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Ordinanza Interlocutoria — n. 5650/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal and remands case to new hearing due to pending connected appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5650/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by three former hospital lawyers against a lower court ruling that rejected their claim for unpaid professional fees. The plaintiffs argued they were entitled to minimum compensation under a hospital regulation after winning favorable cases, but had previously waived result-based bonuses via a 2011 settlement. The court declined to rule on the merits because another pending appeal raised identical legal questions. Consequently, the case was remanded to a new hearing to be heard jointly with the related proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When a pending appeal raises questions identical to those in the current case, the court must remand the cause to a new hearing for joint public trial.

Parole chiave

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remand to new hearing connected appeals joint public trial procedural economy pending litigation prestazioni compensative contratto di compensazione compenso legato al risultato
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 5997/2018 proposto da: Giuseppe Fratto, Vincenzo Gambardella e Egidio Mammone, rappresentati e difesidall’Avv. Antonio Vallebona e e lettivamente domiciliat i presso quest’ultim o in Roma, viale delle Milizie 114; -ricorrenti- contro Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentat a e difes a da gli Avv. ti Francesco Cerasi e Fabrizio Morelli , presso i qualiè elettivamente domiciliata in Roma, via Due Macelli n. 66 ; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Roma, n. 5430/2017, pubblicata il 22 gennaio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/02/2024 dal Consigliere Dario Cavallari.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Giuseppe Fratto, Vincenzo Gambardella e Egidio Mammone hanno esposto, con ricorso depositato presso il Tribunale di Roma il 6 marzo 2013, che: erano dipendenti dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini con la qualifica di Dirigenti Avvocati; il Regolamento dell’Avvocatura dell’Azienda prevedeva che, in caso di sentenze favorevoli con spese compensate, ai menzionati Dirigenti Avvocati dovessero essere corrisposti i compensi professionali nella misura minima prevista dal Regolamento del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma del 29 settembre 2004; in seguito a transazione del 25 gennaio 2011, era stata pattuita da parte loro la rinuncia alla retribuzione di risultato a fronte della corresponsione degli onorari professionali sulle vertenze patrocinate con esito favorevole; la controparte aveva adempiuto all’accordo fino ad ottobre 2012.

Essi hanno chiesto la condanna della P.A. resistente a pagare a ciascuno di loro l’importo di € 67.077,42 , di cui alle notule non pagate di novembre e dicembre 2012 e di gennaio e febbraio 2013, riferite a controversie concluse con esito favorevole alla detta P.A. e con spese compensate. Con successivo ricorso hanno avanzato analoga richiesta concernente i mesi da marzo a giugno 2013. Il Tribunale di Roma, riuniti i ricorsi, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5875/2014, li ha rigettati. I ricorrenti hanno proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5430/2017, ha rigettato.

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.L’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini si è difesacon controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si rileva come sia pendente davanti a questa Sezione altro ricorso, avente n. r.g. 25272/18, il quale pone questioni connesse a quelle oggetto del presente giudizio. Pertanto, si ritiene opportuno, stante la natura delle tematiche da affrontare, rinviare la causa a nuovo ruolo, per l’eventuale trattazione congiunta dei due procedimenti in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte, - rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza possibilmente assieme al ricorso n. r.g. 25272/18. Così deciso