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Decreto — n. 5670/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 5670/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Trenord Srl, filed a request for summary definition but did not follow up, while the respondents, Savinetti and others, argued for the dismissal of their case. The court ruled that the silence constituted a waiver of the right to proceed, resulting in the termination of the litigation and an order for the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction summary definition request statutory time limit waiver by silence procedural dismissal anticipo spese tardivo controprestazione mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
come da Registri di Giustizia -controricorrenti- nonchè contro TOTIJOHN -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.608/2022 depositata il 22/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
come da Registri di Giustizia -controricorrenti- nonchè contro TOTIJOHN -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.608/2022 depositata il 22/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29830/2022 R.G. proposto da : TRENORD SRL, elettivamente domiciliata in MILANO Via Durini, presso lo studio dell’avvocato MORPURGO CLAUDIO DANIELE MOSE' (MRPCDD69P01L378R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAGNOTTA NICOLA (PGNNCL62T21D086O), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro SAVINETTI FRANCA, MARANGON GIULIANA, ZOTTI OSCAR, VITTI ANTONELLA, SPINELLI EMILIO GIOVANNA, elettivamente domiciliati in MILANO VIA LARIO, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) che li rappresenta e difende, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- nonchè contro TOTIJOHN -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.608/2022 depositata il 22/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma