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Ordinanza — n. 5125/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses revocation appeal for lack of self-sufficiency due to procedural omission of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5125/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the revocation appeal inadmissible because the applicant failed to demonstrate that her claim regarding the appointment of contract terms was raised in the initial lawsuit and maintained in the appeal. Although the applicant argued the lower court erred by rejecting this claim due to procedural defects, the court held that such errors do not qualify as revocatory factual errors. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits or the method of service.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis e 395 cod. proc. civ.; In revocation proceedings, a decision is not subject to revocation for lack of self-sufficiency if the claim was properly raised in prior stages, as errors of judgment on procedural autonomy are excluded from the scope of revocatory errors.

Parole chiave

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revocation appeal lack of self-sufficiency procedural omission factual error contract term appointment public employment civil procedure code ripristino delle indennità disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis and 395, paragraph 1, number 4, of the Code of Civil Procedure
Art. 13, paragraph 1-quater, of D.P.R. n. 115 of 2002
4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 175 and 127 of the Code of Civil Procedure

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, 22/06/2007, n. 14608
Cass. Sez. 6-5, 31/08/2017, n. 20635
14608; in senso conforme, fra molte, Cass. Sez. 6-5, 31/08/2017, n. 20635);
Cass. Sez. 1, 11/03/2020, n. 692
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14221-2023 proposto da: Graziano Ernestina, elettivamente domiciliata in Roma, viaTagliamento n. 76, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Naccarato, rappresentata e difesa dall’Avv. Leonardo Trento; -ricorrente - contro Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza; -intimata - avverso l’ordinanza n. 37750/2022 della Corte Suprema di cassazione, depositata il 23/12/2022 R.G.N. 20819/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2024 dal Consigliere Ileana Fedele. Rilevato che: 1.Ernestina Graziano propone ricorso per revocazione affidato ad unico motivo, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,avverso l’ordinanza di questa Corte, Sez.

L, 23/12/2022, n. 37750 , che, nel valutare il primo motivo di ricorso proposto dalla Graziano avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro (con cui, in parziale accoglimento del gravame proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, era stata riformata la sentenza di primo grado Oggetto Lavoro pubblico revocazione exartt. 391-bis e 395, n. 4 cod.proc.c iv . R.G.N.14221/2023 Cron. Rep. Ud.12/01/2024 CC nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice alla reintegrazione nel posto di lavoro per illegittima apposizione del termine ai contratti intercorsi con l’Azienda e condannato l’ente al risarcimento di una indennità commisurata a quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto),lo ha dichiarato inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza,perché la ricorrente – rispetto al dedotto inadempimento datoriale di non aver manten uto in servizio la dipendente fino al conseguimento dell’anzianità necessaria alla stabilizzazione– avrebbe omesso di indicare e di riportare il punto del ricorso introduttivo di lite in cui avrebbe articolato tale diversa domanda, così come avrebbe omesso di allegare e dimostrare di averla coltivata anche in appello, avendo anche omesso di allegare le delibere di giunta regionale su cui si sarebbe basato il vantato diritto e il cui testo non risultavaneppure trascritto, almeno nei passaggi salienti;

3. l’Azienda Sanitaria Provinciale Cosenzanon svolge difese. Ritenuto che:

1. con l’unico motivo di revocazione per errore di fatto, la ricorre nte assume chel’ordinanza impugnata è affetta da evidente errore di fatto, risultante dagli atti e dai documenti di causa, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto nella predetta decisione, la domanda di mantenimento in servizio ai fini della stabilizzazione era stata proposta fin dall’atto introduttivo del giudizio ed era sta ta richiamata nella memoria di appello, senza onere di proporre appello incidentale perché la Graziano era totalmente vittoriosa, avendo ottenuto in primo grado la sentenza di reintegra nel posto di lavoro. Nel primo motivo del ricorso per cassazione era stata specificamente dedotta l’omessa pronuncia sul punto da parte della Corte d’appello, riportando la domanda e le difese svolte, sicché la decisione assunta d a lla Corte di cassazione di inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza era ascrivibile ad errore revocatorioda difetto di percezione e svista materiale;

2. la censura è inammissibile, posto che, per consolidato orientamento di questa Corte, dalquale non si ravvisano motivi per discostarsi, «In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare; non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione.

Ne consegue l’impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dal giudice d’appello» (Cass. Sez. 2, 22/06/2007, n. 14608; in senso conforme, fra molte, Cass. Sez. 6-5, 31/08/2017, n. 20635);

3. il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, pronuncia che esonera la Corte dal valutare la ritualità della notifica, nella specie eseguita utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.asp.cosenza.it(in tal senso, Cass. Sez. 1, 11/03/2020 , n. 692, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo);

4. in difetto di attività difensiva da parte dell’Azienda Sanitarianon vi è luogo a provvedere sulle spese di lite;

5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello s