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Ordinanza — n. 5710/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing regarding a colleague's internal selection procedure claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5710/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant lacked standing to challenge the outcome of a colleague's internal selection procedure. Although the lower court ordered the inclusion of additional parties, the appellant admitted having no interest in the result and argued the colleague's request did not affect his own rights. The court ruled that admitting the appeal would violate the principle of standing, as the appellant explicitly stated the judgment would not impact his legal position.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant lacks a legitimate interest in the outcome, particularly when the appellant admits the lower court's decision does not affect their own rights.

Parole chiave

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lack of standing internal selection procedure legitimate interest admissibility of appeal colleague's rights motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo si denuncia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n° 5, c.p.c.): la domanda di estromissione …».
Art. 112 c.p.c.
Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
L’interesse ad impugnare deve essere allegato in maniera adeguata, nel rispetto dell’onere di specificaindicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione (art. 366, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21230/2023
4, c.p.c.; v., da ultimo, Cass. n. 21230/2023), sicché a maggior ragione è inammissibile un ricorso nel quale il ricorrente dichiari espressamente il proprio (definitivo) difetto di interesse ad un esito diverso del processo.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5339/2018 R.G. proposto da domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. Michele Miscione, che lorappresenta e difende -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende -resistente - Carlo RA USA , Teresa Maria FUSI, Maurizio QUERCIO , Francesco Maria PRIMERANO, Elisa CICOGNANI, Alberto Emilio LOLLI, Michelina SAIZ, Francesca VILLANI, Francesca PERISSINOTTO, Silvia INCARBONE, Giovanni FEDELE, Nunzio Natale BIRARDI, Elisabetta FACCHINO-intimati - avverso la s entenza n. 1228 /201 7 , depositata i l 1 7 . 11 . 201 7 della Corte d’Appello diBologna; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.1.2024dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA Il ricorrente venne c hiamato in causa , insieme ad altri colleghi, su disposizione del Tribunale di Bologna, che ordinò l’integrazione del contraddittorio con i controinteressati nella causa instaurata da Carlo Rausa contro l’Agenzia delle Entrate perfare accertare il proprio diritto, previa corretta valutazione dei titoli, alla collocazione nella posizione n. 90della graduatoria stilata all’esito di una procedura sele ttiva interna per l’assegnazione di 93 posti utili per il passaggio a una migliore fascia retributiva (da F3a F4).

Il Tribunale diBologna, in funzione di giudice del lavoro, respinse la domanda , con sentenza che venne impugnata d a l lavoratore. La Corte d’Appello di Bologna , accolse l’impugnazione , e quindi la domanda, accertando il diritto dell’originario ricorrente ad essere inserito nella graduatoria nella posizione n. 90 , con punteggio pari a 46,45, e condannando l’Agenzia delle Entrate appellante al coerente inserimento in graduatoria e al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Contro la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione il litiscons o rte Nicola Ditolve, che si era costituito fin dal primo grado per affermare la propria estraneità al giudizio e chiedere la propria estromissione.

Il ricorso è articolato in due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di tardiva costituzione, al fine di potere ricevere notizia dell’eventuale fissazione di udienza di discussione . L’originario ricorrente e gli altri chiamati ad integrazione del contraddittorio sono rimasti intimati. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n° 5, c.p.c.): la domanda di estromissione …».

Il ricorrente ribadisce di non avere alcun interesse a partecipare al processo e contesta alla Corte d’Appello di avere affermato il contrario in modo apodittico e, quindi, con motivazione solo apparente, senza alcuna effettiva dimostrazione dell’assunto. Si lamenta, pertanto, del mancato accoglimento della sua richiesta di essere estromesso dal processo. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.1.1. L’estromissione di una parte dal processoè prevista e possibile solo nei casi specifici menzion ati ne gli artt. 108 («estromissione del garantito»), 109 («estromissione dell’obbligato») e 111 («successione a titolo particolare nel diritto controverso») c.p.c.

In nessuno di questi casi rientra la situazione del ricorrente, il quale prospetta , invece , il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all’azione propostadal collega Carlo Rausa contro la graduatoria stilata all’esito del la procedura selettiva per la progressione economica orizzontale (v. Cass. nn. 7612/2022; 8693/2015; 13766/2004). 1.1.2. Esclusa, pertanto, la possibilità che la Corte d’Appello ordinasse l’estromissione dal processo , l’attuale ricorrente nemmeno si può lamentar e del mancat o accertamento del suo difetto di legittimazione passiva.

Infatti, se la parte prospetta di non avere alcun interesse in causa (perché la domanda proposta non può incidere in alcun modo sui suoi diritti), nemmeno può avereinteresse ad un particolare contenuto della sentenza che definisce il processo, se non per quanto riguarda la regolazione delle spese di lite. E, in effetti, la Corte d’Appello ha ribadito l’affermazione dell’interesse in causa dell’attuale ricorrente al solo fine di giustificare la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra lui e l’appellante vittorioso (pag. 9 della sentenza impugnata).Tuttavia, sebbene la decisione sulle spese non sia stata fatta oggetto di specifico motivo di ricorso, si deve osservare chela compensazione era comunque l’unica soluzione possibile, posto che non era stato Carlo Rauso a notificare il ricorso a Nicola Ditolve , né l’Agenzia delle Entrate a chiederne la chiamata in causa, ma era stato il giudice di primo grado a ordinared’ufficio l’integrazione del contraddittorio. 1.1.3.

In ogni caso, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso per cassazione, Carlo Rauso non aveva svolto una mera domanda risarcitoria, ma aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto ad una diversa posizione in graduatoria, con conseguente inevitabile cambiamento della posizione anche degli altri concorrenti che sono risultati scavalcati in esito all’assegnazione del maggior punteggio richiesto . Del resto, l’assegnazione di un maggior punteggio e di una diversa posizione in graduatoria risultano chiaramente ne l dispositivo della sentenza impugnata.

2. Il secondo motivo è intitolato«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n° 5, c.p.c.): la richiesta di erroneità della valutazione».Il ricorrente, in via subordinata rispetto alla domanda di «estromissione» dal processo, aveva a sua volta chiesto la rivalutazione dei suoi titoli per l’inserimento nella graduatoria della procedura selettiva, domanda alla quale si lamenta di non avere avuto alcuna risposta da parte della Corte d’Appello. 2.1.Anche questo motivo è inammissibile. 2.1.1.

Innanzitutto, il motivo non può essere qualificato come denuncia di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», ma, semmai, come omessa pronuncia su una domanda, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il giudicato di cui all’art. 112 c.p.c. 2.1.2. Ma il motivo è inammissibile anche se correttamente qualificato, perché, come si è visto sopra, è lo stesso ricorrente ad affermare di non avere alcun interesse a proporre tale domanda, laddove ribadisce che la domanda svolta dal collega Carlo Rausanon era idonea a incidere sui suoi diritti e che « in effetti, una volta accolta, non ha inciso» (pag. 12 del ricorso).

Ebbene, l’allegazione dell’interesse ad agire èessenziale per l’ammissibilitàdi qualsiasi mezzo di impugnazione e anche del ricorso per cassazione. L’interesse ad impugnare deve essere allegato in maniera adeguata, nel rispetto dell’onere di specificaindicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.; v., da ultimo, Cass. n. 21230/2023), sicché a maggior ragione è inammissibile un ricorso nel quale il ricorrente dichiari espressamente il proprio (definitivo) difetto di interesse ad un esito diverso del processo.

3. Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità , essendosi limitata l’Agenzia delle Entrate a depositare un mero atto di costituzione ed essendo rimast i intimat i gli altri controinteressati.

4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile ilricorso ; dà atto che sussiste il presupposto p