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Ordinanza — n. 5033/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding public employment classification, upholding lower court's rejection of higher salary grade claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5033/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claimant's request for a higher professional classification and associated benefits. The lower court had determined that the claimant's position was legally established at a specific grade based on a prior internal competition, excluding automatic advancement based on past duties. The court ruled that the appeal's arguments failed to address the substantive legal reasoning regarding the exclusion of automatic promotion rights in privatized public employment regimes.

Regesto Legislator

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Art. 97 Cost.; In a privatized public employment regime, the constitutional guarantee of public competition applies to advancing to a higher grade, excluding any relevance to the mere previous performance of superior duties or possession of academic titles for automatic advancement.

Parole chiave

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public employment classification privatized public service automatic promotion rights internal competition salary grade determination legitimacy appeal professional dequalification posizioni amministrative del funzionario

Disposizioni normative citate

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Art. 97 Cost.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
art. 2909 c.c
art. 97 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19489/2009
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24012-2018 proposto da: PALAIA FRANCESCO PAOLO, domiciliatoope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO GIAMPA'e IVANA CALCOPIETRO; -ricorrente - contro REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANO PUNGI', rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONELLA COSCARELLAe DOMENICO GULLO; -controricorrente - nonchè contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA; -intimata - avverso la sentenza n. 6/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 08/02/2018 R.G.N. 1416/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. Oggetto COSTITUZIONE RAPPORTO PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.24012/2018 Cron. Rep. Ud.25/01/2024 CC RILEVATO - che, con sentenza dell’8 febbraio 2018, la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la decisione resa dal Tribunale di Vibo Valentia e rigettava la domanda proposta da Francesco Paolo Palaia nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia e della Regione Calabria, avente ad oggetto l’accertamento del diritto dell’istante a vedersi riconoscere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la ASP di Vibo Valentia, a decorrere dal 20.4.2008, con inquadramento nel livello di “pedagogista” (CCNL area dirigenza sanitaria) e la conseguentecondanna della ASP Vibo Valentia, eventualmente in solido con la Regione Calabria, alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale, al pagamento delle differenze retributive a tale titolo maturate ed al risarcimento del danno da dequalificazione professionale; il ricorrente, aveva originariamente stipulato una convenzione con il Comune di Vibo Valentia, quale operatore di equipes socio - psico - pedagogiche, ed il rapporto convenzionale era stato poi trasformato ope legis (l.

R. Calabria n. 57/1990) in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inserimento, previo espletamento di un concorso interno riservato, per titoli ed esami, nel contingente ad esaurimento istituito presso la Regione Calabria con qualifica di pedagogista (VII livello retributivo); successivamente era transitato , in forza di decreto direttoriale n. 218/2008 ed in esito al “piano di trasferimento del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici delle varie ASP” di cui alla delibera di G.R. n.620/2007, presso l’ASP di Vibo Valentia, con decorrenza 20.4.2008, con applicazione del CCNL Enti Locali, nonostante lo svolgimento di funzioni appartenenti all’area sanitaria;- che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto essere l’istante già trasferito nei ruoli della ASP di Vibo Valentia con il mantenimento della posizione non dirigenziale riconosciuta dalla Regione Calabria all’atto della stabilizzazione, categoria D1, fascia economica VI, e di non avere il medesimo diritto né all’inquadramento nella diversa area rivendicata in ragione della dipendenza dalla ASP di Vibo Valentia, non avendo superato il relativo concorso, né alla revisione di quello attribuitogli dalla Regione Calabria, non avendo né allegato né provato la spettanza di un più congruo profilo professionale, con conseguente preclusione dell’esame delle ulteriori domande relative alle differenze retributive, previdenziali e assicurative e al risarcimento del danno da dequalificazione; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Palaia, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la sola Regione Calabria, non avendo la ASP di Vibo Valentia svolto alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in una con il vizio di motivazione, lamenta a carico della Corte territoriale il travisamento dei fatti, in particolare per quanto attiene, da un lato, allo svolgimento continuativo dal 1990 delle mansioni di pedagogista, dall’altro al mai attuato, secondo quanto ammesso dalle stesse amministrazioni convenute, inserimento nei ruoli della ASP di Vibo Valentia, facendone discendere l’omessa pronunzia in ordine al richiesto riconoscimento delle differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento di mansioni proprie del profilo dirigenziale di pedagogista ed in ultima analisi il mancato rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di motivazione, il travisamento dei fatti nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il ricorrente ripropone la medesima censura di cui al motivo che precede, e sostiene che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata tenendo conto dei fatti allegati e provati, sotto il diverso profilo della mancata considerazione della valenza probatoria in ordine all’effettivo svolgimento delle mansioni di pedagogista della documentazione prodotta in atti, oltre che della mancata contestazione da parte delle amministrazioni convenute di quanto da quella documentazione emergeva; - che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. è prospettata con riferimento all’asserita irrilevanza del giudicato di questa Corte in ordine alla correttezza dell’inquadramento riconosciuto dalla Regione Calabria, vertendo il presente giudizio sul diverso inquadramento asseritamente spettante a seguito dello svolgimento delle mansioni di pedagogista, una volta transitato nei ruoli della ASP di Vibo Valentia; - che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 17 l.

R. Calabria n. 34/2002, 1 l. R. Calabria n. 2/1997, 37 l. R. Calabria n.23/2003, 30, comma 2, quinquies, d.lgs. 165/2001 e 112 c.p.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine al discostarsi del “piano di trasferimento del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici delle varie ASP” assunto dalla Regione Calabria dalle regole procedurali poste dalle norme invocate, con particolare riguardo alla mancata previsione di tabelle di equiparazione idonee ad assicurare l’identità della posizione giuridica ed economica del personale trasferito, scostamento poi tradottosi nell’attuazione del trasferimento in via di mero fatto, non avendo l’ASP di Vibo Valentia provveduto ad inserire quel personale nei propri ruoli né ad applicare al rapporto la disciplina di cui al CCNL comparto Sanità ed essendo rimasto il trattamento economico a carico della Regione Calabria; - che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili, non misurandosi le censure con essi sollevate con l’effettiva ratio decidendisu cui si fonda la pronunzia resa dalla Corte territoriale, data dall’avere la Corte medesima interpretato, come le è pacificamente rimesso, la domanda del ricorrente come volta al riconoscimento del diverso e superiore inquadramento secondo il CCNL dell’area dirigenziale del comparto Sanità, domanda correttamente ritenuta infondata alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte, secondo cui “in regime di pubblico impiego privatizzato la garanzia del concorso pubblico ex art. 97 Cost. riguarda anche il passaggio ad una fascia superiore, restando esclusa qualsivoglia rilevanza al mero pregresso svolgimento di mansioni superiori o al possesso di titoli di studio per il conseguimento di un avanzamento automatico”; la Corte territoriale altrettanto correttamente ha valorizzato l’inquadramento quale ex VII livello poi D1, fascia economica VI, che, con riguardo alle mansioni di pedagogista, la Regione Calabria gli aveva attribuito all’esito del concorso interno riservato finalizzato alla stabilizzazione degli assunti in rapporto di convenzione quali operatori di equipes socio- psiche-pedagogiche, fondando tale conclusione sull’essere stato quell’inquadramento giudizialmente riconosciuto legittimo con sentenza passata in giudicato (Cass. n.19489/2009) e sul non averlo neppure il ricorrente confutato, non avendo egli allegato la spettanza di un inquadramento più congruo nell’ambito della classificazione del personale di cui al CCNL Enti Locali con riferimento al quale la Regione Calabria ha individuato lo stato giuridico del ricorrente, ciò precludendo, come sancito dalla Corte territoriale, la stessa possibilità di accertamento, con riguardo al predetto schema inquadramentale, dell’eventuale spettanza di differenze retributive, previdenziali e assicurative come anche del risarcimento del danno da dequalificazione professionale; che il primo ed il secondo motivo, oltre a non cogliere il decisum della sentenza impugnata (secondo cui l’inquadramento nei ruoli della ASP sarebbe già avvenuto) nella sostanza si risolvono in una contestazione dell’accertamento di merito compiuto dalla Corte territoriale ed inammissibilmente sollecitano l’esame diretto di documenti ed atti, non consentito in sede di legittimità; - che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo d