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Ordinanza — n. 5192/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against public employment exclusion, ruling horizontal progression requires active service at application date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5192/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Beniamino Mascia's appeal against the Regional Court of Cagliari, which had dismissed his claim for horizontal economic progression in the public sector. Mascia argued that the exclusion was illegal because he was in service when the selection procedure was announced, despite being in retirement when the application deadline passed. The court held that horizontal progressions are incentive measures requiring the employee to have actually performed duties during the reference year, making active service at the time of application a necessary condition.

Regesto Legislator

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Art. 12 delle Preleggi; Accordo collettivo del 28.5.2005: Horizontal economic progressions are incentive measures contingent upon the actual performance of duties during the reference year, thereby requiring the employee to be in active service at the time of application.

Parole chiave

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horizontal economic progression public employment law active service requirement incentive measure interpretation selection procedure eligibility licenziamento per motivi economici cessazione delle prestazioni collocabilità ridotta

Disposizioni normative citate

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Art. 12 delle Preleggi
Accordo collettivo di attuazione delle progressioni orizzontali del 28.5.2005
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 26394/2022
Cass. n. 26394/2022 e Cass.
Cass. n. 818/2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20804-2022 proposto da: MASCIA BENIAMINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONINI, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO BARRELLA; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 46/2022 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 21/04/2022 R.G.N. 146/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 21 aprile 2022, la Corte d’Appello di Cagliari confermava la decisione resa dal Tribunale di Cagliari e rigettava la domanda proposta da Beniamino Mascia nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, alle cui Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.20804/2022 Cron. Rep. Ud.20/12/2023 CC dipendenze il Mascia aveva prestato servizio fino all’1.1.2006, domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dell’esclusione dalle procedure selettive per l’attribuzione degli sviluppi economici relative al personale delle aree funzionali II e III, indette nel settembre 2006 con termine per la presentazione della domanda entro i 30 giorni successivi ed aperte al personale in servizio alla data del 31.12.2005, disposta a carico dell’istante per non essere questi in servizio alla data della domanda, la declaratoria del suo diritto all’inquadramento giuridico ed economico nella terza fascia retributiva dell’Area terza con condanna dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione alla corresponsione delle differenze per stipendio ed indennità di buonuscita nonché la declaratoria del diritto degli istanti ad ogni adeguamento conseguente del trattamento pensionistico; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in ragione del carattere incentivante delle progressioni c.d. orizzontali, finalizzate al riconoscimento di professionalità pro futuro e, perciò, tali da presupporre la presenza in servizio del dipendente all’atto dell’approvazione della graduatoria, legittima l’esclusione dell’istante per essere quella evenienza pacificamente insussistente per il medesimo, in quanto già collocato in quiescenza; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Mascia, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle Preleggi, imputa alla Corte territoriale l’aver accolto una interpretazione del bando relativo alla procedura per la progressione orizzontale incontrasto con il criterio di cui alla norma invocata che impone di attribuire al testo (quello legislativo ivi considerato) il significato proprio delle parole utilizzate, avendo la Corte territoriale ritenuto presupposto il requisito della permanenza in servizio del dipendente correlata alla funzione incentivante delle progressioni orizzontali; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’accordo collettivo di attuazione delle progressioni orizzontali secondo quanto previsto dal contratto collettivo integrativo del 28.5.2005, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’essersi discostata nella lettura dell’accordo negoziale dal criterio letterale di interpretazione, affermando la legittimità dell’esclusione in relazione ad un requisito non espressamente previsto nel testo; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati anche ove, secondo l’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Cass. n. 26394/2022 e Cass. n. 818/2023), cui il Collegio intende conformarsi, in questi termini correggendo la motivazione dell’impugnata sentenza, si riconoscesse alle progressioni economiche orizzontali la finalità premiale, volta cioè a riconoscere il diverso grado di abilità professionale acquisito progressivamente dai dipendenti nell’esercizio delle funzioni, risultando essenziale il requisito della presenza in servizio alla presentazione della domanda, tenuto conto che la progressione economica, programmata con cadenza annuale, è riferita all’apporto professionale relativo all’anno di riferimento, nella specie 2006, ed ha decorrenza retroattiva dal 1° gennaio dell’anno in cui è indetta, sicché, al di là dell’enunciazione del bando, per cui la progressione era aperta al personale in servizio alla data del 31.12.2005, è evidente che il beneficio doveva riguardare quanti avessero maturato il necessario livello di professionalità attraverso la prestazione dell’attività nel relativo anno, risultandone così correttamente escluso il ricorrente collocato in quiescenza alla data del 1° gennaio 2006; - che il ricorso va, dunque, rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe