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Ordinanza — n. 5191/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows public employees' appeal against dismissal from economic progression lists due to incorrect application of collective agreement functions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5191/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation partially allowed the appeal filed by public employees against their exclusion from economic progression lists. The applicants argued that the lower court incorrectly prioritized the 'incentive' function of horizontal progressions, thereby ignoring the compensatory and reward functions inherent in the collective agreement. The court ruled that the lower court's reasoning obliterated the retroactive nature of the progression, which is essential for the compensatory and reward aspects, and thus revoked the decision with a remand.

Regesto Legislator

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Art. 52 d.lgs. n. 165/2001; CCNL Agenzie Fiscali 2002/2005: The court must consider the concurrent compensatory, reward, and incentive functions of horizontal economic progressions; prioritizing the incentive function to the extent that it excludes the retroactive effect required for the compensatory and reward functions constitutes a violation of the collective agreement.

Parole chiave

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public employment law horizontal progression collective agreement functions economic progression lists retroactive effect administrative arbitrariness remand to lower court promozione economica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 52 d.lgs. n. 165/2001
CCNL per il comparto Agenzie Fiscali relativo al quadriennio 2002/2005

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 26934/2022
Cass. n. 818/2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3741-2022 proposto da: TANI GABRIELE, SANTI CORRADO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ROBERTO CAMERO; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -resistente con mandato - nonchè contro RAFFONE NICOLA, MAUCCI ANDREA, RIGHETTO CLAUDIO, LOMBARDO GIOVANNI; -intimati - avverso la sentenza n. 449/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/07/2021 R.G.N. 357/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.3741/2022 Cron. Rep. Ud.20/12/2023 CC RILEVATO - che, con sentenza del 26 luglio 2021, la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Firenze, rigettava le domande proposte con separati ricorsi poi riuniti da Gabriele Tani, Corrado Santi, Roberto Malossi, Luigi Casamento e Massimo Fontani nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nonché dei controinteressati (dipendenti inseriti nella graduatoria in sostituzione degli istanti), Nicola Raffone, Andrea Maucci, Claudio Righetto, Gabriella Merlino e Giovanni Lombardo, rimasti contumaci, domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità e/o di efficacia e/o l’annullamento e/o la disapplicazione della determina del 15.4.2013 del Direttore Centrale del Personale dell’Agenzia delle Entrate con cui erano state riformulate le graduatorie delle procedure selettive per l’attribuzione degli sviluppi economici relative al personale delle aree funzionali I, II e III già appartenente all’Agenzia del Territorio, determina recante l’espunzione degli istanti dalla relative graduatorie, la declaratoria del loro diritto alla reintegra in quelle ed al conseguente inquadramento giuridico ed economico, con condanna dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione alla corresponsione delle differenze per stipendio ed indennità di buonuscitanonché la declaratoria del diritto degli istanti all’adeguamento conseguente del trattamento pensionistico; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in ragione del carattere incentivante delle progressioni c.d. orizzontali, finalizzate al riconoscimento di professionalità pro futuro e, perciò, tali da presupporre la presenza in servizio del dipendente all’atto dell’approvazione della graduatoria, legittima l’esclusione degli istanti dalle relative graduatorie per essere quella evenienza pacificamente insussistente per i medesimi, in quanto già collocati in quiescenza o in posizione di esonero; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono i soli Tani e Santi, affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si è limitata a rilasciare procura per l’eventuale difesa nel corso dell’udienza ed i controinteressati, tutti intimati ad eccezione della Merlino, non hanno svolto difesa alcuna;

CONSIDERATO - che, con i primi due motivi, distintamente rubricati con riferimento l’uno alla violazione e falsa applicazione degli artt. 52, d.lgs. n. 165/2001 e 82 e 83 CCNL per il comparto Agenzie Fiscali relativo al quadriennio 2002/2005 e l’altro al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ma unitariamente argomentati, i ricorrenti lamentano l’incongruità logica e giuridica del convincimento della Corte territoriale circa la rilevanza del requisito della permanenza in servizio del dipendente all’atto dell’approvazione della graduatoria correlata alla funzione incentivante delle progressioni orizzontali, facendo discendere ciò dalla mancata considerazione di quanto emerge dagli accordi di attuazione delle stesse circa il loro carattere premiale piuttosto che incentivante e l’inconfigurabilità del predetto requisito; - che, con il terzo motivo, i ricorrenti, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamentano l’incongruità dell’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale sotto il diverso profilo della mancata considerazione dell’assenza nel bando della determinazione del momento di approvazione della graduatoria, ciò implicando l’illogico assoggettamento delle procedure all’arbitrio dell’Amministrazione e il determinarsi di effetti preclusivi del beneficio legati all’indeterminatezza dei tempi di definizione delle procedure tali da indurre ingiustificate disparità di trattamento; - che il primo ed il secondo motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi meritevoli di accoglimento alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., Cass., n. 26934/2022 e Cass. n. 818/2023) secondo cui, sulla base della disciplina collettiva, i passaggi economici all’interno di ciascuna area professionale assolvono a plurime funzioni concorrenti: compensare la flessibilità (funzione corrispettiva), riconoscere il diverso grado di abilità professionale acquisito progressivamente dai dipendenti nell’esercizio delle funzioni (funzione premiale), promuovere miglioramenti dell’efficienza dei servizi istituzionali (funzione incentivante), sicché il rilievo assorbente attribuito dalla Corte territoriale alla finalità incentivante, da cui deriverebbe la necessità della permanenza in servizio dei dipendenti alla data dell’approvazione della graduatoria, incontra l’evidente limite di obliterare le finalità corrispettiva e premiale, viceversa, presupposta dalla prevista decorrenza retroattiva della progressione fissata al 1° gennaio dell’anno cui la progressione medesima, programmata con cadenza annuale, si riferisce; - che il primo ed il secondo motivo del ricorso vanno, dunque, accolti, restando assorbito il terzo e la sentenza impugnata cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,