Cassation appeal dismissed for non-response; judgment extinguished under Art. 380-bis and 391 c.p.c. after 40-day silence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation extinguished the cassation appeal due to the appellant's failure to respond to a settlement proposal within the statutory period. TRENORD SRL, the appellant, remained silent for forty days after the opposing party, GUALCO MIRKO, requested a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and declared the proceedings terminated, awarding the respondent the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant for forty days after a settlement proposal constitutes a deemed waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14492/2023 R.G. proposto da : TRENORD SRL, elettivamente domiciliata in MILANO VIA DURINI 20, presso lo studio dell’avvocato MORPURGO CLAUDIO DANIELE MOSE' (MRPCDD69P01L378R) che la rappresenta e difende , con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro GUALCO MIRKO, elettivamente domiciliato in MILANO VIALE PREMUDA, 14, presso lo studio dell’avvocato QUADRIO FRANCESCA (QDRFNC71M50F205F) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CIVITELLI VALENTINA (CVTVNT71E47F205P), CIVITELLI ALBA CHIARA ELENA (CVTLCH72T41F205T), con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1044/2022 depositata il 11/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 01/03/