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Ordinanza — n. 5733/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against disciplinary dismissal, ruling organizational separation ensures impartiality despite internal links.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5733/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected Fabio Damiani's cassation appeal against his disciplinary dismissal by the Palermo Public Employment Service. Damiani argued that UPD members had conflicts of interest due to personal ties to the accused, yet the court held that organizational separation satisfies the impartiality requirement. Consequently, the court ruled that mere personal connections do not invalidate proceedings if the UPD is structurally distinct from the employee's department.

Regesto Legislator

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Art. 51 c.p.c.; Art. 6, 7 DPR 62/2013; Art. 149 DPR 1957; Art. 97 Cost.; In contractual public employment, organizational separation of the disciplinary office from the employee's structure ensures impartiality, rendering the final decision valid even if a member has personal ties to the case, provided the right of defense is guaranteed.

Parole chiave

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public employment dismissal disciplinary procedure nullity impartiality principle conflict of interest UPD composition rules right of defense organizational separation licenziamento abusivo

Disposizioni normative citate

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Art. 51 c.p.c.
1)Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p.c., degli artt.
Art. 6, 7 DPR 62/2013
Art. 149 DPR 10 gennaio 1957
Art. 97 Cost.
Art. 55, comma 1, 55 bis, comma 4 d.lgs. n. 165 del 2001
La doglianza è infondata in quanto, come affermato dalla giurisprudenza, il carattere imperativo delle regole dettate dalla legge sulla competenza per i procedimenti disciplinari, stabilito dall’art. 55, comma 1, e 55 bis, comma 4 (ora comma 2) d.lgs.
Art. 91 c.p.c.
DPR n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
art. 51 c.p
1)Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p.c., degli artt.
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L, n. 20721 del 31 luglio 2019
Cass., Sez. L, n. 15239 del 1° giugno 2021
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Testo completo

B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16014/2023 proposto da: Fabio Damiani, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Benedetto Schimmenti e Daniele Zummo e domiciliato per legge in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione; -ricorrente- contro ASP Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonino Longo ed elettivamente domiciliata presso l’Avv. Romano Cerquetti in Roma, via Belli 36; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Palermo, n. 1080/2022, pubblicata il 16 gennaio 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/02/2024 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 12 marzo 2021 presso il Tribunale di Palermo Fabio Damiani ha impugnato il licenziamento senza preavviso intimatogli con provvedimento del 12 gennaio 2021. Il Tribunale di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1080/2022, ha rigettato il ricorso. Fabio Damiani ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, ha rigettato. Fabio Damiani ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

L’ASP Palermo si è costituita con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p.c., degli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 e degli artt. 149 del d.P.R. del 10 gennaio 1957 e 97 Cost. sotto il profilo della motivazione apparente, illogica e gravemente contraddittoria in quanto avrebbero preso parte al procedimento disciplinare in questione delle persone in gravi rapporti di inimicizia con lui e in conflitto di interessi. In particolare, uno dei componenti dell’UPD sarebbe stato cognato di persona coinvolta nei fatti oggetto dell’imputazione penale che lo aveva riguardato e aveva portato al suo licenziamento.Le persone in questione avrebbero dovuto, quindi, astenersi.

La doglianza è infondata in quanto, come affermato dalla giurisprudenza, il carattere imperativo delle regole dettate dalla legge sulla competenza per i procedimenti disciplinari, stabilito dall’art. 55, comma 1, e 55 bis, comma 4 (ora comma 2) d.lgs. n. 165 del 2001 va riferito al principio di terzietà ivi espresso e postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, senza attribuire natura imperativa riflessa al complesso delle regole procedimentali interne che regolano la costituzione e il funzionamento dell’UPD.

Pertanto, qualora non sia dimostrata la violazione del predetto principio di terzietà o del diritto di difesa, non ècomunque ragione di nullità della sanzioneil mancato rispetto di tali regole (Cass., Sez. L, n. 20721 del31 luglio 2019). Inoltre, è stato pure precisato che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il principio di terzietà dell’ufficio dei procedimenti disciplinari ne postula la distinzione sul piano organizzativo rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente, e non va confuso con quello di imparzialità dell’organo giudicante, che solo un soggetto terzo può assicurare, laddove il giudizio disciplinare, sebbene connotato da plurime garanzie per il dipendente, è, comunque,condotto dal datore, parte del rapporto.

Ne consegue che, ove l’UPD abbia composizione collegiale e sia distinto dalla struttura nella quale opera il dipendente sottoposto a procedimento, la terzietà dell’organo non viene meno per il solo fatto che sia composto anche dal soggetto che ha effettuato la segnalazione disciplinare (Cass., Sez.L, n. 15239 del 1° giugno 2021). Da ciò si evince che la semplice presenza di persone in qualche modo legate alla vicenda disciplinare non può tradursi nella nullità della decisione dell’UPD, qualora siano rispettati il principio di terzietà, come descritto, e il diritto di difesa.

Nella specie, la corte territoriale non ha ravvisato le infrazioni in questione e, quindi, il ricorso è rigettato. 2)Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto: ‹‹In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’eventuale partecipazione all’attività e alla decisione conclusiva dell’ufficio per i procedimenti disciplinari di un componente che, in base alla vigente normativa, si sarebbe dovuto astenere non rende nullo il provvedimento finale, ove siano stati garantiti la distinzione sul piano organizzativo di tale ufficio rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente e il diritto di difesa di quest’ultimo››.Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso; -condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi €5.000,00 per compenso , oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; -dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i