Cassation court declares revocation appeal inadmissible due to lack of specific factual error description under CPC articles 391-bis and 395.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible without examining the merits of the Ministry's disciplinary sanctions against the teacher. The applicant alleged a violation of constitutional rights and claimed material errors in the cassation judgment, but failed to describe specific factual inconsistencies or errors in the record. The court ruled that such general constitutional complaints and vague assertions do not meet the strict statutory requirements for revocation under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis, n. 4 c.p.c.; Art. 395 c.p.c.: A revocation appeal is inadmissible if the applicant fails to specifically describe a factual error resulting from the case files or a material calculation error, as general constitutional complaints do not satisfy the statutory requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16952/2023proposto da: Adriano FONTANI, domiciliat o in Roma , via Com an o n.95, nello studio dell’avv. Luciano Faraon , che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore,domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12,presso l’Avvocatura Generale dello Stato -intimato - avverso la sentenzadella Corte Suprema di Cassazione n. 31133/2023depositata il 2/2/2023; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 23/1/2024dal Consigliere Dott.
Andrea Z uliani . Oggetto:revocazione artt. 391-bise 395, n. 4, c.p.c. R.G.N.16952/2023 Cron. Rep. Ud.23/1/2024 - CC FATTI DI CAUSA Con la sentenza indicata in epigrafe, questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente contro la sentenza n. 318/2020della Corte d’Appello di Firenze . La Corte territoriale , in accoglimento del l’appello del Ministero, e quindi riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di Siena, aveva accertato la legittimità di due sanzioni conservative e della sanzione finale del licenziamento disciplinare inflitte al ricorrente per plurime violazioni dei doveri d’ufficio.
Contro la sente nza di questa Corte il lavoratore licenziato ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bise 395, n. 4,c.p.c., illustrato anche con memoria. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è rimasto intimato. Il processo viene trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c., come novellati dal d.lgs. n. 149 del 2022, in quanto la fissazione della data per l’adunanzain camera di consiglio è stata adottata successivamente al 31/12/2022 (art. 35, comma 7, d.lgs. citato). RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
Va premesso che, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, nell’ordinamento processuale vigente non sussiste, per i magistrati che abbiano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione (Cass. nn. 30112/2022, 23498 /2017, 8180/2009,19498/2006).
2. Nel ricorso si d enuncia innanzitutto una « violazione di legge»per «mancata applicazione dell’art. 111 della Costituzione» e per «violazione articoli24 e 97 della Costituzione». 2.1. La critica è generica, a tratti incomprensibilee infarcita di considerazioni metagiuridiche.È comunque sufficiente osservare che la «mancata applicazione» e la «violazione» di legge , sia pure di rango costituzionale, non integrano neppure in astratto gli estremi del vizio revocatorio, a prescindere dal rilievo dellainconsistenza in concreto della censura.
3. Il ricorso contiene un secondo capitolo intitolato, testualmente: «errata applicazione di legge e conseguenti:
a) richiesta di correzione di errore materiale ex art. 391 - bis c.p.c.;
b) richiesta di revocazione ex art. 395 c.p.c.». Segue un’illustrazione in cui, richi amato il fatto d i un’assoluzione in primo grado in sede penale, si afferma in modo apoditticoche «nella fattispecie sono emersi sia errori materiali nel giudizio di legittimitàsia la sopravvenienza di elementi nuovi che ben giustificano la revocazione della sentenza impugnata». Segue la singolare– ma non condivisibile – affermazione che l’art. 111 Cost. «impone al giudice di legittimità di superare ogni apparente vincolo procedurale al fine di consentire l’accertamento della Verità e, conseguentemente, giunge re alla Giustizia come detta norma costituzionale impone». 3.1. Anche sotto questo profilo il ricorso è palesemente inammissibile, perché manca completamente la descrizione, sia di un «errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa » (fatto che non deve avere costituito «un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare»), sia di un «errore materiale o di calcolo ai sensi dell’articolo 287» (art. 391-bisc.p.c.).
4. Dichiarato inammissibile il ricorso,non occorre provvedere sulle spese di lite, non avendo svolto difese il Ministero intimato.
5. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte: dichiarainammissibile il ricorso; nulla per le spese; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto , per il ricorso principale a norma d