Cassation court dismisses appeal improcedibility ruling, allowing worker's claim due to defective digital notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the Second Instance Court's dismissal of the appeal, ruling the appeal was procedurally inadmissible solely because the digital notification lacked specific metadata. The worker argued the appeal was correctly sent to the company's official PEC address, while the company contended the address was secondary and the notification format was insufficient. The court held that the absence of required digital identifiers in the XML file rendered the notification null rather than non-existent, thereby invalidating the lower court's decision on improcedibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3-bis, comma 3 della legge n. 53 del 1994; Art. 156, comma 3 c.p.c.: The failure to include mandatory digital identifiers in the XML file for electronic notifications renders the act null, not merely non-existent, thereby preventing the application of improcedibility rulings based on lack of service.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3711-2020 proposto da: OTERI SANTO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ADALGISA BARTOLO; -ricorrente - contro GILMA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI VITELLESCHI N.26, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO PASSALACQUA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO PIZZUTO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 364/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA depositata il 10/07/2019 R.G.N. 759/2017;
Oggetto NOTIFICA A MEZZO PEC R.G.N.3711/2020 Cron. Rep. Ud.23/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 364/2019 la Corte di appello di Messina ha dichiarato la improcedibilità dell’appello proposto da Santo Oteri poiché “la notifica telematica [è stata effettuata] nel gennaio 2018 alla GILMA srl nella sua sede in Torrenova, all’indirizzo gilmasrl@legalmail.it, mentre dal certificato storico prodotto tale luogo non è indicato, se non come sede secondaria e nel periodo antecedente al 12 gennaio 2017, né corrisponde alla sede della società.
Dall’esame di tale atto si rileva infatti che la sede sociale era ubicata in Sant’Agata di Militello, Via Alfieri 98 e che venne trasferita da Nicosia, Via M. Capra 56/a”;
2. per la cassazione della sentenza ricorre il lavoratore sulla base di tre motivi cui resiste con controricorso la società;
3. al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. CONSIDERATO CHE 1. Con i primi due motivi si denunzia violazione degli artt. 3-bis della legge n. 53 del 1994, 330, 145, 291 cod.proc.civ., ex art.360 comma primo n.3 cod.proc.civ., avendo, il giudice di appello, trascurato che l’atto di appello è stato correttamente effettuato all’indirizzo digitale della società come risultante dal registro INI-PEC, a nulla rilevando che fosse stato indicato l’indirizzo della sede secondaria piuttosto che quello della sede principale.
2. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 348 cod.proc.civ., ex art.360 comma primo n.3 cod.proc.civ., potendo, la Corte territoriale, adottare un provvedimento di “improcedibilità” solamente nei casi di inesistenza della notifica, ipotesi che non ricorre – secondo giurisprudenza costante di legittimità – nel caso di specie, che – tutt’al più – potrebbe configurare un profilo di nullità della notifica, suscettibile di essere rinnovata.
3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente visto la stretta connessione, sono fondati.
4. La notificadell’atto di appello è pacificamente avvenuta al domicilio digitale della società ossia al suo indirizzo PEC, gilmasrl@legalmail.it (la Corte territoriale parla, infatti, di “notifica telematica” effettuata all’indirizzo della società). Parte ricorrente rileva che tale indirizzo digitale era stato tratto dal pubblico elenco INI-PEC.
5. L’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 recita: «1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. […] omissis».
6. Ipredetti elenchi pubblici sono individuati nell’art. 16- ter del d.l. n. 179 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012) recante norme su“pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”; in particolare, con riguardo all’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese, il combinato disposto degli artt. 6 e 6-bis del d.lgs. n. 82 del 2005, n. 82 (recante Codice dell'amministrazione digitale) ha previsto l’istituzione del pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) presso il Ministero per lo sviluppo economico.
7. La Corte di appello doveva, dunque, verificare se la notifica dell’atto di appello - effettuata dall’avvocato dell’appellante mediante utilizzazione del sistema delle notifiche digitali – si fosse perfezionata correttamente; va rammentato che detto sistema impone che la notifica sia effettuata esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, così realizzandosi il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè il soggetto passivo (ed associandosi tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario: cfr. sull’obbligo delle imprese di munirsi di un indirizzo PEC e di curarne il suo corretto funzionamento, Cass.n. 13917 del 2016 e Cass. n.6866 del 2022).
8. A fronte di una notifica al domicilio digitale della società, modalità alternativa rispetto alle notifiche presso il domicilio fisico, nessun rilievo assume l’errata indicazione della sede (fisica) secondaria della società rispetto alla sede legale della società stessa (rilevante solamente ove si sia scelto il diverso sistema di notifica dettato dall’art. 145 cod.proc.civ.).
9. Va, infine, rammentato che questa Corte ha recentemente affermato che l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato -a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio (dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato, nella specie, in formato ".pdf", a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva;
Cass. n. 16189 del 2023); con la precisazione, che la violazione delle forme digitali, previste dagli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della l. n. 53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle "specifiche tecniche" del Responsabile SIA del Ministero della giustizia, che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e l'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml", determina la nullità della notificazione e non la sua inesistenza (Cass. n. 16189/2023cit.).
10. Va aggiunto, in ogni caso che – a fronte dei rilievi della società controricorrente secondo cui il lavoratore non si è premurato di verificare se la società fosse titolare di plurimi e distinti indirizzi PEC - la notificazione effettuata con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, da una casella PEC alla casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, ove seguita da ricevuta di accettazione (che di per sé prova soltanto l'avvenuta spedizione del messaggio), deve considerarsi nulla e non già inesistente, non potendosi presumere (in mancanza di prova contraria) la radicale assenza di un inoltro telematico dei dati al destinatario, del quale rimane incerto solo l'esito, restando impossibile fornire la prova del perfezionamento della notificazione medesima, con conseguente inidoneità dell'atto a raggiungere il proprio effetto tipico (cfr.
Cass. n. 15345 del 2023); si sottolinea, infine, che questa Corte ha affermato altresì che in caso di notificazione a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario(cfr. con riguardo alla notifica PEC della sentenza impugnata, Cass. n. 15001 del 2021).
9. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Messina, in diversa composizione, per il proseguo del giudizio, con pregiudiziale accertamento, ai fini del perfezionamento della notifica dell’atto di appello, della presenza, nei pubblici elenchi di cui agli artt. 6 e 6-bis del d.lgs. n. 82 del 2005, n. 82, dell’indirizzo digitale PEC della società gilmasrl@legalmail.it e della ricezione regolare (e tempestiva) del messaggio telematico.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Messina, in d