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Decreto — n. 5729/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 5729/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Milan Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Trenord S.r.l., had not responded to the court's proposal for case termination, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal statutory time limit case termination proposal extinction of proceedings litigation costs allocation rinuncia al dibattimento orale opposizione tardiva domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.672/2022 depositata il 15/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.672/2022 depositata il 15/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1030/2023 R.G. proposto da : TRENORD SRL, elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e difesa d a ll’avvocato MORPURGO CLAUDIO DANIELE MOSE' (MRPCDD69P01L378R), con domicilio digitale p.e.c., come da Registro di Giustizia -ricorrente- contro MOTTINI SARA, MICHEA FRANCESCO, PENDOLINO VINCENZO, domiciliati come in atti, rappresentato e difesi d a ll’avvocato FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) unitamente all'avvocato FRANCESCHINIS FRANCESCO ALDO CARLO (FRNFNC61S09F205T), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.672/2022 depositata il 15/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,il 01/03/2024