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Ordinanza — n. 5206/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdiction appeal as internal division issue, not a true competence dispute under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5206/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal for jurisdiction regulation inadmissible because the lower court addressed an internal division of labor within the same judicial office rather than a true competence dispute. The appellant argued that labor court jurisdiction should apply to claims regarding workplace harassment and dismissal, while the lower court correctly identified the matter as procedural under bankruptcy rules. The Supreme Court ruled that since the first-instance judge explicitly treated the issue as a matter of procedure and internal allocation, the specific remedy of a jurisdiction regulation was unavailable.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 409 c.p.c.; Art. 45 c.p.c.: When two sections of the same judicial office handle different matters, disputes over their internal division do not constitute a true competence issue, rendering a jurisdiction regulation inadmissible if the lower court clearly addressed the matter as procedural.

Parole chiave

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jurisdiction regulation internal division of office procedural matter labor court competence bankruptcy procedure appeal for jurisdiction principle of appearance licenziamento abusivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1)- Con unico motivo è denunciata la violazione dell’art. 360, co.1,n.
Art. 409 c.p.c.
3 c.p.c., in relazione all’art. 409 c.p.c. per aver , il giudice di prime cure, disatteso la competenza funzionale del giudice del lavoro in controversia avente ad oggetto il rapporto di lavoro.
Art. 45 c.p.c.
art. 2087 c.c
art. 409 c.p
3 c.p.c., in relazione all’art. 409 c.p.c.
art. 45 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 19882/2019
Cass. n. 21669/2013
Cass. n. 9030/2014
21669/2013 Cass. n. 9030/2014 ; Cass.n.
Cass. n. 15383/2014
Cass. n. 18182/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 8500 - 2023 proposto da: LO MASCOLO ELISEO LUIGI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RAIMONDO TRIPODO; -ricorrente - contro GIRGENTI ACQUE S.P.A. - GESTIONE COMMISSARIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ATI AG9, CURATELA DEL FALLIMENTO GIRGENTI ACQUE S.P.A., AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI; Oggetto R.G.N.8500/2023 Cron. Rep. Ud.22/11/2023 CC -intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di AGRIGENTO, del 28/03/2023 R.G.N. 3022/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Il tribunale di Agrigento, quale giudice del lavoro, con ordinanza del 28.3.2023, dichiarava improcedibile il ricorso proposto da Lo Mascolo Eliseo Luigi avverso la Girgenti Acque spa, la Curatela del fallimento Girgenti Acque spa, l’Azienda Idrica Comuni Agrigentini (AICA), diretto all’accertamento e alla declaratoria della responsabilità ex art. 2087 c.c. della Girgenti Acque spa,per la condotta aziendale di mobbing e/o straining aziendale, che lo avrebbero indotto a rassegnare le proprie dimissioni nel 2016, con condanna della società dichiarata fallita al risarcimento dei danni subiti ed alla riassunzione del ricorrente, in virtù della prosecuzione delle attività in AICA.

Il tribunale aveva ritenuto che, trattandosi di richiesta a carattere meramente risarcitorio legata all’eventuale accertamento di condotta mobbizzante datoriale, non avendo il ricorrente richiesto di provare l’invalidità dell’atto unilaterale del 2016, lacompetenza a decidere era del tribunale fallimentare, in ragione del richiesto accertamento del diritto di credito. Avverso detta decisione Lo Mascolo proponeva ricorso per regolamento di competenza. La Procura Generale concludeva per la affermazione della competenza del tribunale di Agrigento quale giudice del lavoro.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1)- Con unico motivo è denunciata la violazione dell’art. 360, co.1,n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 409 c.p.c. per aver , il giudice di prime cure, disatteso la competenza funzionale del giudice del lavoro in controversia avente ad oggetto il rapporto di lavoro. Il motivo contesta la decisione di estraneità della materia risarcitoria alla competenza del giudice del lavoro in favore di quello fallimentare, poiché la pretesa avanzata è comunque attinente al rapporto di lavoro ed alle condotte datoriali. Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.

Deve evidenziarsi che la questione inerente la competenza a decidere riguarda due differenti sezioni di un medesimo ufficio giudiziario; rispetto a tale circostanza questa Corte ha chiarito che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata (nella specie tra sezione lavoro e sezione civile - fallimentare), nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.( Cass.

SU n. 19882/2019). E’ stato a riguardo osservato che le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono in realtà questioni di rito (Cass.n. 21669/2013 Cass. n. 9030/2014 ; Cass.n. 15383/2014). Quanto poi alla individuazione del mezzo di impugnazione di un provvedimento che abbia trattato come questione di competenza una questione attinente al rito o alla ripartizione degli affari interna all'ufficio, questa Corte ha di recente chiarito che trova applicazione il cd. "principio dell'apparenza", che impone di individuare il mezzo in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all'azione proposta, alla controversia e alla decisione, a prescindere dalla sua esattezza; pertanto, ove sia impugnata con regolamento di competenza una pronuncia che abbia deciso una questione attinente al rito, occorre accertare se la questione di rito sia stata erroneamente qualificata dal giudice, espressamente o comunque in modo inequivoco, come questione di competenza, creando le condizioni per una tutela dell'affidamento della parte in ordine al regime di impugnazione, dipendendo dall'esito positivo di tale accertamento l'ammissibilità del proposto regolamento (Cass. n. 18182/2021) Nel caso in esame il tribunale di Agrigento ha dichiarato improcedibile il ricorso perché centrato su domande che richiedevano l’applicazione del rito previsto per la materia fallimentare.

Tale pronuncia, inequivocabilmente diretta a statuire sul rito e non sulla competenza, avrebbe potuto essere impugnata con l’appello e non come invece accaduto, con regolamento di competenza. Quest’ultimo è pertanto inammissibile. Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a