Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Milan Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Trenord S.r.l., filed a request for judgment definition but did not formally ask for a decision within the required timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the appeal as withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1599/2023 R.G. proposto da : TRENORD SRL, elettivamente domiciliato in MILANO VIA DURINI 20 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MORPURGO CLAUDIO DANIELE MOSE' (MRPCDD69P01L378R) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro BOLLO CLAUDIO, BRIENZA ANGELO, MICELLI STEFANO, CALVARUSO MARCO, CALABRO' CLAUDIO, VROLA LUCA, elettivamente domiciliati in MILANO VIA LARIO 26 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCHINIS FRANCESCO ALDO CARLO (FRNFNC61S09F205T), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.455/2022 depositata il 11/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,il 01