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Ordinanza — n. 5329/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses revocation appeal for disciplinary dismissal due to lack of factual error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5329/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the revocation appeal inadmissible, rejecting the claim that the court made a factual error regarding the timeliness of a disciplinary notice. The court found that the lower decision explicitly considered the relevant preliminary reports, meaning the alleged oversight was merely a matter of legal evaluation rather than a factual mistake. Consequently, the appeal failed because revocation requires a demonstrable factual error, not a disputed interpretation of the case file.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis, n. 1; Art. 395, n. 4 c.p.c.: A revocation appeal is inadmissible if the contested decision stems from a mere evaluation or interpretation of case findings rather than a factual error.

Parole chiave

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revocation appeal factual error disciplinary dismissal legal evaluation Corte di Cassazione revoca disciplinare mancanza di disciplina sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391-bis c.p.c.
con ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod.
Art. 395, n. 4 c.p.c.
civ., in relazione all’art. 395, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 391-bis cod. proc. civ
con ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, 11/01/2018, n. 442
Cass. Sez. U., 20/02/2020, n. 4315
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17580-2023 proposto da: Gennari Mauro, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia n. 82, presso lo studio dell ’Avv. Sebastiano Pennisi, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. -Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via C esare B eccaria n. 29, presso l ’ Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli A vv . ti Cherubina Ciriello, Sebastiano Caruso, Elisabetta Lanzetta; -controricorrente - avverso l’ordinanza n. 5614/2023 della Corte S uprema di cassazione di R oma , depositata il 23/02/2023 R.G.N. 4924/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2024 dal Consigliere Ileana Fedele. Rilevato che:

1. con ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., in relazione all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., Mauro Gennari Oggetto Lavoro pubblico revocazione exartt. 391-bis e 395, n. 4 cod. proc. civ. R.G.N.17580/2023 Cron. Rep. Ud.09/02/2024 CC chiede l’annullamento dell’ordinanza n. 5614 del 23/02/2023 con cui questa Corte ha respinto il ricorso dallo stesso proposto avvero la sentenza della Corte d’appello di Roma, del 31 dicembre 2020, di rigetto dell’impugnazione del licenziamento disciplinare intimatogli dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale- I . N . P . S . - per la non corretta lavorazione di quarantaquattro pratiche di riscatto;

2. al ricorso per revocazione resiste l’I.N.P.S. con controricorso;

3. il ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che:

1. La revocazione è sostenuta dai seguenti motivi , fra loro direttamente collegati: 1.1. in primo luogo, l’ordinanza della Corte di cassazione, nel respingere il primo motivo del ricorso relativo alla tempestività della lettera di contestazione del 31 luglio 2018, non ha considerato, per errore di fatto, che l’accertamento di trentanove pratiche irregolari era completo, esaustivo e definitivo già con la relazione preliminare del 21 luglio 2017, tanto che sia la relazione preliminare del 21 luglio 2017 che quella interlocutoria del 20 dicembre 2017 furono inviate all’Ufficio procedimenti disciplinari, mentre la relazione conclusiva del 5 luglio 2018, assunta come termine di riferimento,conteneva solo il quadro riassuntivo delle pratiche oggetto di accertamento nelle precedenti relazioni.

Tali circostanze, emergenti dagli atti di causa e dai documenti, sarebbero sfuggite per svista al giudicante, tanto che non vi sarebbe alcun accenno in proposito nella revocanda ordinanza; 1.2. dall’errore di fatto di cui al punto precedente , discenderebbe, come conseguenza, l ’ errore di fatto sul secondo motivo di ricorso, in ordine all’integrazione degli estremi del notevole inadempimento ai fini della valutazione sulla legittimità del licenziamento, in quanto nelle quarantaquattro irregolarità in contestazione erano state incluse anche le trentanovegià accertate definitivamente con le prime due relazioni ispettive;

2. il ricorso è inammissibile sotto entrambi i profili prospettati;

3. infatti, dalla piana lettura dell’ordinanza di questa Corte emerge che, contrariamente a quanto si assume nel ricorso per revocazione,è stata menzionata anche la relazione del 21 luglio 2017; pertanto, la circostanza la cui considerazione sarebbe stata omessa per asserita svista è stata , invece , espressamente rilevata e valutata per giungere a ritenere tempestiva la contestazione per una pluralità di ragioni, fra cui la necessità di ponderare i fatti in base alla luce della relazione finale, pervenuta al competente U fficio disciplinare nell’estate del 2018, ai fini dell’integrazione del notevole inadempimento idoneo a fondare l’intimato licenziamento;

4. non viene, dunque, in rilievo un errore di fatto , bensì una valutazione in ordine ai motivi di ricorso, come tale insuscettibile di essere con figurata come ipotesi di revocazione in ragione del principio di diritto già enunciato da questa Corte (Cass. Sez. 5, 11/01/2018, n. 442) secondo cui l’istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.

L ’ errore in que stione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, dovendosi considerare che il vizio revocatorio non ricorre quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione;

5. alla soccombenza segue la condanna della parte ricorrente alla refusione delle spesedel presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre spese generali, esborsi e accessori di legge;

6. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio , che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali , oltre alle spese generali nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comm