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Ordinanza Interlocutoria — n. 5150/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding premature contract termination and public employment law application.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5150/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's dismissal of the premature termination of a public employment contract. The appellant argued violations of regional and national labor laws regarding the nature of the dismissal and the applicability of specific collective agreements. The court decided to remand the case for a public hearing to examine the contested legal issues in detail.

Regesto Legislator

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Art. 6 legge 604/1966; Art. 20 legge regionale 44/1999; Art. 360 c.p.c.: When the Court of Cassation identifies complex legal questions regarding the nature of a termination act or the applicability of specific labor regulations, it may remand the case for a public hearing to allow for direct examination by the parties and the Public Prosecutor.

Parole chiave

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premature contract termination public employment law collective agreement application remand for public hearing labor law interpretation impieghi nella pubblica amministrazione ricorso del personale impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 6 della legge 604 del 1966
Ritenuto che: 1.con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della leggen.
Art. 20 della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44
civ., per avere la Corte d’appello ritenuto applicabili al rapporto l a disciplina del lavoro pubblico senza considerare la natura di ente pubblico economico dell’A.T.E.R., il richiamo contenuto nell’art. 20 della legge regionalen.
Art. 24-bis della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44
nella nota del 5 agosto 2014, prospettandosi, comunque, la caducazione dell’atto (e di quelli successivamente emessi) per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 24-bis della legge regionalen.
Art. 5 della legge regionale 28 maggio 2015, n. 11
44, e dell’art. 5 della l egge regionale 28 maggio 2015, n.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
11, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6274 del 2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2898-2018 proposto da: Recchione Domenico, elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Margheritan. 290, presso lo studio degli A vv . ti Alessandro Nigroe Adriano Casellato , che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro A.T.E.R. -Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale - d i Chieti , in persona del Commissario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22, presso lo studio dell’Avv. Arturo Maresca, rappresentata e difesa dall’Avv.

Valerio Speziale; -controricorrente - nonchécontro Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall ’ A vvocatura Generale dello Statopresso i cui Uffici domicilia in Roma, via dei P ortoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 923/2017 della Corte d’appellodi L’Aquila, depositata il 16/11/2017 R.G.N. 309/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2024 dal Consigliere Ileana Fedele. Oggetto ATER incarico di direttore legislazione regionale Abruzzo risoluzione anticipata condizioni R.G.N.2898/2018 Cron.

Rep. Ud.09/02/2024 CC Rilevato che: 1.la Corte d’appello di L’Aquila ha respinto il gravame proposto da Domenico Recchione avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva parimenti rigettato l’impugnazione della risoluzione anticipata del contratto di lavoro come direttore dell’A.T.E.R. – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale –di Chieti e degli atti di annullamento in autotutela attributivi di emolumenti retributivi corrisposti nel corso del rapporto, confermando altresì la decisione del giudice di primo grado anche nella parte in cui, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall’ente, aveva condannato il dirigente a restituirela complessiva somma di euro 404.226,76, oltre accessori, per differenze retributive non dovute;

2. a vverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Recchione articolando cinque motivi;

3. al ricorso resistono la l’A.T.E.R. di Chieti e la Regione Abruzzo con separati controricorsi;

4. il ricorrente e l’A.T.E.R. hanno depositato memoria ;

5. l’A.T.E.R. ha avanzato istanza per la liquidazione delle spese dei due sub - procedimenti di inibitoria svoltisi innanzi alla Corte d’appello. Ritenuto che: 1.con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della leggen. 604 del 1966, degli artt. 20 e 24-bis della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44, e dell’art. 5 della l egge regionale 28 maggio 2015, n. 11, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver dichiarato inammissibile l’impugnazione della risoluzione anticipata del rapporto per mancato rispetto del termine di decadenza previsto per il licenziamento, senza considerare che, nella specie, non era configurabile un atto rapportabile alla volontà dell’ente di sciogliere il rapporto bensì un effetto previsto automaticamente dalla legge regionale, come pure riconosciuto dallo stesso Commissario A.T.E.R. nella nota del 5 agosto 2014, prospettandosi, comunque, la caducazione dell’atto (e di quelli successivamente emessi) per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 24-bis della legge regionalen. 44 del 1999 di cui alla sentenza della Corte cost. n. 81 del 2015, con conseguente necessità di cassare la sentenza impugnata per nuovo esame da parte del giudice del rinvio anche sulla domanda di risarcimento danni che la Corte d’appello ha ritenuto assorbita, considerato che l’art. 3 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 58, aveva caducato il limite di età di sessantacinque anni già previsto per il rapporto di lavoro dei direttori A.T.E.R.;

2. con il secondo motivo si denuncia l ’ illegittimità costituzional e dell’art. della 5 legge regionale n. 11 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 36, 97 Cost., per aver confermato una procedura già dichiarata incostituzionale, senza considerare l’inesistenza degli atti determinatasi per effetto della pronuncia adottata dalla Corte cost., prospettandosi anche il contrasto conil parametro ex art. 3 per disparità di trattamento fra l’A.T.E.R.di Chieti rispetto alle altre A.T.E.R. abruzzesi, con particolare riferimento alla posizione del direttore dell’A.T.E.R. di Chieti ;

3. con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 20, 26 della legge regionale n. 44 del 1999, nonché degli artt. 24 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 39 del C.C.N.L. del 21 dicembre 2004, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto applicabili al rapporto l a disciplina del lavoro pubblico senza considerare la natura di ente pubblico economico dell’A.T.E.R., il richiamo contenuto nell’art. 20 della legge regionalen. 44 del 1999 al diritto privato per il rapporto di lavoro del d irettore, l’applicazione al contratto del Recchione del C.C.N.L.

Cispel-Fndai e non già del C.C.N.L. Cispel-Federcasa indicato dalla Corte d’appello, con conseguente applicazione della previsione di cui all’art. 39 in tema di condizioni di miglior favore;4. con il quarto motivo s i prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della legge regionale n. 44 del 1999e degli artt. 1418, 1427, 1442 cod. civ. nonché degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto nulli gli atti attributivi al Recchione di ulteriori emolumenti , mentre gli atti predetti erano stati sempre riconosciuti da chi aveva la rappresentanza legale dell’ente e comunque successivamente ratificati, venendo comunque specificamente recepiti nell’ultimo contratto del 28 marzo 2013, non validamente disconosciuto dall’ente ed anzi implicitamente riconosciuto per averlo direttamente depositato in giudizio; in ogni caso, gli atti adottati potevano essere al più reputati annullabili, con conseguente decorrenza della prescrizione quinquennale; 5.con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della legge regionale n. 44 del 1999, la violazione dell’art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dell’art. 92 del d.lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 all’epoca vigente, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 3, cod. proc. civ., confutandosi le ulteriori motivazioni addotte dalla Corte d’appello rispetto alla ritenuta nullità degli atti di attribuzione delle voci retributive analiticamente indicate nel motivo;

6. considerata la necessità di valutare in relazione al primo mezzo la natura meramente ricognitiva oppure negoziale della comunicazione di risoluzione del rapporto indirizzata all’odierno ricorrente nonché,in rapporto al secondo motivo, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollecitata questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 11 del 2015, anche sotto il profilo della sua valenza retroattiva; 7. è opportuno che l’esame delle questioni avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo in diritto (di recente Cass. n.6274 del 2023).

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata latrat