts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5752/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the applicant to pay the opposing party's legal costs. The applicant argued that the lower court erred by relying on unproven facts regarding the employee's refusal to take vacation days. The court rejected this, stating that the appellate court correctly applied established law and that the appeal improperly sought a re-examination of factual findings without new evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it challenges the application of settled legal principles or attempts to re-examine factual findings without presenting new evidence or raising issues not previously litigated.

Parole chiave

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inadmissibility appeal vacation pay indemnity lack of new evidence re-examination of facts legal costs award indennità di disoccupazione per dirigenti indennità di buonuscita sospensione del diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primomotivo si denuncia , con riferimento all’art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata perla tratta zione in camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
Art. 112 c.p.c.
4 , c.p.c., « nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.».
Art. 2120 c.c.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 112 c.p
4 , c.p.c., « nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.».
art. 2120 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19874/2018
Cass. n. 11462/2012
Cass. n. 4855/2014
Cass. n. 20091/2018
Cass. n. 6262/2022
Cass. n. 14268/2022
Cass. n. 21780/2022
Cass. n. 29844/2022
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31294/2018 R.G. proposto da domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC degli avv. Vittorio Gallucci e Manola Sansone, che lo rappresentanoe difendono -ricorrente - contro ARSAC – Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma , piazza di Campitelli n. 3, presso la delegazione della Regione Calabria , difesa e rappresentata d agli avv.

Carmine Santamaria e d Eugenio Carnovale -resistente - avverso la s entenza n. 466 /201 8 de lla Corte d’Appello di Catanzaro, depositata il 10.5.2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.1.2024dal Consigliere Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA Il ricorrente, premesso di avere prestato servizio presso l’ARSAC– dapprima come dirigente a tempo in determinato e da ultimo come direttore generale, con due successivi incarichi a termine – si rivolse a l Tribunale di Cosenza , in funzione di giudice del lavoro, per chiedere la condanna della datr ic e di lavoro al pagamento dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute e il conseguente ricalcolo del trattamento di fine servizio.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale accolse la domanda, così come ridotta in corso di causa dal lavoratore, con sentenza che venne appellata dall’ARSAC. La Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ridusse l’importo della condanna, negandoil diritto all’indennitàsostitutiva per 55 giorn i (sui 91 riconosciuti dal Tribunale),con riferimento ai quali ritenne che il lavoratore si fosserifiutato di usufruire delle ferie nonostante l’invito in tal senso della datrice di lavoro.In particolare, si tratta del numero dei giorni trascorsi da quando il commissario straordinario di ARSAC aveva comunicato al dirigente che poteva godere delle ferie, fino al la definitiva cessazione del rapporto per le dimissioni del lavoratore, al netto dei 14 giorni di ferie effettivamente godute in quel periodo.

Il giudice d’appello ha anche conseguentemente ridotto la liquidazione del trattamento di fine servizio. Contro la sentenza della Corte d’Appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motiv i . ARSAC si è difesa con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata perla tratta zione in camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primomotivo si denuncia , con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c., « nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.».

Si sostiene che la Corte d’Appello non av rebbe potuto basare la sua decisione sul preteso rifiuto del lavoratore di godere delle ferie, in quanto tale fatto ( il comportamento del lavoratore) non sarebbe stato allegat o da ARSAC , né in primo né in secondo gradoa fondamento delle sue eccezioni. 1.1. Il motivo è inammissibile, permancanza di «specifica indicazione» del contenuto degli atti di controparte da cui si dovrebbe desumere che ARSAC non aveva mai attribuito a l comportamento del lavoratore il mancatogodimento delle ferie di cui si chiede l’indennizzo monetario (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.).

In ogni caso, per quanto riguarda il contenuto dell’atto d’appello, esso è riassunto nella motivazione della sentenza in termini tali per cui non residuano dubbi sul fatto che ARSAC si era lamentata che il giudice di primo grado non avesse valorizzato la comunicazione del 5.1.2007 con cui il commissario straordinario dell’Agenzia Regionaleaveva invitato il lavoratore a godere delle ferie residue (motivo d’appello n. 2, riassunto nella 3a facciata della sentenza impugnata) . Ed è appunto questo l’aspetto cheha portato la Corte territoriale ad accogliere parzialmente l’appello, ritenendo «pretestuose e inconferenti» le argomentazioni con cui il ricorrente, nel rispondere a quell’invito, aveva dichiarato di voler godere di soli 14 giorni di ferie residue, riservandosi di usufruire delle rimanenti nei diciotto mesi successivi(6a facciata della sentenza impugnata) .

Pertanto, almeno per quanto riguarda il grado d’appello, si ravvisa una perfetta coincidenza tra il chiestoe il pronunciato. La Corte territoriale si è limitata ad accertare la (solo parziale) fondatezza della domanda sulla base dei fatti allegati dalle parti e risultanti da documentazione da loro prodotta.

2. Il secondo motivo di ricorso censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 3, Cost., art. 2109c.c., art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, come modificato dal d.lgs. n. 213 del 2004, art. 17 del CCNL 10.4.1996 comparto regioni enti locali». Con questo motivo il ricorrente sostiene che le ferie maturate durante il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (67 giorni) non avrebbero potuto essere godute nel l’ultimo periodo di rapporto a tempo determinato, trattandosi di due rapporti di lavoro separati e ben distinti;sicché, con riferimento al primo, il passaggio senza soluzione di continuità dalla sospensione del rapporto per pendenza dell’incarico di direttore generale alla risoluzione per decisione del lavoratore avrebbe reso definitivamente impossibile il godimento delle ferie, con conseguente diritto del lavoratore alla monetizzazione ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 66 del 2003 , che prevede il diritto al pagamento dell’indennità per ferie non godute nel «caso di risoluzione del rapporto di lavoro». 3.Al secondo motivo è collegato il terzo , con il quale si censura, questa volta con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».Il «fatto decisivo» che si assume non esaminato dalla Corte d’Appello sarebbe appunto la circostanzache le ferie non godute erano maturat e nell’ambito di due distinti rapporti di lavoro, sebbene pendenti tra le medesime parti (e, si può ben dire, contemporaneamente , data la mera sospensione del contratto a tempo indeterminato durante lo svolgimento dell’incarico di direttore generale).

4. I due motivi, da esaminare congiuntamente, in ragione della stretta connessione, sono entrambi inammissibili. 4.1. Il ricorrente pone in questa sede una questione mista, difatto e di diritto , che non risulta essere stata posta e trattata nei due gradi di merito. La sentenza impugnata non fa alcun cennoalla distinzione dei due rapporti di lavoroquale circostanza rilevante ai fini della decisione sulla fondatezza della domanda di monetizzazione delle ferie non godute. Né il ricorrente allega di avere posto la questione in questi termini prima d’ora.

Anzi, risulta dalla sentenza e dallo stesso ricorso per cassazione che venne proposta un’unica domanda volta ad ottenere un’unica somma totale a titolo di indennità per ferie non godute, sia pure indicando anche il numero di giorni maturati durante ciascun rapporto di lavoro. La questione che si vorrebbe porre in questa sede non implica soltanto una certa interpretazione delle norme di diritto che si assumono violate, ma anche la necessaria valutazione del contenuto dei contratti stipulati tra le parti, per esprimere un giudizio su gli aspetti di continuità e discontinuità delle due discipline negoziali .

Aspetti che attengono al merito e che non sono stati considerati nella sentenza impugnata, perché non rilevanti in rapporto alle domande così come proposte dalla parte ricorrente(v. Cass. S.U. n. 19874/2018).Premesso che non è in discussione che la Corted’Appello ha deciso la causa facendo corretta applicazione deiprincipi di diritto consolidati (e non contestati nel ricorso) in materia di ferie non godute e di diritto alla relativa monetizzazione (Cass.nn. 11462/2012; 4855/2014; 20091/2018; 6262/2022 ; 14268/2022; 21780/2022 ; 29844/2022 ) , n on è consentito introdurre in questa fase una diversa prospettazione dei fatti sulla quale non si è svolto il contraddittorio nel giudizio di merito. 4.2.

I due motivi sono altresì inammissibili nelle part i in cui sono volti a pretendere dalla Corte di Cassazione un riesame dell’accertamento del fatto , con riferimento alla valutazione data dalla Corte territoriale al contenuto della comunicazione del 5.11.2008 (con cui il commissario straordinario avvisò il ricorrente che era venuto meno l’impedimento al godimento delle ferie e lo invitò a usufruirne) e della successiva risposta del dirigente (il quale scrisse di voler godere soltanto di due settimane di ferie, riservandosi di usufruire delle altre nei 18 mesi a seguire; il che poi non fec e, perché rassegnò le dimissioni).

5. I l quarto e ultimo motivo di ricorso censura la «violazione dell’art. 2120 c.c.», ma non ha, in realtà, un suo contenuto autonomo, essendo volto soltanto a chiedere la cassazione anche del capo della sentenza d’appello che ha ridotto la liquidazione del trattamento di fine servizio quale mera conseguenza(matematicamente calcolata) della riduzione dell’indennità per ferie non godute. Il motivo non censura in alcun modo la rideterminazione del trattamentodi fine servizio operata dalla Corte d’Appello ed è stato quindi svolto solosull’auspicato presupposto che fossero accolti i precedenti motivi riguardanti la rideterminazione dell’indennità per ferie non godute.

6. Dichiarato inammissibile il ricorso, lespesedel presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

7. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile ilricorso ; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4 .000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e, dell ’ ulteriore importo a ti