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Decreto — n. 5699/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 5699/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 5699/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1091/2023 R.G. proposto da : TRENORD SRL, elettivamente domiciliato in MILANO VIA DURINI 20, presso lo studio dell’avvocato MORPURGO CLAUDIO DANIELE MOSE' (MRPCDD69P01L378R) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro REBOSIO CRISTINA, RUSCONI PASQUALE, SAVOLDI MARCO, RAPISARDA DARIO, PIETROBONI LUIGI, STURLA MASSIMO, SALEMME ALESSANDRO, URCIUOLI LUCA, ZIZZI DAVIDE, elettivamente domiciliati in MILANO VIA LARIO 26, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) che li rappresenta e difende, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.574/2022 depositata il 14/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 5699/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TRENORD SRL, elettivamente domiciliato in MILANO VIA DURINI 20, presso lo studio dell’avvocato MORPURGO CLAUDIO DANIELE MOSE' (MRPCDD69P01L378R) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro REBOSIO CRISTINA, RUSCONI PASQUALE, SAVOLDI MARCO, RAPISARDA DARIO, PIETROBONI LUIGI, STURLA MASSIMO, SALEMME ALESSANDRO, URCIUOLI LUCA, ZIZZI DAVIDE, elettivamente domiciliati in MILANO VIA LARIO 26, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) che li rappresenta e difende, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.574/2022 depositata il 14/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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correzione di errore materiale condono delle spese procedurali spese di esecuzione ammende per infrazione procedurale spese di ripristino condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.574/2022 depositata il 14/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1091/2023 R.G. proposto da : TRENORD SRL, elettivamente domiciliato in MILANO VIA DURINI 20, presso lo studio dell’avvocato MORPURGO CLAUDIO DANIELE MOSE' (MRPCDD69P01L378R) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro REBOSIO CRISTINA, RUSCONI PASQUALE, SAVOLDI MARCO, RAPISARDA DARIO, PIETROBONI LUIGI, STURLA MASSIMO, SALEMME ALESSANDRO, URCIUOLI LUCA, ZIZZI DAVIDE, elettivamente domiciliati in MILANO VIA LARIO 26, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) che li rappresenta e difende, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.574/2022 depositata il 14/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,il 01/0