Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Milan Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Trenord S.r.l., did not formally ask for the ruling despite the proposal being communicated, while the respondents, Calarco and others, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27564/2022 R.G. proposto da : TRENORD SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO, 71, presso lo studio dell’avvocato PAGNOTTA NICOLA (PGNNCL62T21D086O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORPURGO CLAUDIO DANIELE MOSE' (MRPCDD69P01L378R), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro CALARCO GIUSEPPE, CAMA ROBERTO, COLOMBO GIUSEPPE, CISANA PAOLO, CIULLO GIOVANNI, elettivamente domiciliati in MILANO VIA LARIO N.26 - presso lo studio dell’avvocato FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) che li rappresenta e difende, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.492/2022 depositata il 06/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,il 01/03/