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Decreto — n. 5589/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to mutual withdrawal of proceedings under Article 390 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 5589/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinct following a mutual withdrawal of the case by both parties. The appellant, Guido Papagna, formally renounced the appeal, which was subsequently accepted by the respondent, Sirio Srl. Consequently, the court applied Article 390 of the Code of Civil Procedure to terminate the legal process without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When both parties mutually withdraw their claims or appeals, the court must declare the proceedings extinct, thereby terminating the litigation without addressing the underlying substantive issues.

Parole chiave

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mutual withdrawal of proceedings extinction of process Article 390 Code of Civil Procedure appellant renunciation acceptance by respondent Corte di Cassazione procedural termination condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

to nella causa vertente tra: PAPAGNA GUIDO, rappresentato e difeso dagli Avv. Laura Venittelli e Salvatore Toro (pec: salvatore.toro@ordineavvocatipescarapec.it), elettivamente domiciliato in Roma, Via Po n. 102 presso lo studio dell’Avv. Artese Rosalinda, giusta procura in atti; ricorrente contro SIRIO SRL, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Giansante(pec: avvantoniogiansante@cnfpec.it), giusta procura in atti; controricorrente Avversola sent. N. 97-2022 della Corte d’Appello dell’Aquila pubblicata in data 7.4.2022 N.R.G. 265-2021; . Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrentee accettazione della stessa da parte controricorrente;

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 29.2.2024 Il Presidente Antonio Manna