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Decreto — n. 5590/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 5590/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinct following the plaintiff's formal waiver of the appeal. The appellant, Giulia Troiani, had previously withdrawn her request against the ASL L'Aquila-Avezzano-Sulmona, which was communicated to and accepted by the opposing party. Relying on Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, the court ruled that the process terminated without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal waiver of the appeal, duly communicated and accepted by the opposing party, results in the extinction of the proceedings without a decision on the merits.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure formal renunciation dismissal without merits abbandono del procedimento inattività successiva alla sospensione sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
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Testo completo

to nella causa vertente tra: TROIANI GIULIANA, rappresentatae difesadall’Avv. Angelo Antonio Torrelli, domicilio digitale , giusta procura in atti; ricorrente contro ASL L’AQUILA-AVEZZANO-SULMONAin persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. Vincenzo Santucci , domicilio pec: , giusta procura in atti, controricorrente Avverso la sentenza n 1 43 - 202 2 della Corte di Appello d e L’Aquila , d epositata in data 5.5.2022 N.R.G.458-2021; . Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente,comunicazione della stessa allacontroparte e accettazione della stessa ;

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 29.2.2024