Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 5720/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 5720/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 5720/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30032/2022 R.G. proposto da : TRENORD SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO, 71, presso lo studio dell’avvocato PAGNOTTA NICOLA (PGNNCL62T21D086O) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORPURGO CLAUDIO DANIELE MOSE' (MRPCDD69P01L378R), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro PONTI RAFFAELLA, PETRUCCELLI NICOLA, PERTOSA RAFFAELE, QUINTI FABRIZIO, RIZZOLO ANTONINO, RUSPINI MARCO, SERENI MARCO, ROTA MARCO, elettivamente domiciliati in MILANO VIA LARIO 26, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) che li rappresenta e difende, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.430/2022 depositata il 29/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 5720/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TRENORD SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO, 71, presso lo studio dell’avvocato PAGNOTTA NICOLA (PGNNCL62T21D086O) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORPURGO CLAUDIO DANIELE MOSE' (MRPCDD69P01L378R), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro PONTI RAFFAELLA, PETRUCCELLI NICOLA, PERTOSA RAFFAELE, QUINTI FABRIZIO, RIZZOLO ANTONINO, RUSPINI MARCO, SERENI MARCO, ROTA MARCO, elettivamente domiciliati in MILANO VIA LARIO 26, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) che li rappresenta e difende, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.430/2022 depositata il 29/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

Generato dall'IA
tardivo pagamento delle spese condanna al pagamento pecuniario dilazione di pagamento procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento spese di esecuzione versamento dell'anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.430/2022 depositata il 29/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30032/2022 R.G. proposto da : TRENORD SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO, 71, presso lo studio dell’avvocato PAGNOTTA NICOLA (PGNNCL62T21D086O) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORPURGO CLAUDIO DANIELE MOSE' (MRPCDD69P01L378R), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro PONTI RAFFAELLA, PETRUCCELLI NICOLA, PERTOSA RAFFAELE, QUINTI FABRIZIO, RIZZOLO ANTONINO, RUSPINI MARCO, SERENI MARCO, ROTA MARCO, elettivamente domiciliati in MILANO VIA LARIO 26, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) che li rappresenta e difende, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.430/2022 depositata il 29/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,il 01/03